Il verbale di contestazione ed i vizi non invalidanti

AutoreGiampaolo De Piazzi
CaricaAvvocato Vicario dell'Avvocatura civica di Treviso
Pagine91-97
91
Arch. giur. circ. ass. e resp. 2/2018
Dottrina
IL VERBALE DI CONTESTAZIONE
ED I VIZI NON INVALIDANTI
di Giampaolo De Piazzi (*)
SOMMARIO
1. Introduzione e premessa. La natura giuridica del verbale di
contestazione previsto dal codice della strada. I vizi in gene-
rale del provvedimento amministrativo. 2. I vizi non invalidan-
ti del provvedimento amministrativo e la relativa evoluzione
giurisprudenziale e normativa. 3. I vizi non invalidanti del
verbale di contestazione di illecito stradale.
1. Introduzione e premessa. La natura giuridica del ver-
bale di contestazione previsto dal codice della strada. I
vizi in generale del provvedimento amministrativo
Il verbale di contestazione di illecito amministrativo è
l’atto con il quale i preposti organi della P.A., nell’esercizio
di un potere prettamente pubblicistico (i cui limiti ed il
cui contenuto sono rigidamente tratteggiati dalle norme
attributive, nonché regolative, del potere stesso), accer-
tano la violazione di precetti imposti da norme di natura
amministrativa, applicando – ove ciò risulti pref‌igurato
dal legislatore – una sanzione pecuniaria (a volte associa-
ta ad ulteriori sanzioni, non pecuniarie, ma pur sempre a
carattere aff‌littivo, denominate sanzioni accessorie).
L’illecito amministrativo, a prescindere che sia tale ab
origine ovvero che lo sia divenuto a seguito di depenaliz-
zazione di precedenti f‌igure criminose, riveste una sua
autonomia all’interno dell’ordinamento, distinguendosi
da quello civile e da quello penale. Se pacif‌ica risulta la
sua distinzione rispetto all’illecito civile, in cui la norma
violata è posta a presidio di interessi privati a carattere
patrimoniale (come appare emergere dal contenuto de-
gli artt. 1218 e 2043 c.c., che prevedono rispettivamente
l’illecito contrattuale e quello aquiliano), più complessa
è la distinzione dall’illecito penale, trattandosi – in en-
trambi i casi – della violazione di disposizioni che tutela-
no interessi pubblicistici e sovraindividuali. Al riguardo,
per discernere fra le due tipologie di illecito la soluzione
da preferire sembra essere (in adesione a recenti opzioni
ermeneutiche) quella che ravvisa la sussistenza di un ille-
cito che riveste natura amministrativa quando, a fronte di
una determinata condotta, il legislatore abbia pref‌igurato
l’applicazione di una sanzione amministrativa, mentre è
da ritenersi integrato un illecito di natura penale quando
è comminata una sanzione penale.
Con specif‌ico riferimento all’illecito amministrativo, la
reazione che l’ordinamento pref‌igura in ipotesi di accer-
tamento di una condotta posta in spregio a prescrizioni
imposte da una norma amministrativa consiste nell’appli-
cazione di una sanzione che è normalmente pecuniaria,
consistendo nel pagamento, da parte del trasgressore, di
una somma di denaro, predeterminata entro un importo
minimo e massimo (costituenti i c.d. limiti edittali). La
formazione di un verbale di contestazione, con cui si ap-
plica una sanzione amministrativa pecuniaria comporta
il sorgere di una vera e propria obbligazione (soggetta ai
princìpi ed alle regole del diritto civile), tanto che si parla
in giurisprudenza di obbligazioni sanzionatorie (1). E del
resto, non può dimenticarsi che l’art. 1173 c.c. indica l’atto
illecito fra le fonti tipiche delle obbligazioni, in adesione
alla tradizione romanistica.
Come accennato, l’atto con il quale la P.A., accertata la
commissione di un fatto che integra la violazione di una
norma amministrativa, applica la sanzione pref‌igurata per
quella determinata condotta, assume la denominazione
di verbale di contestazione. Si tratta di un atto che pre-
senta un contenuto complesso, in quanto con esso la P.A.,
da un lato, riporta gli esiti di un’attività di accertamento
di fatti, che rappresentano gli elementi costitutivi dell’il-
lecito e che, in ossequio al principio di legalità – quale
scolpito per la materia sanzionatoria nell’art. 1 della L. n.
689 del 1981 – devono essere compiutamente pref‌igurati
dal legislatore in una norma che risulti emanata anterior-
mente alla commissione dell’illecito stesso; dall’altro lato,
forma e manifesta la volontà punitiva, dando corpo alla
reazione che l’ordinamento giuridico pref‌igura a fronte di
una determinata condotta. Occorre però evidenziare che,
sebbene – in base ai princìpi generali che presiedono al
sistema amministrativo – l’atto con il quale la P.A. forma
e manifesta la propria volontà assume natura di provve-
dimento amministrativo, il verbale di contestazione non
sempre riveste tale natura.
Giova previamente ricordare che, nel tentativo di co-
struire e delineare la f‌igura giuridica del provvedimento,
e di distinguerlo dal mero atto amministrativo, si erano
succedute nel corso del tempo varie teorie, fra le quali
una menzione meritano la teoria cd. formale sostanziale
(il cui esponente più autorevole può essere individuato in
Zanobini) e la c.d. teoria negoziale (riferibile soprattutto
a Virga), tesi da ritenersi entrambe superate, in quanto

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