Il regime delle spese processuali nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa

AutoreGiampaolo De Piazzi
CaricaAvvocato Vicario dell'Avvocatura civica di Treviso
Pagine1-5
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Arch. giur. circ. ass. e resp. 10/2018
Dottrina
IL REGIME DELLE SPESE
PROCESSUALI NEL GIUDIZIO
DI OPPOSIZIONE A SANZIONE
AMMINISTRATIVA
di Giampaolo De Piazzi (*)
SOMMARIO
1. Il principio della rifusione delle spese processuali. 2. Il re-
gime delle spese processuali nel giudizio di opposizione a san-
zione amministrativa. 3. Il problema rappresentato dall’art.
13 D.L. n. 212 del 2011.
1. Il principio della rifusione delle spese processuali
Fra i princìpi generali che fondano l’ordinamento giu-
ridico, f‌igura il principio della rifusione delle spese pro-
cessuali in favore della parte che sia risultata totalmente
vincitrice all’esito del giudizio, positivizzato all’art. 91,
primo comma, c.p.c., a mente del quale il giudice, nell’e-
mettere la sentenza che conclude il processo, e quindi
nel def‌inire la controversia sottopostagli, condanna la
parte rimasta soccombente al pagamento delle spese del
giudizio in favore dell’altra. A conferma del fatto che la
norma de qua appare espressione di un principio generale
dell’ordinamento giuridico, sembra militare il rilievo che
il testo appena riportato, che rappresenta il primo periodo
del ricordato primo comma della norma de qua, riproduce
esattamente il primo periodo della disposizione in vigore
anteriormente alla modif‌ica introdotta dall’art. 45, comma
10, L. n. 69 del 2009 (che ha ampliato la norma, introdu-
cendovi i commi successivi al primo).
La ratio del principio de quo è da rinvenire nella neces-
sità di evitare che il soggetto, che ha ottenuto il pieno rico-
noscimento in sede giurisdizionale della fondatezza delle
proprie ragioni (e che è stata costretto ad instaurare un
giudizio, ovvero a resistere allo stesso, a causa della con-
dotta della controparte), si trovi a conseguire un minus
rispetto al diritto vantato – subendo così una decurtazione
patrimoniale – per effetto dei costi sostenuti per l’azione
(ovvero per la resistenza) in giudizio.
La previsione dell’obbligo di rifondere le spese proces-
suali alla parte risultata vincitrice non rappresenta una
misura sanzionatoria prevista dall’ordinamento in conse-
guenza del mero fatto del mancato riconoscimento della
pretesa vantata dalla controparte (e poi risultata fondata
all’esito del giudizio). Ed infatti, se così fosse, il ricordato
art. 91, primo comma, c.p.c., andrebbe incontro a dubbi
di costituzionalità, ponendosi in contrasto con la previsio-
ne posta dall’art. 24 Cost., il cui primo comma sancisce
il fondamentale principio in base al quale «Tutti possono
agire in giudizio» per la tutela delle proprie situazioni giu-
ridiche soggettive. Al riguardo, mette conto osservare che
la disposizione costituzionale, nel riconoscere a «tutti»
il diritto di «agire in giudizio» (diritto nel quale è ovvia-
mente da ritenersi compreso anche quello di resistere nel
giudizio azionato da altri nei propri confronti), e nel non
subordinare in alcun modo tale diritto ad un vaglio di fon-
datezza della pretesa avversaria, lascia trasparire come il
diritto a chiedere la tutela giurisdizionale risulti ricono-
sciuto in pari misura a chi vanti effettivamente la titola-
rità di una situazione giuridica soggettiva (a prescindere
che la stessa abbia consistenza di diritto soggettivo ovvero
di interesse legittimo), ed a chi erroneamente (e quindi
colposamente) ritenga di vantarla.
E neppure può riconoscersi natura risarcitoria all’isti-
tuto della rifusione delle spese processuali in favore della
parte vincitrice. Occorre considerare che il risarcimento
del danno, secondo il principio generale scolpito nell’art.
2043 c.c., postula una condotta che assuma natura di ille-
cito, cioè contraria all’ordinamento giuridico, e che risulti
produttiva di un danno ingiusto a carico di un altro sog-
getto. Viceversa, la condotta di agire ovvero di resistere in
giudizio a tutela di una situazione giuridica soggettiva, seb-
bene poi risultata infondata all’esito dell’iter processuale,
non può costituire un illecito produttivo di danno ingiusto,
attesa la previsione contenuta nel ricordato art. 24, primo
comma, Cost., che palesemente rende lecita – e cioè con-
forme all’ordinamento giuridico – una tale condotta.
Milita a favore della considerazione appena svolta il
contenuto normativo dell’art. 96 c.p.c. (rubricato «Re-
sponsabilità aggravata»), il cui primo comma sancisce
che, nell’ipotesi in cui emerga che la parte soccombente
ha agito ovvero resistito in giudizio dolosamente o con col-
pa grave, il giudice dispone – anche d’uff‌icio – la condanna
della stessa (non solo a rifondere le spese processuali,
bensì anche) a risarcire i danni che abbia arrecato all’al-
tra parte con la propria condotta scorretta. È evidente, dal
tenore della disposizione, che solo nella suvvista ipotesi
(connotata da uno stato psicologico di dolo ovvero di col-
pa grave) l’ordinamento prevede una misura risarcitoria
a carico della parte soccombente nel giudizio (anche se

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