Il problema introdotto dalla decisione delle S.U. 8620/2015: ai fini della copertura assicurativa potrebbe essere rilevante l''uso' che viene fatto del veicolo a motore se non è conforme allo scopo per cui lo stesso e stato costruito

AutoreGiorgio Gallone
Pagine651-655
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Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2016
Dottrina
IL PROBLEMA INTRODOTTO
DALLA DECISIONE DELLE S.U.
8620/2015: AI FINI DELLA
COPERTURA ASSICURATIVA
POTREBBE ESSERE RILEVANTE
L’“USO” CHE VIENE FATTO
DEL VEICOLO A MOTORE
SE NON È CONFORME
ALLO SCOPO PER CUI LO
STESSO È STATO COSTRUITO (*)
di Giorgio Gallone
Le Sezioni Unite (1), e la successiva giurisprudenza
della Cassazione (2), hanno “valorizzato” il dato della per-
manenza di un veicolo su di una strada di uso pubblico,
o su di un’area a questa equiparata, e non hanno ricono-
sciuto dignità di presupposto ulteriore alla correlazione
dell’“uso del veicolo”, secondo le potenzialità sue proprie,
con le varie modalità con cui può atteggiarsi la circolazio-
ne. Ne consegue che per l’operatività della garanzia per
la r.c.a. è necessario il mantenimento da parte del mezzo
delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il prof‌ilo
concettuale, e, quindi, in relazione alle sue “funzionali-
tà”, sia sotto il prof‌ilo logico che sotto quello di eventuali
previsioni normative, risultando, invece, indifferente l’uso
che in concreto si faccia del veicolo. L’art. 122 del C.d.A.
non prevede come presupposto per l’obbligo assicurativo,
e, quindi, per l’operare della relativa garanzia, che il vei-
colo venga utilizzato in un certo modo piuttosto che in un
altro: l’uso che in concreto si faccia del mezzo a motore è,
quindi, indifferente, sempreché, ad avviso delle S.U. (3),
lo stesso rientri in quello che secondo le sue caratteristi-
che il veicolo può avere; di conseguenza anche l’utilizzo
del braccio elevatore di un’autogru per le operazioni di
carico o di scarico rientra nel concetto di circolazione di
veicoli, non potendosi considerare l’uso speciale del mez-
zo estraneo alla circolazione stessa (4).
Ad avviso delle S.U. pure il danno cagionato dall’incen-
dio propagatosi da un mezzo in sosta sulla pubblica via
rappresenta un tipico caso di danno derivante dalla “cir-
colazione statica” di veicoli (5). Tutto ciò a meno che lo
stesso non sia stato provocato dalla condotta di un terzo
che abbia dolosamente appiccato il fuoco: l’ascrivibili-
tà dell’incendio al comportamento doloso di terzi recide
ogni nesso causale tra la circolazione del veicolo e l’e-
vento, elidendo in radice l’applicabilità dell’art. 2054 c.c.
Ai sensi di quest’ultima disposizione il conducente ed il
proprietario di un veicolo (nel caso di specie a motore)
sono costantemente tenuti ad assicurare l’incolumità dei
terzi, intervenendo per evitare danni o pericolo di danni,
oppure ponendo in essere accorgimenti tali da escludere
la possibilità che tali eventi si verif‌ichino (6), e ciò anche
qualora il mezzo si trovi al di fuori del loro possibile con-
trollo (7), con il limite, però, sempre secondo le S.U. (8),
dei danni derivati da una causa autonoma sopravvenuta
quale è il dolo del terzo, suff‌iciente di per sé a determi-
nare l’evento dannoso (9). L’incendio doloso del mezzo è
da solo suff‌iciente ad escludere il nesso di causalità tra
l’azione o l’omissione del proprietario e del conducente
ed il danno subito da terzi (10), degradando in tale ipo-
tesi la circolazione a mera occasione del danno (11). In
un simile caso il terzo danneggiato non ha azione diretta
nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo dal
quale si è propagato l’incendio (12): secondo la S.C. l’assi-
curazione obbligatoria tutela, infatti, i consociati per i soli
rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, e
non per i rischi legati al vandalismo o ad altri illeciti (13).
Secondo le S.U. la copertura assicurativa obbligatoria
non opera, inoltre, qualora il mezzo venga utilizzato in un
modo non conforme allo scopo per cui lo stesso è stato co-
struito, con un uso, quindi, che, secondo le caratteristiche
di costruzione del mezzo, lo stesso non può avere (14). Se
un mezzo a motore viene utilizzato in una maniera che non
rientra nelle caratteristiche del veicolo medesimo, bensì
come un mero oggetto, in modo avulso dalla sua naturale
funzionalità, ancorché una situazione di circolazione pos-
sa occasionare la commissione di un fatto dannoso non è
ipotizzabile che questo tipo di danno possa essere qualif‌i-
cato come derivante dalla circolazione di veicoli, degra-
dando il fatto della circolazione a mera occasione (15),
esattamente come avviene nell’ipotesi di incendio doloso
di un mezzo a motore. Tutto ciò proprio per la condizione
del veicolo per così dire di “non veicolazione” ai sensi del
Codice della Strada (16). Seguendo tale pensiero l’impie-

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