Hinc haec recentior academia emanavit. «Questa fu l'origine della nuova accademia». Incidente probatorio e proroga della custodia cautelare. Concreta inidoneità alla traslazione, nel paradigma dell'art. 305 Del codice di rito, del «caso» di cui all'art. 392 Primo comma lett. C) del C.P.P.

AutoreGiuseppe Maria Gallo
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A seguito di accoglimento di una pluralit‡ di istanze defensionali, finalizzate ad ottenere declaratoria di irritualit‡ di incidente probatorio, il giudice, altresÏ, respingeva, la richiesta di proroga della custodia cautelare inoltrata dal P.M.

I prolegomeni della statuizione che occupa sono costituiti da due norme che, apparentemente, s'intersecano. L'art. 392, comma 1 del c.p.p., a mente del quale: ´Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio: ... c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilit‡ di altri...ª e l'art. 305 comma 2 del codice di rito, secondo cui: ´Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero puÚ altresÏ chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare che siano prossimi a scadere, quando sussistono gravi esigenze cautelari che, in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi o a nuove indagini disposte ai sensi dell'art. 415 bis, comma 4, rendano indispensabile il protrarsi della custodia. Il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, provvede con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310. La proroga Ë rinnovabile Page 551 una sola volta. I termini previsti dall'art. 303 comma 1 non possono essere comunque superati di oltre la met‡ª.

Orbene, l'hortus clausus della speculazione, poste le presenti finalit‡ esplicative, di per sË gi‡ esaustivamente, si compendia mercË il ´sinotticoª accostamento delle due superiori disposizioni. Tralasciando la portata ermeneutica della lettera c) del primo comma dell'art. 392 del c.p.p. (a prescindere, quindi, dalla novella introdotta con l'art. 4, comma primo della legge 7 agosto 1997), giover‡, esclusivamente, evidenziare che il legislatore ha sempre avvertito la pressante esigenza di individuare, nell'ambito dell'incidente probatorio, una serie di ´emergenze interneª al detto istituto. Attesa la chiara formulazione del citato art. 392, non sembra neppure il caso di quivi elencare le peculiarit‡ di cui consta questa norma. Viceversa, necessita rimarcare che, al decidente, nella fattispecie, non Ë parso ritenere coincidente, con la pur vasta nozione di ´accertamenti particolarmente complessiª, lo ´svolgimento di un prossimo incidente probatorioª. Emblematicamente, insomma, nel provvedimento in argomento, si reputa di poter rinvenire la percezione di una insuperabile...

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