Il decreto sviluppo è legge

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PRATICA pra
Arch. loc. e cond. 5/2012
Il decreto sviluppo è legge
È stato convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 il decreto-legge del 22 giugno 2012 n. 83, recante
“Misure per la crescita del Paese”, meglio noto come “decreto sviluppo” o “decreto crescita”, pubblicato
nelle pagine precedenti. Di seguito si segnalano le novità intervenute in sede di conversione – tratte
da una Circolare diramata dalla Confedilizia alle associazioni territoriali aderenti, ai legali del Coordi-
namento legale Confedilizia ed agli amministratori condominiali del Coram Confedilizia – per il resto
rimandandosi al testo precitato.
Ripristino Iva per cessioni e locazioni nuove costruzioni (art. 9)
Vengono confermate le disposizioni del decreto-legge, con l’unica novità dell’estensione del regime Iva
anche agli “alloggi sociali” come def‌initi da un decreto del 2008
Detrazioni per ristrutturazioni e risparmio energetico (art. 11)
Rispetto al decreto-legge, viene modif‌icata la parte relativa all’agevolazione per gli interventi di ri-
sparmio energetico, prevedendosi ora che la detrazione sia prorogata al 30 giugno 2013 nella tradizionale
misura del 55% (e non con la riduzione al 50%).
Piano città (art. 12)
Vengono sostanzialmente confermate le disposizioni contenute del decreto-legge, che hanno già tro-
vato attuazione attraverso l’emanazione e la pubblicazione in Gazzetta Uff‌iciale del decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti 3 agosto 2012, con il quale è stata istituita la “Cabina di regia” per
l’attuazione del Piano città, che dovrà occuparsi in particolare di selezionare le proposte di intervento di
recupero del patrimonio edilizio che saranno presentate dai Comuni.
Istituzione del Comitato interministeriale per le politiche urbane (art. 12-bis)
“Al f‌ine di coordinare le politiche urbane attuate dalle amministrazioni centrali interessate e di concer-
tarle con le Regioni e con le autonomie locali”, viene istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, il Comitato interministeriale per le politiche urbane (Cipu), presieduto dal Presidente del Consiglio
dei ministri o dal Ministro delegato.
Semplif‌icazioni in materia di attività edilizia (art. 13)
Viene confermata la disposizione di cui al decreto-legge.
Potenziamento dello sportello unico per l’edilizia (art. 13)
Si stabilisce che “lo sportello unico per l’edilizia costituisce l’unico punto di accesso per il privato
interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento
edilizio oggetto dello stesso”. Inoltre, che è compito del medesimo sportello acquisire presso le ammini-
strazioni competenti, “g li atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggist ico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tut ela della salute
e della pubblica incolumità”. Sempre nell’ottica di un rafforzamento dello sportello unico si dispone,
poi, che, ai f‌ini del rilascio del permesso di costruir e, spetti a detto sportello acquisire gli att i di assenso
necessari ai f‌ini della realizzazione dell’intervento edilizio (parere dell’Asl, dei Vigili del fuoco, autoriz-
zazioni e certif‌icazioni del competente uff‌icio tecnico della Regione, per le costruzioni in zone sismiche
ecc.). Si prevede inf‌ine, che il res ponsabile dello sportello unico debba f‌issare una conferenza di s ervizi
se entro 60 giorni dalla domanda per il rilascio del permesso di costruire manchi ancora qualche nulla
osta o ci sia il dissenso (che “non risulti fondato sull’assoluta incompatibilità dell’intervento”) di qualche
amministrazione.
Modif‌iche in tema di attività soggette a comunicazione di inizio lavori (art. 13)
Per gli interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori sparisce l’obbligo per l’interessato di allega-
re a tale comunicazione le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore.
Divieto di richiedere da parte della P.A. documenti già in suo possesso (art. 13)
Ai f‌ini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal Testo unico
per l’edilizia, viene previsto che le Amministrazioni pubbliche siano “tenute ad acquisire d’uff‌icio i do-
cumenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano già in loro possesso” e che le stesse
Amministrazioni non possano “richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e
sull’autenticità di tali documenti, informazioni e dati”.
Interventi edilizi sui fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa (art. 13-bis)
Per “le modif‌iche interne di carattere edilizio sulla superf‌icie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio
d’impresa”, e per “le modif‌iche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa”, si pre-
vede, in particolare, che debba essere trasmessa al Comune una comunicazione inizio lavori, con “i dati

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