DECRETO 8 luglio 2008 - Riconoscimento, al sig. Iahnadjiev Alexandar Ivanov, di titolo professionale extracomunitario, ai fini dell''esercizio in Italia della professione di giornalista professionista.
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale datato 17 novembre 2006, n. 304, contenente il regolamento in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di giornalista professionista;
Vista l'istanza del sig. Iahnadjiev Alexandar Ivanov, nato a Sofia (Bulgaria) il 21 settembre 1978, cittadino bulgaro, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Bulgaria ai fini dell'accesso all'albo dei giornalisti - elenco dei «giornalisti professionisti» e l'esercizio della professione in Italia;
Rilevato che il richiedente ha conseguito un titolo di scuola media superiore nell'anno scolastico 1996/1997, presso il liceo italo-bulgaro del complesso scolastico nazionale di cultura di Gorna Banja - Sofia;
Considerato che ha documentato di essere iscritto alla «Unione dei giornalisti bulgari» dall'anno 2007;
Considerato altresi' che e' iscritto al corso di laurea in «Lettere e filosofia» presso la Universita' degli studi di Perugia, dove ha sostenuto con esito positivo numerosi esami;
Preso atto che, in base a dichiarazione dell'Autorita' competente bulgara, la professione di giornalista in Bulgaria non risulta essere regolamentata;
Considerato che il richiedente ha documentato il possesso di esperienza professionale di almeno due anni negli ultimi dieci;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 18 aprile 2008;
Visto il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «giornalista professionista» e quella di cui e' in possesso l'istante;
Visto l'art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007;
Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra, debba consistere in esami scritti e orali sulle materie indicate nell'allegato A;
Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in mesi diciotto;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Iahnadjiev...
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