I Requisiti Di Formazione Per L'Amministratore Di Condominio

AutorePaolo Scalettaris
Pagine707-710
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giur
Arch. loc. cond. e imm. 6/2017
MERITO
I REQUISITI DI FORMAZIONE
PER L’AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO
di Paolo Scalettaris
SOMMARIO
1. I requisiti di formazione f‌issati dall’art. 71-bis disp. att.
c.c. 2. Le modalità di svolgimento dell’attività di formazione.
3. Gli elementi che emergono dalla sentenza; 3.a) La caden-
za dell’aggiornamento. 3.b) Il “recupero” della formazione
non espletata. 3.c) Nullità della nomina di un amministra-
tore che non abbia adempiuto all’obbligo di formazione.
3.d) La prova dell’adempimento dell’obbligo di formazione.
1. I requisiti di formazione f‌issati dall’art. 71-bis disp.
att. c.c.
La sentenza 24 marzo 2017 del Tribunale di Padova
prende in esame alcuni prof‌ili della f‌igura dell’ammini-
stratore del condominio alla luce delle regole introdotte
dalla legge n. 220 del 2012 di riforma della disciplina del
condominio (1). Vengono prese in considerazione speci-
f‌icamente le regole dettate dall’art. 71-bis disp. att. c.c.
(introdotto appunto dalla legge n. 220 del 2012) in tema
di formazione dell’amministratore di condominio.
La norma f‌issa – tra l’altro – i requisiti di carattere per-
sonale per lo svolgimento dell’attività di amministrazione del
condominio. Tra questi si segnalano i requisiti che concerno-
no la formazione dell’amministratore: si prevede che l’ammi-
nistratore del condominio debba avere “frequentato un corso
di formazione iniziale” e debba poi svolgere “attività di forma-
zione periodica in materia di amministrazione condominiale”.
Nel caso in cui l’attività di amministrazione del condominio
sia svolta da una società, il requisito relativo alla formazione
– così come gli altri requisiti – deve essere posseduto “dai soci
illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipen-
denti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei
condomini a favore dei quali la società presta i servizi”.
Da notare che invece i requisiti in tema di formazione
non sono “necessari qualora l’amministratore sia nomina-
to tra i condomini dello stabile”.
2. Le modalità di svolgimento dell’attività di formazione
Le modalità specif‌iche di svolgimento dell’attività di
formazione sono stabilite dal decreto ministeriale n. 140
del 13 agosto 2014.
Questo elenca innanzitutto le f‌inalità dell’attività di for-
mazione. Obiettivi di tale attività sono (art. 2 del decreto):
- “migliorare e perfezionare la competenza tecnica,
scientif‌ica e giuridica in materia di amministrazione con-
dominiale e di sicurezza degli edif‌ici;
- “promuovere il più possibile l’aggiornamento delle
competenze appena indicate in ragione dell’evoluzione
normativa, giurisprudenziale, scientif‌ica e dell’innovazio-
ne tecnologica;
- “accrescere lo studio e l’approfondimento individuale
quali presupposti per un esercizio professionale di qualità”.
Viene disposto anche (art. 5 del decreto) che il corso
di formazione iniziale “si svolge secondo un programma
didattico predisposto dal responsabile scientif‌ico in base
a quanto specif‌icato al comma 3 del presente articolo”, ha
“una durata di almeno 72 ore e si articola, nella misura
di un terzo della sua durata effettiva, secondo moduli che
prevedono esercitazioni pratiche”.
Di contro il corso di aggiornamento ha “cadenza annua-
le” e “durata di almeno 15 ore”. Esso “riguarda elementi
in materia di amministrazione condominiale, in relazione
all’evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risolu-
zione di casi teorico-pratici”.
Quanto al contenuto dei corsi, è previsto che “i corsi di
formazione e di aggiornamento contengono moduli didattici
attinenti le materie di interesse dell’amministratore, quali:
a) l’amministrazione condominiale, con particolare
riguardo ai compiti ed ai poteri dell’amministratore;
b) la sicurezza degli edif‌ici, con particolare riguardo ai
requisiti di staticità e di risparmio energetico, ai sistemi
di riscaldamento e di condizionamento, agli impianti idri-
ci, elettrici ed agli ascensori e montacarichi, alla verif‌ica
della manutenzione delle parti comuni degli edif‌ici ed alla
prevenzione incendi;
c) le problematiche in tema di spazi comuni, regola-
menti condominiali, ripartizione dei costi in relazione alle
tabelle millesimali;
d) i diritti reali, con particolare riguardo al condominio
degli edif‌ici ed alla proprietà edilizia;
e) la normativa urbanistica, con particolare riguardo
ai regolamenti edilizi, alla legislazione speciale delle zone
territoriali di interesse per l’esercizio della professione ed
alle disposizioni sulle barriere architettoniche;
f) i contratti, in particolare quello d’appalto ed il con-
tratto di lavoro subordinato;
g) le tecniche di risoluzione dei conf‌litti;
h) l’utilizzo degli strumenti informatici;
i) la contabilità”.
È previsto inoltre che “l’inizio di ciascun corso, le moda-
lità di svolgimento, i nominativi dei formatori e dei respon-
sabili scientif‌ici sono comunicati al Ministero della giustizia
non oltre la data di inizio del corso, tramite posta certif‌icata,
all’indirizzo di posta elettronica che verrà tempestivamente
indicato sul sito del Ministero della giustizia”.
Da ricordare che i corsi – sia di formazione iniziale
sia di aggiornamento – possono avere svolgimento “anche
in via telematica, salvo l’esame f‌inale, che si svolge nella
sede individuata dal responsabile scientif‌ico”.

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