Guida in stato di ebbrezza: la nullità dell'accertamento per l'omesso avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia

AutoreMatteo Rampioni
CaricaDottorando di ricerca in Procedura Penale presso l'Università degli Studi di Roma-Tor Vergata
Pagine383-387
383
giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2016
CONTRASTI
GUIDA IN STATO
DI EBBREZZA: LA NULLITÀ
DELL’ACCERTAMENTO
PER L’OMESSO AVVISO
DELLA FACOLTÀ DI FARSI
ASSISTERE DAL DIFENSORE
DI FIDUCIA
di Matteo Rampioni(*)
SOMMARIO
1. La questione. 2. Il quadro normativo. 3. La soluzione delle
Sezioni Unite.
1. La questione
Con la sentenza che si annota le Sezioni unite hanno
affrontato due questioni da tempo oggetto di contrasti in-
terpretativi, relative, l’una, al termine entro cui eccepire
la nullità derivante dall’omesso avviso al conducente di
un veicolo, da sottoporre all’esame alcolimetrico, della
facoltà di farsi assistere da un difensore di f‌iducia, l’altra,
all’individuazione del soggetto onerato ad eccepire detta
nullità (1).
Il quadro normativo di riferimento (artt. 180, 182,
comma 2, 354 e 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p. (2)) aveva
originato, in giurisprudenza, differenti soluzioni esegeti-
che.
Un primo orientamento riteneva che la nullità in esa-
me dovesse essere eccepita, a pena di decadenza, prima
del compimento dell’atto o immediatamente dopo, diret-
tamente dal conducente del veicolo. Tale linea interpreta-
tiva muoveva dalla considerazione che l’alcoltest non sia
catalogabile nel novero degli accertamenti invasivi della
libertà personale che implicano un’assistenza difensiva
«attiva» e che per eccepire la nullità derivante dall’omes-
so avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di
f‌iducia non siano richieste particolari cognizioni di ordine
tecnico, rientranti nelle specif‌iche competenze professio-
nali del difensore (3).
In senso opposto, altro indirizzo giurisprudenziale, os-
servando che il soggetto sottoposto ad esame alcolimetri-
co ben potrebbe non essere a conoscenza della garanzia
di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p. e far decorrere, dunque,
inconsapevolmente, i termini per eccepire la nullità, attri-
buiva il relativo onere al difensore dell’indagato, tenuto a
proporre eccezione di nullità immediatamente dopo aver
ricevuto l’atto di nomina o, al più tardi, nel termine (di
cinque giorni) previsto dall’art. 366 c.p.p. (4).
Ulteriore orientamento, inf‌ine, prendendo le mosse
dall’assunto della non proponibilità dell’eccezione da par-
te del diretto interessato all’accertamento urgente, consi-
derava tempestiva l’eccezione sollevata con il primo atto
difensivo esperito nel procedimento (ad esempio, in sede
di richiesta di riesame o con l’atto di opposizione a decreto
penale di condanna).
2. Il quadro normativo
Il contrasto interpretativo impone l’attenta disamina
del quadro normativo di riferimento.
Rilevante è, in argomento, la ritenuta afferenza dell’al-
cool test - eseguito con le procedure e con gli strumenti
di cui all’art. 186 del codice della strada e dell’art. 379 del
relativo regolamento di attuazione - nel novero degli «ac-
certamenti urgenti» di polizia giudiziaria, di cui al dispo-
sto dell’art. 354 c.p.p. (5).
Inteso ad aff‌idare alla iniziativa della polizia giudizia-
ria, in caso d’impossibilità di intervento del magistrato del
pubblico ministero o di mancata assunzione della direzione
delle indagini (6), atti e operazioni funzionali ad impedire
che talune fonti di prova possano alterarsi o, addirittura,
disperdersi (il c.d. periculum in mora) (7), il disposto
dell’art. 354 c.p.p. tutela lo status quo (8) anche attraverso
operazioni essenzialmente atipiche, suscettibili di assume-
re, in concreto, i contenuti più vari in relazione alla tipolo-
gia delittuosa ed alle condizioni spazio-temporali (9).
Le modalità di accertamento dello stato di ebbrezza
sono disciplinate dall’art. 186, comma 3 c.d.s., volto a sta-
bilire che “gli organi di Polizia stradale […], nel rispetto
della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’in-
tegrità f‌isica, possono sottoporre i conducenti ad accer-
tamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attra-
verso apparecchi portatili”. Sul punto, sia la dottrina che
la giurisprudenza si allineano col contenuto della norma
(10) ritenendo possibile accertare lo stato di ebbrezza con
qualsiasi mezzo purché non contrario alla legge (11).
É l’art. 379 del D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495 ad indi-
care la procedura che gli agenti di Polizia sono tenuti a
seguire. “L’accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi
dell’art. 186, comma 4, del codice, si effettua mediante
l’analisi dell’aria alveolare espirata: qualora […] la con-
centrazione alcolemica corrisponda o superi 0.8 grammi
per litro, il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza. La
concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare da alme-
no due determinazioni concordanti effettuate ad un inter-
vallo di tempo di cinque minuti. Nel procedere ai predetti
accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il
rif‌iuto opposto dall’interessato, resta fermo in ogni caso il
compito dei verbalizzanti di indicare notizia di reato […]
circostanze sintomatiche dell’esistenza dello stato di eb-
brezza, desumibili in particolar dallo stato del soggetto e
dalla condotta di guida […]”.
Un atto, dunque, effettuato in via d’urgenza sulla per-
sona (in vista del pericolo di dispersione o alterazione
delle tracce o degli effetti materiali del reato: pare eviden-

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