Idoneità del bonifico bancario ad impedire la risoluzione del contratto di locazione anche se non è la modalità di pagamento pattuita

AutoreSalvatore D'Ettore
Pagine526-527
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giur
5/2015 Arch. loc. e cond.
MERITO
in tal caso è conf‌igurabile l’ipotesi legale del mero errore
materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consen-
tito l’esperimento del relativo procedimento di correzione
e, dall’altro, deve qualif‌icarsi come inammissibile l’even-
tuale impugnazione diretta a far valere della sentenza
asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e
motivazione” (Cass. civ., sez. VI-L, ordinanza n. 10305 del
10 maggio 2011).
Infatti, in motivazione si legge testualmente: “… quan-
to alla domanda di adempimento, va specif‌icato che parte
ricorrente ha richiesto il pagamento del canone per il pe-
riodo aprile 2009/dicembre 2010 (invero, il 29 dicembre
2010 è avvenuta l’esecuzione del rilascio dell’immobile) .
. . considerato . . . che per le osservazioni svolta il canone
non è dovuto per il periodo maggio 2009/novembre 2009,
parte resistente va condannata al pagamento della somma
di € 4.030,00 . . .” (pag. 5), ove è chiaro l’intento del Giudice
di riconoscere al locatore il diritto ai canoni di locazione
per i tredici mesi che vanno da dicembre 2009 al dicembre
2010. D’altra parte, a pagina 2 la sentenza precisa che il
canone mensile è di € 310,00. La somma di € 4.030,00 è
l’esatto prodotto di € 310,00 x 13 mesi. Di conseguenza è
possibile affermare che il contrasto tra dispositivo e moti-
vazione no è insanabile ma emendabile con la correzione
dell’errore denunciato.
Alla luce delle considerazioni svolte, l’appello va accol-
to ed in riforma della sentenza impugnata va rigettata la
domanda di risoluzione contrattuale proposta da Carlot-
ta Carolina nei confronti di “Pasquale Manna & C S.a.s.”.
Viceversa, Carolina Carlotta va condannata a restituire
all’appellante l’immobile oggetto del contratto di locazione
vigente inter partes sito in Qualiano, via Campana n. 410.
All’accoglimento dell’appello, consegue il dovere di re-
golamentazione delle spese del doppio grado del giudizio
(Sez. lav., sentenza n. 18837 del 30 agosto 2010) che vanno
compensate, tenuto conto sia dell’accoglimento parziale
della domanda proposta dalla Carlotta, sia del comporta-
mento delle parti.
IDONEITÀ DEL BONIFICO
BANCARIO AD IMPEDIRE
LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
DI LOCAZIONE ANCHE SE
NON È LA MODALITÀ
DI PAGAMENTO PATTUITA
di Salvatore D’Ettore
La sentenza in commento ha ad oggetto l’inadempi-
mento di contratto di locazione uso commerciale e discu-
te, in particolare, della idoneità o meno dell’offerta non
formale ex art. 1220 c.c., eseguita tempestivamente, ad
impedire la risoluzione contrattuale.
Il Giudice di primo grado aveva accolto la domanda
della intimante e confermato l’ordinanza provvisoria di
rilascio del locale affermando che la società conduttrice
non aveva rispettato la modalità di pagamento contrat-
tualmente prevista in contanti presso il domicilio della
locatrice.
La società conduttrice ricorre in appello e, con tre mo-
tivi tutti concatenati, ha chiesto la riforma della sentenza
del Tribunale di Napoli – sez. dist. di Marano - perché non
aveva ritenuto che l’offerta non formale ex art. 1220 c.c.
eseguita mediante bonif‌ico bancario era idonea ad evitare
la risoluzione contrattuale ed ha chiesto la condanna della
appellata alla restituzione del locale (consegnato nel di-
cembre 2010).
La Corte di Appello di Napoli accoglie l’appello ritenen-
do fondati i tre motivi di gravame.
La Corte ha affermato che il bonif‌ico bancario eseguito
prima della domanda di risoluzione contrattuale, anche
se costituisce un inesatto adempimento perché è una mo-
dalità di pagamento non concordata contrattualmente,
è idoneo ad evitare la risoluzione contrattuale in quanto
indicativo della seria volontà del conduttore di adempie-
re. Infatti, una volta accreditata la somma del bonif‌ico al
benef‌iciario, la stessa esce def‌initivamente dalla disponi-
bilità dell’ordinante.
Anche la richiesta di applicazione della clausola risolu-
tiva espressa da parte della intimante è stata, per la stessa
ragione, ritenuta infondata dalla Corte in quanto inope-
rante a causa della accertata insussistenza della mora per
effetto della predetta offerta non formale.
A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, la Corte ha
rilevato che la appellata non ha provato il giustif‌icato mo-
tivo che l’avrebbe indotta a restituire una somma già inte-
ramente incassata ed a restituirla mediante vaglia postale
al conduttore violando così le regole della correttezza e
buona fede.
Le prove testimoniali espletate, secondo la Corte di
Appello, hanno altresì ampiamente dato conferma che la
società conduttrice ha tentato il pagamento in contan-
ti presso il domicilio della locatrice nel mese di gennaio
2010 e che la stessa non è stata rinvenuta in casa. Anche
la successiva offerta reale ex art. 1209 c.c. non è stata ese-
guita per domicilio chiuso.
I canoni di locazione che si asserivano non pagati era-
no quelli del periodo aprile 2009 – febbraio 2010. Ora con-
siderato che il Giudice di primo grado ha ritenuto che i
canoni dal periodo aprile 2009 e f‌ino al novembre 2009 non
erano dovuti perché il locale era stato oggetto di ordinan-
za di non praticabilità da parte dell’Ente locale, revocata

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