Il trasportato deve essere sempre risarcito

AutorePietro Savastano
CaricaAvvocato, foro de L'Aquila
Pagine331-333
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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2016
MERITO
azione e quella ordinaria, non essendo ammissibile la con-
testuale proposizione delle due azioni, né potendo detta
scelta essere lasciata al Giudicante.
Peraltro, la parte istante, a seguito delle tempestive
eccezioni al riguardo sollevate da entrambe le compa-
gnie assicurative, non si è in alcun modo attivata, onde
precisare e meglio chiarire la propria prospettazione della
domanda, non avendo in alcun modo coltivato il presente
giudizio, né attraverso le memorie di cui ai termini 183,
comma 6 c.p.c., né attraverso il deposito degli scritti con-
clusionali di cui all’art. 190 c.p.c.
La domanda va, pertanto, dichiarata inammissibile.
La natura della decisione consente di compensare tra
tutte le parti le spese di lite. (Omissis)
IL TRASPORTATO DEVE ESSERE
SEMPRE RISARCITO
di Pietro Savastano (*)
Il giorno di Natale dell’anno 2005 una gentile signora
di quaranta anni si trova nel posto sbagliato al momento
sbagliato: il veicolo sul quale era trasportata si scontra con
un altro mezzo, con una dinamica incerta.
La signora, non essendo stata risarcita, conviene in giu-
dizio il proprietario del veicolo sul quale era trasportata,
il suo istituto assicuratore per la r.c.a., il proprietario del
mezzo antagonista, nonché l’impresa di assicurazione che
copriva la responsabilità di quest’ultimo.
La gentile signora, dopo oltre dieci anni dall’evento
dannoso, e, quindi, ormai cinquantenne, sempre nel perio-
do delle vacanze natalizie apprende che la decisione del
Tribunale di Roma è stata depositata. La signora rimane
sinceramente stupita in quanto l’avvocato le comunica
che la sua domanda è stata rigettata.
La prima osservazione che sorge spontanea è la se-
guente: come è possibile che il danno ad un trasportato
non sia stato risarcito?
Le rimostranze della signora sono più che legittime vi-
sto che secondo la più recente giurisprudenza di legittimi-
tà i danni ai trasportati debbono essere sempre risarciti a
meno che il trasportato non sia a conoscenza che il veicolo
sul quale si trovava a bordo era stato rubato.
Vediamo quindi di verif‌icare più da vicino qual è la mo-
tivazione della recente decisione del Tribunale di Roma
che ha portato al rigetto della domanda proposta da un
passeggero.
Ad avviso del Tribunale di Roma la domanda deve es-
sere dichiarata inammissibile in quanto il giudizio è stato
promosso nella vigenza della normativa prevista dal nuo-
vo Codice delle Assicurazioni Private (art. 141). La prima
cosa che appare evidente è che in realtà il sinistro stra-
dale, che, ripetiamo, si è verif‌icato il 25 dicembre 2005,
di certo non è soggetto alla disciplina del Codice delle
Assicurazioni in quanto lo stesso è entrato in vigore il 1
gennaio 2006, come espressamente indicato nell’art. 355,
I comma, del C.d.A.
Se, però, questa può apparire come una mera svista, di
certo la stessa è seguita da una svista ancora più grave: se-
condo il Tribunale il trasportato, nel convenire in giudizio
tutti i responsabili del danno, non avrebbe tenuto conto
che nel nostro ordinamento non è ammissibile la conte-
stuale proposizione delle due azioni, ovverosia quella ex
art. 141 del C.d.A. e quella aquiliana.
A ben vedere il legale di parte attrice si era limitato a
proporre un’azione nei confronti di tutti i responsabili del
sinistro, e delle imprese di assicurazione che coprono la
responsabilità di questi ultimi.
Secondo un consolidato orientamento della Suprema
Corte di Cassazione il passeggero ben può pretendere il
risarcimento integrale da tutti i corresponsabili, e ciò in
virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori
di un fatto illecito (C. 14/22228; C. 11/8086; C. 11/291).
La diversa gravità delle rispettive colpe, e l’eventuale eff‌i-
cienza causale delle loro condotte, rileva, infatti, soltanto
ai f‌ini della ripartizione interna dell’onere risarcitorio tra
i corresponsabili, e non elide affatto la solidarietà tra loro
esistente (GALLONE, Commentario al Codice delle Assi-
curazioni. R.C.A. e tutela legale, Piacenza 2015, 561). E
non dobbiamo dimenticare che la responsabilità solidale
rappresenta un istituto volto a rafforzare la garanzia del
danneggiato/trasportato, e non già ad alleviare la respon-
sabilità degli autori dell’illecito (BIANCA, Diritto civile,
V, La responsabilità, Milano 1994, 653; C. 07/17475). La
solidarietà passiva è una sovrastruttura della legge nell’in-
teresse del creditore, e serve solo a rafforzare il diritto di
quest’ultimo (C. 14/362). Secondo quanto ritenuto dalla
miglior dottrina (ROSSETTI, Danni al trasportato ed
azione diretta nei confronti dell’assicuratore della r.c.a.,
in Danno e resp. 2008, 241), limitare l’azionabilità della
pretesa al solo assicuratore del vettore signif‌icherebbe
sopprimere l’esercizio del diritto di credito ex delicto, e ciò
porrebbe seri problemi di conformità al dettato dell’art. 24
della Costituzione: visto che la solidarietà tra più conde-
bitori costituisce un benef‌icio per il creditore, escluder-
la signif‌icherebbe creare un conf‌litto tra il Codice delle
Assicurazioni e la legge delega. L’art. 4 della L. 29 luglio
2003, n. 229, prevedeva espressamente, che il Governo era
delegato ad adottare un decreto legislativo per il riassetto
delle disposizione vigenti in materia di assicurazione, nel
rispetto, tra l’altro, dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento della normativa alle disposizioni comuni-
tarie e agli accordi internazionali; b) tutela dei consuma-

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