Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, a seguito del recepimento della direttiva n. 97/48/CE
.
IL M INISTRO DELLA SANITA'
Vista la direttiva n. 97/48/CE della Commissione del 29 luglio 1 997 c he† modifica per† la seconda† volta la† direttiva n. 82/711/CEE del Consiglio† che fissa† le norme† di base† neccessarie per
† la verifica d ella migrazione† dei costituenti† dei materiali† e degli
† oggetti di m ateria† plastica† destinati† a† venire a† contatto
† con† i† prodotti a limentari;
Ritenuto† di d over† procedere† al
† recepimento d ella† direttiva s opracitata;
Visto l'articolo 3† del decreto del Presidente† della R epubblica 23 a gosto† 1982, n .† 777,† modificato
† dall'articolo 3 † del† decreto l egislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto† il† decreto† del† Ministro† della
† sanita'† 21† marzo† 1973, p ubblicato nel† supplemento ordinario alla Gazzetta† Ufficiale n. 104 d el† 20 a prile† 1973, c oncernente
† ladisciplina i gienica† degli i mballaggi, recipienti,† utensili destinati a venire† in contatto c on l e sostanze alimentari o con† sostanze d'uso personale, modificato da u ltimo con il decreto del Ministro† della sanita' 6 febbraio 1997, n. 91;
Ritenuto di† dover provvedere ai† predetti fini a
† modificazioni ed i ntegrazioni del citato decreto ministeriale 21 marzo 1973;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore di† sanita' che si e' e spresso nella s eduta del 26 novembre 1997.
Udito† il parere† del† Consiglio di† Stato
† espresso dalla† sezione c onsultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 marzo 1998;
Vista† la c omunicazione† alla
† Commissione d ell'Unione† europea e ffettuata† in data† 8 gennaio† 1998 ai† sensi d ell'articolo† 8 della d irettiva 83/189/CEE modificata da ultimo con la direttiva 94/10/CE;
Vista la comunicazione al Presidente† del Consiglio dei M inistri ai s ensi dell'articolo 17, comma 3, della† legge 23 agosto 1988, n. 400, e ffettuata in data 14 maggio 1998;
A d o t t a i l s eguente regolamento:
Art.
-
† L'allegato III† - sezione† I concernente
† "Determinazione della m igrazione† globale" -† parte A† -† Norme generali,
† del decreto† del Ministro† della† sanita' 26† aprile† 1993,† n. 220,
† come† sostituito d all'articolo 1, comma† 4, del decreto del Ministro† della sanita' 2 8 o ttobre† 1994,† n. 735,† e'† sostituito
† dall'allegato† al† presente d ecreto.
Art.
-
Le quantita' di metalli di cui agli articoli 12 e 18 del d ecreto d el M inistro† della s anita'† 21 m arzo† 1973, c ome† sostituite d all'articolo 1, comma 1, lettera† b), del decreto del Ministro della s anita' 24 settembre 1996, n. 572, sono sostituite dalle seguenti:
Piombo 0 ,01% solubile in HCl N /10
Arsenico† 0,005% "
"† " "
Antimonio 0,05% "
"† " "
Mercurio† 0,005% "
"† " "
Cadmio 0 ,01%
" "† "
"
Cromo 0 ,1%
" "
† " "
Selenio 0 ,01%
" "† "
"
Bario 0 ,01%
" "† "
"
-
† All'allegato II† -† sezione I† Materie p lastiche† -† parte B† -
Additivi† per† materie† plastiche,† del decreto† del
† Ministro† della s anita'† 21 marzo† 1973, come† sostituito dall'articolo
† 1, comma† 1, l ettera d), del decreto del Ministro della sanita' 24 settembre 1996, n . 572, e' modificato come segue:
-
sono aggiunte, in fine, le seguenti sostanze:
=====================================================================
N.PM/Ref.
