Il Probation Nel Sistema Federale Statunitense

AutoreAlberto Schilirò
Pagine459-468
459
dott
Arch. nuova proc. pen. 5/2016
DOTTRINA
IL PROBATION NEL SISTEMA
FEDERALE STATUNITENSE (*)
di Alberto Schilirò
SOMMARIO
1. Introduzione. 2. I presupposti per la concessione della pro-
bation. 3. Segue: la discrezionalità del giudice. 4. Concessio-
ne, durata del periodo di probation e diritto di rif‌iutarlo. 5.
Le condizioni. 6. Modif‌iche, violazioni e revoca del probation.
1. Introduzione
Oggetto del presente contributo, realizzato anche gra-
zie all’osservazione diretta dei procedimenti della United
States District Court for the District of Connecticut, è
l’istituto del probation, misura sanzionatoria penale che
vanta una lunga tradizione nell’ordinamento satunitense,
essendo stata applicata per la prima volta a Boston nel
1841, e che presenta signif‌icative aff‌inità con istituti volti
alla def‌lazione carceraria presenti nel nostro ordinamento
(dalla sospensione con messa alla prova dell’imputato alla
sospensione condizionale della pena e al lavoro di pubbli-
ca utilità, disposti dal giudice della cognizione, f‌ino alle
misure alternative alla detenzione in senso stretto, pro-
prie della fase esecutiva, come l’aff‌idamento in prova al
servizio sociale e la detenzione domiciliare).
Vera e propria pena principale, il probation trova gran-
de applicazione nella pratica statunitense: nel sistema
federale (che, per la maggior parte dei casi, si occupa di
reati di gravità medio-alta) il 38% (1) dei condannati che
sta espiando una pena è sottoposto a questa misura (2).
Nel complesso, l’utilizzo del probation supera, addirittura,
quello della pena detentiva, essendo applicato nel 56% dei
casi in cui viene pronunciata sentenza di condanna, con-
tro il 31% della pena detentiva (3). Tra le cause all’origine
del successo di questo istituto si annoverano gli eccellenti
risultati sul piano della rieducazione (il tasso di recidiva
tra chi è stato sottoposto al probation è del 38%, contro il
76% di chi è stato sottoposto esclusivamente a pena de-
tentiva (4)), l’alleggerimento del sistema penitenziario
che altrimenti, considerato il numero dei condannati, col-
lasserebbe e, inf‌ine, la maggiore economicità rispetto alla
carcerazione; infatti, secondo i dati dell’Administrative
Off‌ice of the United States Courts, il costo di un anno di
detenzione per condannato è di 28948$ mentre quello di
un anno di supervisione da parte di un probation off‌icer
è di 2643,50$.
2. I presupposti per la concessione della probation
La section 3561 dello US Code def‌inisce i casi in cui il
probation può essere accordato non indicando in positivo
gli elementi necessari alla sua concessione, ma elencando
gli elementi ostativi al suo ottenimento. Essa infatti stabi-
lisce che un imputato può essere condannato a un periodo
di probation, a meno che il reato commesso sia una felony
di classe A o B (5), il probation sia esplicitamente esclu-
so dalle norme riguardanti lo specif‌ico reato commesso o
che, nella stessa sentenza, il defendant sia condannato
anche a un periodo di reclusione per un reato che non sia
un petty crime (6).
La giurisprudenza, nel caso United States v. Mueller
(7), ha inoltre stabilito che il giudice non possa emettere
una probation sentence nei casi in cui lo statute prevede
un periodo minimo di reclusione obbligatorio (mandatory
minimum (8)), in quanto la sua previsione deve essere
considerata equivalente a un’esplicita preclusione del
probation.
Dopo aver valutato quanto previsto dallo statute, il
giudice deve inoltre obbligatoriamente considerare le rac-
comandazioni delle sentencing guidelines (9).
Le linee guida, introdotte con il Sentencing Reform Act
del 1984 ed entrate in vigore nel 1987, vengono emanate
ogni anno dalla United States Sentencing Commission,
un’agenzia permanente in seno al judiciary. Le guidelines,
tenendo conto di una serie di fattori quali il reato com-
messo, i precedenti penali dell’imputato e le circostanze
del reato, suggeriscono (10) al giudice un range di pena in
cui scegliere quella da irrogare nel caso concreto. Il magi-
strato, pur essendo tenuto a tenere conto di questa indi-
cazione, può discostarsene motivando la sua scelta (11).
Le guidelines, in maniera opposta allo US Code, indica-
no in positivo, nella parte B del capitolo 5, i casi in cui è
consigliata una condanna al probation: quando il range di
pena raccomandato dalle guidelines rientra nella zona A
o B della sentencing table (12), ossia per pene tra 0 e 15
mesi di reclusione (13).
Nei casi in cui la quantità di pena suggerita rientra
nella zona B (essendo compresa tra 1 e 15 mesi di reclu-
sione) le guidelines precisano che una delle condizioni del
probation deve essere necessariamente la previsione di un
periodo di soggiorno presso una halfway house (14) o una
comunità terapeutica (community conf‌inement) oppure
di arresti domiciliari (home detenction) o di intermittent
conf‌inement (il condannato trascorre in carcere le notti o
il weekend, ma è libero per il resto del tempo) di durata
pari al minimo della pena indicato dalla sentencing table.
3. Segue: la discrezionalità del giudice
Considerando che il legislatore indica solo alcuni casi
in cui l’istituto non può essere concesso, che le guidelines
dettano sì requisiti più stringenti, ma non vincolanti per i
giudici e che, in tutti i casi in cui l’imputato è eligibile, non
sorge comunque in automatico un diritto a benef‌iciare
dell’istituto, il ruolo principale nel decidere se concedere
o meno il probation spetta alla discrezionalità del giudice
(15).
Il legislatore ha cercato in qualche modo di guidare la
decisione del giudice fornendo dei criteri nello US Code.
La §3562 stabilisce che nel decidere se emettere o meno
una probation sentence, il giudice deve utilizzare i criteri

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