Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, a seguito del recepimento della direttiva n. 97/48/CE

.

IL M INISTRO DELLA SANITA'

Vista la direttiva n. 97/48/CE della Commissione del 29 luglio 1 997 c he† modifica per† la seconda† volta la† direttiva n. 82/711/CEE del Consiglio† che fissa† le norme† di base† neccessarie per

† la verifica d ella migrazione† dei costituenti† dei materiali† e degli

† oggetti di m ateria† plastica† destinati† a† venire a† contatto

† con† i† prodotti a limentari;

Ritenuto† di d over† procedere† al

† recepimento d ella† direttiva s opracitata;

Visto l'articolo 3† del decreto del Presidente† della R epubblica 23 a gosto† 1982, n .† 777,† modificato

† dall'articolo 3 † del† decreto l egislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto† il† decreto† del† Ministro† della

† sanita'† 21† marzo† 1973, p ubblicato nel† supplemento ordinario alla Gazzetta† Ufficiale n. 104 d el† 20 a prile† 1973, c oncernente

† ladisciplina i gienica† degli i mballaggi, recipienti,† utensili destinati a venire† in contatto c on l e sostanze alimentari o con† sostanze d'uso personale, modificato da u ltimo con il decreto del Ministro† della sanita' 6 febbraio 1997, n. 91;

Ritenuto di† dover provvedere ai† predetti fini a

† modificazioni ed i ntegrazioni del citato decreto ministeriale 21 marzo 1973;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di† sanita' che si e' e spresso nella s eduta del 26 novembre 1997.

Udito† il parere† del† Consiglio di† Stato

† espresso dalla† sezione c onsultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 marzo 1998;

Vista† la c omunicazione† alla

† Commissione d ell'Unione† europea e ffettuata† in data† 8 gennaio† 1998 ai† sensi d ell'articolo† 8 della d irettiva 83/189/CEE modificata da ultimo con la direttiva 94/10/CE;

Vista la comunicazione al Presidente† del Consiglio dei M inistri ai s ensi dell'articolo 17, comma 3, della† legge 23 agosto 1988, n. 400, e ffettuata in data 14 maggio 1998;

A d o t t a i l s eguente regolamento:

Art.

  1. † L'allegato III† - sezione† I concernente

    † "Determinazione della m igrazione† globale" -† parte A† -† Norme generali,

    † del decreto† del Ministro† della† sanita' 26† aprile† 1993,† n. 220,

    † come† sostituito d all'articolo 1, comma† 4, del decreto del Ministro† della sanita' 2 8 o ttobre† 1994,† n. 735,† e'† sostituito

    † dall'allegato† al† presente d ecreto.

    Art.

  2. Le quantita' di metalli di cui agli articoli 12 e 18 del d ecreto d el M inistro† della s anita'† 21 m arzo† 1973, c ome† sostituite d all'articolo 1, comma 1, lettera† b), del decreto del Ministro della s anita' 24 settembre 1996, n. 572, sono sostituite dalle seguenti:

    Piombo 0 ,01% solubile in HCl N /10

    Arsenico† 0,005% "

    "† " "

    Antimonio 0,05% "

    "† " "

    Mercurio† 0,005% "

    "† " "

    Cadmio 0 ,01%

    " "† "

    "

    Cromo 0 ,1%

    " "

    † " "

    Selenio 0 ,01%

    " "† "

    "

    Bario 0 ,01%

    " "† "

    "

  3. † All'allegato II† -† sezione I† Materie p lastiche† -† parte B† -

    Additivi† per† materie† plastiche,† del decreto† del

    † Ministro† della s anita'† 21 marzo† 1973, come† sostituito dall'articolo

    † 1, comma† 1, l ettera d), del decreto del Ministro della sanita' 24 settembre 1996, n . 572, e' modificato come segue:

    1. sono aggiunte, in fine, le seguenti sostanze:

    =====================================================================

    N.PM/Ref.

    N. CAS A dditivo R estrizioni

    --

    --

    --

    --

    _____________________________________________________________________ 7 4010 1 45650- 60-8 b is(2,4-bis(1,1 - LMS = 5 mg/kg d imetiletil)-6-

    metilfenil)etil-

    fosfito 5 1700 1 47315- 50-2 2 -(4,6-difenil-1,3, L MS = 0,05 mg/kg 5 -triazin-2-il)-5(

    (esil)ossi)-fenolo 4 9485 1 34701- 20-5 2 ,4-dimetil-6-(1-me-† LMS = 0,05 mg/kg t ilpentadecil)

    -fenolo 6 8145 8 0410- 33-9 2 -((2,4,8,10-tetra- LMS = 5 mg/kg k io(1,1-dimetiletil)

    dibenzo

    (d,f)(1,3,2)

    diossafosfepin-6-il)

    ossi)

