Il ruolo del collaboratore del perito

AutoreEgidio Albanese
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L'ordinanza in esame tratta di un tema peculiare e di indubbio interesse in quanto molto diffuso nella prassi giudiziaria e cioè quello di avvalersi, da parte del perito incaricato, di collaboratori che non svolgono un'attività materiale ma esprimono dei pareri veri e propri.

Il caso si compendia così.

Con ordinanza del 9 ottobre 2002, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto, accogliendo l'istanza difensiva, disponeva precedersi con incidente probatorio all'assunzione di perizia psichiatrica finalizzata ad accertare la capacità di intendere e di volere dell'indagato al momento della commissione del fatto, la sua eventuale pericolosità sociale, nonché la capacità di partecipare coscientemente al procedimento.

A tal fine nominava perito uno specialista in chirurgia generale ed otorinolaringoiatra.

Lo stesso, all'atto del conferimento dell'incarico peritale, chiedeva di potersi avvalere della collaborazione di psicologo di fiducia - successivamente individuato nel dott. S.M. (psichiatra), per il compimento di somministrazione di tests all'imputato.

Tale ultima richiesta veniva autorizzata dal Gip presso il Tribunale di Taranto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 228 - secondo comma - c.p.p.

Lo psichiatra somministrava i tests necessari, visitava l'indagato (e rilasciava relativa fattura al perito) e provvedeva a redigere un elaborato al quale in maniera pedissequa il perito si riportava nelle sue conclusioni.

Da quanto detto emerge ictu oculi, a sommesso parere di chi scrive, la violazione dell'art. 228 c.p.p.

Tale norma dispone il divieto per il perito di ricorrere di sua iniziativa all'interpello di terze persone che lo coadiuvino nell'espletamento dell'incarico o cui addirittura far eseguire determinate indagini specialistiche; egli, pertanto, dovrà rivolgersi al giudice e spetterà a costui decidere sull'opportunità di incaricare ulteriori specialisti o, se del caso, autorizzare il perito stesso, a servirsi di ausiliari di sua fiducia, esclusivamente, per lo «svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni».

È evidente, pertanto, che la funzione degli «ausiliari di fiducia» si sostanzia in un'assistenza meramente materiale, «di servizio» rispetto all'accertamento peritale, limitata ad un lavoro manuale o,Page 541 comunque, non eccedente mansioni strettamente esecutive o strumentali.

Sul punto, infatti, la Suprema Corte si è più volte pronunciata, sancendo che: «Al perito nominato di ufficio è consentito affidare adempimenti materiali e analisi di laboratorio a terzi di sua fiducia, a condizione che ciò non si risolva in una sorta di incarico completamente affidato ai terzi stessi, ovvero in una «delega» ad espletare la perizia e sempre che egli controlli, sottoponga a vaglio critico e...

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