Il danno esistenziale nel condominio

AutorePaolo Gatto
Pagine139-140

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Forse i diversi e separati ambiti di attività degli esperti in materia immobiliare ed in materia di responsabilità civile o, forse invece, per l'effettiva rischiosità che comporta l'azione proposta per tale tipologia di danno nel condominio, ambito sottovalutato troppe volte dal legislatore (quando non si tratti di imporre oneri) e dagli uffici giudicanti, la questione del danno esistenziale nel condominio non è esplosa, come ci si sarebbe attesi; gli edifici in territorio urbano, infatti, per le ristrettezze nelle quali costringono a vivere i comproprietari, costituiscono un terreno fertile per l'insorgere di liti ed il verificarsi di offese e piccoli danni idonei, peraltro, ad arrecare particolare disturbo alla vita quotidiana.

Non è una novità che, in se stessa, la vita in condominio costituisce, per una cittadinanza proveniente, per lo più, dall'ambiente rurale, un motivo di frustrazione e di convivenza obbligata, motivo reso ancor più acuto dalla frammentazione della famiglia patriarcale, che induce la tendenza a trasferire all'esterno le tensioni prima custodite ´gelosamenteª all'interno della famiglia e, comunque, entro confini territoriali ben più ampi, per cui l'eventuale (oggi non scontata) affermazione del cd. danno esistenziale minimo e pregiudizio bagatellare non potrà non determinare, in materia condominiale, effetti non trascurabili.

Come è noto, il termine ´danno esistenzialeª si afferma nel 2003 con due sentenze della S.C. (31 maggio 2003 n. 8827 e n. 8828) seguite dalla conferma della Corte costituzionale (Cost. 11 luglio 2003 n. 233) che reinterpreta, alla luce della nuova giurisprudenza della Cassazione, la legittimità dell'art. 2059 c.c. Dette pronunce, letteralmente, stravolgono il sistema di riconoscimento del danno nella giurisprudenza italiana.

In precedenza, infatti, l'orientamento dei tribunali e della S.C. era improntato su tre poli: il danno patrimoniale, il danno morale (riconosciuto esclusivamente nei casi previsti dalla legge, secondo l'art. 2059 c.c. e, pertanto, nelle sole ipotesi criminose) ed il danno alla salute (danno biologico). Il nuovo indirizzo, dando atto che, successivamente al codice civile, è stata promulgata la Carta costituzionale, sostiene che non si può non interpretare l'art. 2059 c.c. nel senso che debbano ritenersi ri sarcibili anche lesioni ed interessi costituzionalmente garantiti, quali l'integrità fisica (art. 32), i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo che nelle...

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