N. CAS A dditivo R estrizioni
--
--
--
--
_____________________________________________________________________ 7 4010 1 45650- 60-8 b is(2,4-bis(1,1 - LMS = 5 mg/kg d imetiletil)-6-
metilfenil)etil-
fosfito 5 1700 1 47315- 50-2 2 -(4,6-difenil-1,3, L MS = 0,05 mg/kg 5 -triazin-2-il)-5(
(esil)ossi)-fenolo 4 9485 1 34701- 20-5 2 ,4-dimetil-6-(1-me-† LMS = 0,05 mg/kg t ilpentadecil)
-fenolo 6 8145 8 0410- 33-9 2 -((2,4,8,10-tetra- LMS = 5 mg/kg k io(1,1-dimetiletil)
dibenzo
(d,f)(1,3,2)
diossafosfepin-6-il)
ossi)
N,N-bis(2-(
(2,4,8,10-tetrakis
(1,1-dimetiletil)-
dibenzo
(d,f) (1,3, 2 )
diossafosfepin-
6-il)
ossi)etil)-
etanamina b ) la sostanza
† "1,3:2,4-dimetilbenzilidenesorbitolo" e la relativa l imitazione d'uso, e' depennata; c ) la† limitazione† d'uso† della s ostanza† N,N(elevato a 1) -bis-
(2-idrossietil)-alchil† (C 12-C 18)-amina e s uo sale a cetico† e' s ostituita dalla seguente:
"come agente antistatico per resine polioletiniche in q uantita' non s uperiore† a† 0,2%† sulla s ostanza† plastica;
† come† componente† di d ispersione per la† laccattura di films in quantita'† non superiore a 1 ,5 mg/dm(elevato a)2† ; comunque nei casi suddetti† a condizione c he v enga† escluso per† stoviglie,† contenitori e† fogli
† (film) per† uso c ottura† cioe' per† impieghi† a† temperatura superiore
† a† 80 C.† Per p olistirene espandibile in quantita' non superiore a 30 mg/kg"; d ) la† sostanza
† "poli-(6-(1,1,3,3-tetrametil-butilammino)-1,3,5-
triazina-2,4-diil)-(4-(2,2,6,6-tetrametilpireritil)imino)-esametilene
-(4-(2,2,6,6† -† tetrametilpiperitil)imino)imino) e l a r elativa l imitazione d'uso e' sostituita dalla seguente:
"poli-(6-(1,1,3,3-tetrametil-butilammino)-1,3,5-triazina-2,4-diil)-
(4-(2,2,6,6-tetrametilpireritil)imino)-esametilene -(4-(2,2,6,6
- tetrametilpiperitil)imino)imino)" per polietilene (omo e
† copolimeri) e per polipropilene (omo e copolimeri). LMS 3 mg/kg".
Art.
-
-
† Nell'allegato IV† concentente i† metodi a nalitici,† sezione IV, d eterminazione dei requisiti di† purezza di alcuni costituenti, Punto 3 .† "Neri† di† carbone",† le dizioni
† "benzene"† e† "benzenico"† sono s ostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "toluene" e
"toluenico".
Art.
-
Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, lettere c)
e d ), non si applicano† agli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le† sostanze alimentari e con sostanze d'uso p ersonale legalmente prodotti e/o† commercializzati in un altro Stato d ell'Unione† europea† e† a† quelli† originari
† dei† Paesi† contraenti d ell'accordo sullo spazio economico europeo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' i nserito n ella† Raccolta† ufficiale† degli† atti† normativi
† della† Repubblica i taliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo o sservare.
Roma, 22 luglio 1998
Il M inistro: Bindi Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1998
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 61
(articolo 1 )
NORME DI BASE PER LA VERIFICA DELLA MIGRAZIONE GLOBALE E SPECIFICA 1 .† Le† "prove† di migrazione" per la determinazione d ella migrazione s pecifica e globale sono effettuate utilizzando i
† "simulanti† dei p rodotti alimentari" previsti nel capilolo I del p resente allegato e † alle† "condizioni† convenzionali
† di† prova† della† migrazione"
specificate al capitolo II dello stesso allegato.
-
Le "prove sostitutive" che utilizzano† i† "mezzi
† di† prova"† alle
"condizioni† convenzionali† delle
† prove† sostitutive"† di† cui al c apitolo III sono effettuate qualora per motivi
† tecnici† inerenti a l† metodo† d'analisi† non† sia
† possibile† eseguire† la† prova di m igrazione† utilizzando† i† simulanti
† delle sostanze grasse (cfr.
-
Le "prove alternative" indicate nel capitolo† IV† sono
† consentite i nvece† delle† prove† di† migrazione
† con simulanti delle sostanze g rasse in presenza dei presupposti di cui al capilolo IV.
-
Nei tre casi sovraesposti e' lecito:
-
ridurre le prove ad un numero (ai numeri) che nel caso s pecifico i n† esame† e'† (sono)
† generalmente† considerato/i† il/i p iu' r igoroso/i in base all'esperienza s cientifica; b )† omettere† le† prove† di† migrazione
† sostitutive† o alternative q ualora esista dimostrazione d ell'impossibilita' di eccedere† i l imiti† di† migrazione† in
† qualsiasi condizione prevedibile di i mpiego del materiale od oggetto in q uestione.
-
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