Il C.I.D. vale come confessione solo se sottoscritto dal proprietario del veicolo

AutoreMarco Massavelli
CaricaCommissario Settore Operativo Polizia Locale Rivoli (TO)
Pagine5-6
402 403
dott dott
Arch. giur. circ. ass. e resp. 5/2018
DOTTRINA
5/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
DOTTRINA
IL C.I.D. VALE COME
CONFESSIONE SOLO
SE SOTTOSCRITTO
DAL PROPRIETARIO
DEL VEICOLO
di Marco Massavelli (*)
Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i
quali vi sia obbligo di assicurazione, il Codice delle Assi-
curazioni Private (D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209), all’ar-
ticolo 143 prescrive che i conducenti dei veicoli coinvolti
o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a
denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazio-
ne, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui
modello è approvato dall’IVASS (c.d. C.I.D. o C.A.I.).
In caso di mancata presentazione della denuncia di si-
nistro si applica l’articolo 1915, c.c. per l’omesso avviso di
sinistro.
Quando il modulo sia f‌irmato congiuntamente da en-
trambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo
prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che
il sinistro si sia verif‌icato nelle circostanze, con le modali-
tà e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
La Corte di cassazione si occupa, con la sentenza n.
4010, del 20 febbraio 2018, della validità del C.I.D. come
confessione nel caso in cui sia sottoscritto dal proprietario
del veicolo ovvero dal solo conducente, non proprietario.
L’articolo 143, Codice delle Assicurazioni, nella lettura
consolidata della giurisprudenza della Corte di cassazio-
ne, prevede che nel giudizio promosso dal danneggiato
nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile
da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore
confessorio contenuta nel modulo di constatazione ami-
chevole del sinistro, per essere opponibile all’assicurato-
re debba essere resa dal responsabile del danno che sia
anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di
litisconsorzio necessario.
Diversamente accade, quando il conducente del vei-
colo non sia anche proprietario del mezzo in quanto
quest’ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua di-
chiarazione non fa stato nei confronti dell’assicuratore ma
va liberamente apprezzata dal Giudice (Cass., sez. un., n.
10311/2006; Cass., sez. III, n. 8214 del 4 aprile 2013; Cass.,
sez. VI-3 n. 3875 del 19 febbraio 2014).
La dichiarazione resa dal conducente non proprietario,
cioè da un coobbligato in solido, non è opponibile all’assi-
curatore ma liberamente apprezzabile dal giudice.
La ratio di tale norma risiede nel fatto che il proprie-
tario del veicolo assicurato risulta litisconsorte necessario
nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicura-
zione con azione diretta, a norma degli articoli 144, 149 e
141, Codice delle assicurazioni.
Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione
di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assi-
curazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno
nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsa-
bile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata
stipulata l’assicurazione.
Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazio-
ne è chiamato anche il responsabile del danno.
In particolare, in caso di sinistro tra due veicoli a mo-
tore identif‌icati ed assicurati per la responsabilità civile
obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coin-
volti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la
richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che
ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni
al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà
dell’assicurato o del conducente. Essa si applica anche al
danno alla persona subito dal conducente non responsabi-
le se risulta contenuto nel limite previsto dall’articolo 139.
La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono
veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento del dan-
no subito dal terzo trasportato, come disciplinato dall’ar-
ticolo 141.
L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta
di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liqui-
dazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione
del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione
dei rapporti fra le imprese medesime.
Se il danneggiato dichiara di accettare la somma of-
ferta, l’impresa di assicurazione provvede al pagamento
entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione
e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria
valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e
della sua impresa di assicurazione.
L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corri-
sponde la somma offerta al danneggiato che abbia comu-
nicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto per-
venire alcuna risposta. La somma in tal modo corrisposta
è imputata all’eventuale liquidazione def‌initiva del danno.
In caso di comunicazione dei motivi che impediscono
il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comu-
nicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini
previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneg-
giato può proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145,
comma 2, nei soli confronti della propria impresa di as-
sicurazione. L’impresa di assicurazione del veicolo del re-
sponsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può
estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabi-
lità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la
successiva regolazione dei rapporti tra le imprese mede-
sime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di
risarcimento diretto.
giudizio, al f‌ine di consentire l’esercizio del controllo su di
esse nonché sul loro grado di attendibilità e di persuasivi-
tà in relazione alla contestazione effettuata» (15).
Con specif‌ico riferimento al contenuto che deve pre-
sentare il verbale di contestazione della violazione dei
doveri di condotta pref‌igurati nell’art. 141, sotto il prof‌ilo
dell’osservanza dell’obbligo di motivazione che incombe
sull’organo accertatore, sembra possibile affermare che
questi debba esternare e descrivere in modo puntuale ed
analitico gli elementi oggettivi ed i concreti dati di fatto
che risultino idonei a dimostrare il fatto storico di una
condotta di guida contraria alle regole di cautela scolpite
in detta norma, posto che la mera indicazione delle va-
lutazioni soggettive del verbalizzante non può ritenersi
idonea a determinare il valido sorgere dell’obbligazione
sanzionatoria. Sul punto, insegna la giurisprudenza che
«In mancanza di riscontri oggettivi e diretti deve ritenersi
inattendibile l’accertamento dell’infrazione di cui all’art.
141 cod. strad. basato sulla mera percezione soggettiva
dell’agente accertatore» (16).
(*) Avvocato Vicario dell’Avvocatura civica di Treviso.
NOTE
(1) Consiglio di Stato, sez. V, sent. 28 giugno 2016, n. 2913.
(2) Corte cost., sent. 18 giugno 2015, n. 113, in questa Rivista 2015, 587.
(3) Cass. pen., sez. IV, sent. 13 febbraio 2015, n. 8526, in questa Ri-
vista 2015, 520.
(4) FIANDACA G. - MUSCO E., Diritto penale, parte generale, VII
ed., 2014, ed. Zanichelli
(5) Cass., sez. I, sent. 17 luglio 2003, n. 11182.
(6) Cass., sez. II, sent. 29 dicembre 2009, n. 27501.
(7) Cass., sez. III, sent. 18 ottobre 2012, n. 17895, in questa Rivista
2013, 257.
(8) Cass. pen., sez. IV, sent. 25 giugno 2014, n. 46818.
(9) Cass. pen., sez. IV, sent. 16 luglio 2015, n. 30989, in questa Rivista
2016, 54.
(10) Cass. pen., sez. IV, sent. 20 febbraio 2014, n. 8090, in questa
Rivista 2014, 828.
(11) Cass. pen., sez. IV, sent. 22 febbraio 2018, n. 8591.
(12) Cass. pen., sez. IV, sent. 12 aprile 2012, n. 13916, in questa Ri-
vista 2012, 1025.
(13) Cass., sez. un., sent. 24 luglio 2009, n. 17355, in questa Rivista
2010, 38.
(14) Cass., sez. II, sent. 11 giugno 2014, n. 13264, in questa Rivista
2014, 583.
(15) Cass., sent. n. 13264/2014, cit.
(16) Cass., sez. II, sent. 28 ottobre 2009, n. 22891.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT