Il nuovo processo in assenza dell'imputato (L. n. 67 del 2014) e il caso specifico delle riun ioni e sepa razioni dei 'Procedimenti

AutoreDomenico Potetti
Pagine1-6
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Arch. nuova proc. pen. 1/2015
Dottrina
il NUovo Processo
iN AsseNzA dell’imPUtAto
(l. N. 67 del 2014)
e il cAso sPecifico
delle riUNioNi e sePArAzioNi
dei “ProcedimeNti”
di Domenico Potetti
SOMMARIO
1. Introduzione. 2. La questione. 3. Le premesse della solu-
zione. Il concetto di “procedimento”. 4. La scelta di fondo del
legislatore. Le premesse derivanti dalla CEDU. 5. ...e la loro
traduzione nel diritto interno. 6. I mutamenti del “fascicolo”;
la soluzione della questione.
1. Introduzione
Com’è facile intendere, la disposizione centrale del
nuovo “processo in assenza” è il comma secondo dell’art.
420 bis c.p.p. (come introdotto dalla L. n. 67 del 2014), il
quale ne prevede le ipotesi.
Più precisamente, la disposizione in esame prevede
prima alcuni casi tipici, e cioè: dichiarazione o elezione
di domicilio; arresto, fermo, misura cautelare; nomina del
difensore di f‌iducia; notif‌ica a mani dell’imputato dell’av-
viso dell’udienza.
Subito dopo la disposizione medesima prevede alcune
fattispecie atipiche, rimesse all’individuazione, caso per
caso, del giudice; sono le ipotesi in cui risulti comunque
con certezza che l’imputato è a conoscenza del procedi-
mento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del
procedimento o di atti del medesimo.
Ovviamente la norma è generale e astratta, e non può
prevedere la casistica sterminata che si offre all’inter-
prete.
Una delle diff‌icoltà con le quali deve convivere l’ap-
plicazione concreta del nuovo istituto è data dal fatto che
(massimamente nella fase delle indagini preliminari, f‌lui-
da per sua natura) il contenuto concreto della documen-
tazione investigativa o processuale (tradizionalmente: il
“fascicolo”) è soggetto a notevoli variazioni.
Da ciò consegue la diff‌icoltà di delimitare precisamen-
te l’eff‌icacia del fatto giuridico (una sorta di oggettiva
“autorizzazione a procedere”) che, secondo l’intenzione
del legislatore, impone al giudice di procedere in assenza
dell’imputato.
L’imputato potrebbe obiettare, ad esempio, che è pur
vero che, molto tempo fa, fece un’elezione di domicilio in
occasione di una perquisizione, subita per un fatterello di
poco conto (tanto che pensò bene di non curarsi di quella
vicenda); ma che egli non poteva prevedere che, per ef-
fetto della prosecuzione delle indagini, o per effetto della
riunione di (o ad) un altro fascicolo, l’imputazione f‌inale
sarebbe stata così grave.
Se lo avesse saputo avrebbe evitato di rimanere assente
nell’udienza.
Si tratta di rispondere a questo genere di eccezioni,
che probabilmente non mancheranno nelle nostre aule
giudiziarie.
2. La questione
Proviamo a mettere a fuoco la questione appena accen-
nata.
Ebbene, fra i primi commentatori (1) si è posta la que-
stione di come trattare i casi in cui, nel corso delle indagi-
ni preliminari, il pubblico ministero proceda a separare o
a riunire procedimenti oggettivamente e soggettivamente
cumulativi.
L’Autore ha fatto riferimento ai casi, facilmente ipo-
tizzabili, in cui l’indagato sia sottoposto nell’ambito di un
determinato procedimento a misura cautelare, ma poi
quello stesso procedimento venga riunito ad altro, rispet-
to al quale nessuna misura cautelare venga disposta e nel
cui ambito venga poi richiesto il rinvio a giudizio e f‌issata
l’udienza preliminare, sia per le imputazioni del procedi-
mento nel cui ambito sia stata emessa la misura cautelare,
sia per altre imputazioni.
Si è rilevato che l’udienza preliminare potrebbe essere
preceduta da un avviso di conclusione delle indagini non
ricevuto personalmente dall’interessato ed avere ad ogget-
to anche imputazioni relative ad un procedimento nel cui
ambito non sia stata emessa misura cautelare ed al quale
però sia stato riunito il procedimento in cui la misura sia
stata invece disposta.
È possibile che del primo procedimento (quello privo
di misura cautelare) l’imputato non abbia alcuna cono-
scenza effettiva e completa.

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