DECRETO 5 settembre 2008 - Riconoscimento, al sig.ra Al Hashemi Manaf Tareq Mohammed, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l''esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Al Hashemi Manaf Tareq Mohammed, nato ad Aden (Yemen) il 21 agosto 1976, cittadino yemenita, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere, conseguito nello Yemen, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico Laurea in ingegnere, specializzazione ingegneria civile conseguito nell'anno accademico 2000/2001 presso l'«Universita' di Aden»; ha conseguito inoltre il dottorato di ricerca in «ingegneria delle strutture» in data 21 dicembre 2007 presso l'Universita' di Pisa;

Preso atto che l'istante e' iscritto presso 1'«Ordine degli Ingegneri yemeniti» come attestato in data 16 gennaio 2008;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 23 maggio 2008;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle conferenze sopra citate;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sez. A, settore civile ambientale - per cui non appare necessario applicare misure compensative;

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