    N,N-bis(2-(

    (2,4,8,10-tetrakis

    (1,1-dimetiletil)-

    dibenzo

    (d,f) (1,3, 2 )

    diossafosfepin-

    6-il)

    ossi)etil)-

    etanamina b ) la sostanza

    † "1,3:2,4-dimetilbenzilidenesorbitolo" e la relativa l imitazione d'uso, e' depennata; c ) la† limitazione† d'uso† della s ostanza† N,N(elevato a 1) -bis-

    (2-idrossietil)-alchil† (C 12-C 18)-amina e s uo sale a cetico† e' s ostituita dalla seguente:

    "come agente antistatico per resine polioletiniche in q uantita' non s uperiore† a† 0,2%† sulla s ostanza† plastica;

    † come† componente† di d ispersione per la† laccattura di films in quantita'† non superiore a 1 ,5 mg/dm(elevato a)2† ; comunque nei casi suddetti† a condizione c he v enga† escluso per† stoviglie,† contenitori e† fogli

    † (film) per† uso c ottura† cioe' per† impieghi† a† temperatura superiore

    † a† 80 C.† Per p olistirene espandibile in quantita' non superiore a 30 mg/kg"; d ) la† sostanza

    † "poli-(6-(1,1,3,3-tetrametil-butilammino)-1,3,5-

    triazina-2,4-diil)-(4-(2,2,6,6-tetrametilpireritil)imino)-esametilene

    -(4-(2,2,6,6† -† tetrametilpiperitil)imino)imino) e l a r elativa l imitazione d'uso e' sostituita dalla seguente:

    "poli-(6-(1,1,3,3-tetrametil-butilammino)-1,3,5-triazina-2,4-diil)-

    (4-(2,2,6,6-tetrametilpireritil)imino)-esametilene -(4-(2,2,6,6

    - tetrametilpiperitil)imino)imino)" per polietilene (omo e

    † copolimeri) e per polipropilene (omo e copolimeri). LMS 3 mg/kg".

    Art.

  4. † Nell'allegato IV† concentente i† metodi a nalitici,† sezione IV, d eterminazione dei requisiti di† purezza di alcuni costituenti, Punto 3 .† "Neri† di† carbone",† le dizioni

    † "benzene"† e† "benzenico"† sono s ostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "toluene" e

    "toluenico".

    Art.

  5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, lettere c)

    e d ), non si applicano† agli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le† sostanze alimentari e con sostanze d'uso p ersonale legalmente prodotti e/o† commercializzati in un altro Stato d ell'Unione† europea† e† a† quelli† originari

    † dei† Paesi† contraenti d ell'accordo sullo spazio economico europeo.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' i nserito n ella† Raccolta† ufficiale† degli† atti† normativi

    † della† Repubblica i taliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo o sservare.

    Roma, 22 luglio 1998

    Il M inistro: Bindi Visto, il Guardasigilli: Flick

    Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1998

    Registro n. 2 Sanita', foglio n. 61

ALLEGATO

(articolo 1 )

NORME DI BASE PER LA VERIFICA DELLA MIGRAZIONE GLOBALE E SPECIFICA 1 .† Le† "prove† di migrazione" per la determinazione d ella migrazione s pecifica e globale sono effettuate utilizzando i

† "simulanti† dei p rodotti alimentari" previsti nel capilolo I del p resente allegato e † alle† "condizioni† convenzionali

† di† prova† della† migrazione"

specificate al capitolo II dello stesso allegato.

  1. Le "prove sostitutive" che utilizzano† i† "mezzi

† di† prova"† alle

"condizioni† convenzionali† delle

† prove† sostitutive"† di† cui al c apitolo III sono effettuate qualora per motivi

† tecnici† inerenti a l† metodo† d'analisi† non† sia

† possibile† eseguire† la† prova di m igrazione† utilizzando† i† simulanti

† delle sostanze grasse (cfr.

capitolo I)
  1. Le "prove alternative" indicate nel capitolo† IV† sono

    † consentite i nvece† delle† prove† di† migrazione

    † con simulanti delle sostanze g rasse in presenza dei presupposti di cui al capilolo IV.

  2. Nei tre casi sovraesposti e' lecito:

    1. ridurre le prove ad un numero (ai numeri) che nel caso s pecifico i n† esame† e'† (sono)

    † generalmente† considerato/i† il/i p iu' r igoroso/i in base all'esperienza s cientifica; b )† omettere† le† prove† di† migrazione

    † sostitutive† o alternative q ualora esista dimostrazione d ell'impossibilita' di eccedere† i l imiti† di† migrazione† in

    † qualsiasi condizione prevedibile di i mpiego del materiale od oggetto in q uestione.

CAPITOLO I

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