LEGGE 22 febbraio 1999, n.38 - Partecipazione italiana alla XI ricostituzione delle risorse dell'IDA (International Development Association)

Art. 2.

  1. Le somme di cui all'articolo 1 sono versate su un apposito conto corrente in fruttifero, istituito presso la tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del Tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

    Art. 3.

  2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari rispettivamente a L. 311.640.850.000 per l'anno 1998 e a L.

    226.210.000.000 per l'anno 1999, si provvede, per i medesimi anni finanziari, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

  3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 22 febbraio...

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