La guida in stato di ebbrezza

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2014
La guida in stato di ebbrezza
SOMMARIO
a. Conf‌igurabilità. b. Accertamento. c. Ambito di applicazio-
ne. d. Sospensione della patente. e. Revoca della patente.
f. Conf‌isca del veicolo. g. Fattispecie introdotte dal D.L. n.
117/2007. h. Disciplina sanzionatoria introdotta dal D.L. n.
92/2008.
a. Congurabilità.
Ai f‌ini dell’aggravante di cui all’art. 186, comma secondo bis,
c.d.s. (aggravante dell’aver causato un incidente), nella nozione
di incidente stradale sono da ricomprendersi sia l’urto del veico-
lo contro un ostacolo, sia la sua fuoriuscita dalla sede stradale;
a tal f‌ine, non sono, invece, previsti né i danni alle persone né i
danni alle cose, con la conseguenza che è suff‌iciente qualsiasi,
purché signif‌icativa, turbativa del traff‌ico, potenzialmente ido-
nea a determinare danni. (In applicazione del principio di cui in
massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con
cui il giudice di appello ha ritenuto lo sbandamento di un auto
ed il conseguente urto contro il guard-rail circostanze idonee ad
integrare la nozione di incidente ai f‌ini della sussistenza dell’ag-
gravante di cui all’art. 186, comma secondo bis, c.d.s.). * Cass.
pen., sez. IV, 31 ottobre 2012, n. 42488 (ud. 19 settembre 2012),
Pititto, in questa Rivista 2013, 391. [RV253734] Sulla nozione
di investimento, si veda, Cass. pen., sez. VI, 3 marzo 1980, n.
3013 (ud. 30 novembre 19793013), La Rosa, in questa Rivista
1980, 547.
Il porsi al volante di un’auto, in evidente stato di ebbrezza al-
colica, nell’atto di muovere il veicolo, già con il motore avviato
ed i fari accesi, con le cinture di sicurezza allacciate, integra la
fattispecie di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e rende, pertanto,
legittimo il sequestro preventivo del veicolo. * Cass. pen., sez. V,
4 maggio 2011, n. 17238, R.C., in questa Rivista 2011, 571.
Non sussiste concorso apparente fra i reati, puniti in due di-
versi commi del medesimo articolo 186 del codice della strada,
di guida in stato di ebbrezza (comma 2) e di rif‌iuto di sottoporsi
all’accertamento del tasso alcolemico (comma 7), trattandosi
di fattispecie diverse sia per quanto riguarda il contenuto e la
struttura della norma sia per quanto attiene alla tutela dei beni
giuridici; ne deriva, sul piano dell’irrogazione delle sanzioni
amministrative accessorie, la legittimità dell’applicazione del
principio del cumulo materiale o formale, con le sole attenua-
zioni previste dalla legge (nella specie, la S.C., in applicazione di
tale principio, ha ritenuto legittima la decurtazione complessiva
di venti punti dalla patente di guida, costituenti la somma della
decurtazione di dieci punti per ognuna delle violazioni). * Cass.
civ., sez. II, 16 febbraio 2009, n. 3745, Zeller c. Prefettura Verona
ed altri. [RV606556]
In tema di reato di guida in stato di ebbrezza, il certif‌icato me-
dico relativo agli esami del prelievo ematico, effettuati secondo
i normali protocolli medici dal pronto soccorso durante il rico-
vero in una struttura ospedaliera, è utilizzabile a f‌ini probatori
come documento, e quindi non necessita di alcun deposito a
benef‌icio della difesa ex art. 366 c.p.p. durante le indagini preli-
minari e di alcuna conferma in sede testimoniale nel corso del
dibattimento. * Cass. pen., sez. IV, 14 luglio 2006, n. 24382 (ud.
28 aprile 2006), P.M. in proc. c. Campagnutta, in questa Rivista
2007, 378. [RV234490]
A seguito delle modif‌iche introdotte dal D.L. 27 giugno 2003
n. 151, convertito nella legge 1° agosto 2003 n. 214, che ha ri-
trasferito al «tribunale» la competenza a conoscere della con-
travvenzione di guida sotto l’inf‌luenza dell’alcool (art. 186, com-
ma secondo, c.d.s.: «per l’irrogazione della pena è competente
il tribunale»), originariamente attribuita alla competenza del
giudice di pace (articolo 4, comma primo, lettera q, D.L.vo 28
agosto 2000 n. 274), deve ritenersi, in ossequio al principio di
ragionevolezza, la competenza del tribunale anche per la con-
travvenzione di guida in stato di alterazione psico-f‌isica per uso
di sostanze stupefacenti (articolo 187 del codice della strada). *
Cass. pen., sez. IV, 21 giugno 2006, n. 21456 (ud. 11 aprile 2006),
Deleo, in questa Rivista 2007, 266. [RV234572]
Il divieto di guidare in stato di ebbrezza è sancito dall’art. 186
del nuovo Codice della strada senza alcuna limitazione, e quindi
sussiste anche se lo spazio percorso sia ridotto o se il veicolo
si trovi con il motore spento, sussistendo in entrambi i casi la
pericolosità della condotta. * Cass. civ., sez. II, 17 febbraio 2006,
n. 3569, De Nisi c. Commissariato Governo Trento, in questa
Rivista 2007, 545. [RV592988]
Ai f‌ini della conf‌igurabilità della contravvenzione di cui all’art.
186 del codice della strada (D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285), per
accertare lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo non
è indispensabile l’utilizzazione degli strumenti tecnici di accer-
tamento previsti dal codice della strada e dal regolamento (eti-
lometro), ben potendo il giudice di merito — in un sistema che
non prevede l’utilizzazione di prove legali — ricavare l’esistenza
di tale stato da elementi sintomatici quali l’alito vinoso, l’eloquio
sconnesso, l’andatura barcollante, le modalità di guida o altre
circostanze che possano far fondatamente presumere l’esi-
stenza dello stato indicato; anzi, in questa prospettiva, essendo
consentito al giudice f‌inanche di disattendere l’esito dell’esame
alcolimetrico. Peraltro, questo principio non può estendersi f‌ino
a ritenere che qualunque manifestazione riconducibile all’uso
di sostanze alcoliche possa far ritenere integrata la fattispecie
incriminatrice, anche perché il sistema che disciplina la materia
non vieta indiscriminatamente a chi abbia fatto uso di bevande
alcoliche di porsi alla guida di un veicolo, ma prevede una soglia
di assunzione oltre la quale scatta il divieto in questione. Per
l’effetto, in difetto dell’esame alcolimetrico, per poter ritenere
provato lo stato di ebbrezza penalmente rilevante, occorre che
gli elementi sintomatici di tale stato siano signif‌icativi, al di là
di ogni ragionevole dubbio, di una assunzione di bevande al-
coliche in quantità tale che si possa affermare il superamento
della soglia prevista dalla legge, non bastando al riguardo l’esi-
stenza di elementi sintomatici di signif‌icato ambiguo (quali,
nella specie, sono stati ritenuti, la generica dichiarazione del
verbalizzante secondo cui l’imputato «non sembra molto in sé»,
non risultando chiarita in sentenza la ragione che potesse con-
sentire di ricondurre questo stato all’abuso di alcool, e la riferita
presenza dell’alito vinoso, trattandosi di elemento riconducibile
Rassegna
di giurisprudenza

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