Il Baratto Amministrativo: Primi Appunti
Autore | Paolo Scalettaris |
Pagine | 23-27 |
23
dott
DOTTRINA
Arch. loc. cond. e imm. 1/2017
IL BARATTO
AMMINISTRATIVO:
PRIMI APPUNTI
di Paolo Scalettaris
SOMMARIO
1. La nuova norma che introduce il “baratto amministrativo”.
2. Il contenuto della nuova norma. 3. I profili soggettivi. 4. Il
profilo oggettivo. 5. Il contratto di partenariato. 6. La libertà
e volontarietà dell’iniziativa. 7. La riduzione o l’esenzione dei
tributi. 8. Il rapporto tra le due norme.
1. La nuova norma che introduce il “baratto ammini-
strativo”
L’art. 190 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (il
nuovo codice degli appalti pubblici (1)) è diretto a disci-
plinare l’istituto del cd. “baratto amministrativo”.
La norma dispone quanto segue: “Gli enti territoriali
possono definire con apposita delibera i criteri e le condi-
zioni per la realizzazione di contratti di partenariato so-
ciale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli
o associati, purché individuati in relazione ad un preciso
ambito territoriale. I contratti possono riguardare la puli-
zia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze
o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative
culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di
recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree
e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia de-
gli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o
esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta
dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla
comunità di riferimento in un’ottica di recupero del valore
sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa”.
La norma ricorda assai da vicino l’art. 24 del D.L. 12
settembre 2014 n. 133 (c.d. decreto “Sblocca Italia”) che
– sotto la rubrica “misure di agevolazione della partecipa-
zione delle comunità locali in materia di tutela e valoriz-
zazione del territorio” (2) – aveva introdotto già in pre-
cedenza un’ipotesi di baratto amministrativo disponendo
a sua volta quanto segue: “I Comuni possono definire i
criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su
progetti presentati da cittadini singoli e associati, purché
individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli
interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione,
l’abbellimento di aree verdi, piazze o strade ed in genere la
valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o
extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti inter-
venti i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di
tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L’esenzio-
ne è concessa per un periodo limitato, per specifici tributi
e per attività individuate dai Comuni, in ragione dell’eser-
cizio sussidiario dell’attività posta in essere”.
2. Il contenuto della nuova norma
Esaminiamo il contenuto della nuova norma, anche ai
fini del suo confronto con la norma ricordata del decreto
“Sblocca Italia”.
Con la norma ora introdotta:
- viene assegnata agli “enti territoriali” la facoltà (“gli
enti territoriali possono”) di fissare regole circa i “criteri”
e le “condizioni” per la “realizzazione di contratti di parte-
nariato sociale” che siano basati su “progetti” proposti da
“cittadini singoli” o da gruppi o raggruppamenti di cittadi-
ni (cittadini “associati”);
- i cittadini in questione devono avere un rapporto con
l’area o con la zona interessata dall’iniziativa, rapporto de-
stinato a costituire lo specifico elemento di individuazione
dei soggetti medesimi;
- la norma indica poi – pur in termini generici - il pos-
sibile contenuto dei “contratti” anzidetti: questi “possono
riguardare” una serie di attività o prestazioni (la “pulizia”
o la “manutenzione” o l’“abbellimento” di “aree verdi”, di
“strade” o di “piazze”) oppure possono concernere inizia-
tive dirette alla “valorizzazione” degli àmbiti sopraindicati
attraverso attività “culturali di vario genere” o attività di-
rette a scopi “di decoro urbano” o “di recupero e riuso” – a
fini di carattere generale – di aree o beni immobili “inuti-
lizzati”;
- la norma dispone che gli enti territoriali – definiti i
criteri e le condizioni predette – accordino ai cittadini che
abbiano stipulato i contratti riduzioni o esenzioni da tribu-
ti specifici aventi riferimento con le attività che i cittadini
si siano assunti l’obbligo di intraprendere (“in relazione
alla tipologia” degli interventi);
- il tutto promuovendo il “valore sociale della parteci-
pazione dei cittadini” alla comunità di riferimento.
3. I profili soggettivi
Consideriamo innanzitutto il contenuto della nuova
norma con riguardo ai profili soggettivi.
a. In primo luogo deve essere sottolineato – e si tratta
di elemento che definisce l’àmbito di applicazione della
norma - che questa è destinata ad operare nei confronti
degli “enti territoriali” e cioè di tutti quegli enti pubblici
che abbiano il territorio quale elemento essenziale per la
loro esistenza.
Ricordato che invece l’art. 24 del D.L. 133 del 2014
menziona solamente i Comuni, si nota che l’indicazione
di tutti gli enti territoriali sembra estendere l’àmbito di
applicazione del “baratto amministrativo” allargandolo
anche agli enti territoriali diversi dai Comuni. La norma
potrebbe dunque trovare applicazione anche nei confron-
ti delle Regioni, delle Provincie (se ed in quanto ancora
esistenti), delle comunità montane o collinari, delle città
metropolitane, dei raggruppamenti di Comuni, ecc. (3).
Vi è da dire però che l’allargamento dell’àmbito di
applicazione della norma è più apparente che reale: dal
momento che il “baratto amministrativo” è incentrato
sull’esonero - o quanto meno sulla riduzione – dell’obbligo
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