CIRCOLARE 28 marzo 2007, n.1875 - CIRCOLARE 28 marzo 2007, n. 18752. Gru mobili - Rischio di uso improprio del dispositivo di bypass del limitatore di carico o di momento.
Alle Direzioni reg.li e prov.li del lavoro
Agli Assessorati alla sanita' delle
Regioni
Alle Aziende unita' sanitarie locali (per il tramite degli Assessorati alla sanita' delle Regioni)
Alla provincia autonoma di Trento -Dip.
serv. sociali - serv. lavoro
Alla provincia autonoma di Bolzano - Ag.
Prov. prot. ambiente e tutela del lavoro
All'ISPESL - D.T.S. e D.OM.
Alle Organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro
Alle Organizzazioni rappresentative dei lavoratori
Agli Organismi notificati per la direttiva 98/37/CE
Ai costruttori di gru mobili
Agli utilizzatori di gru mobili
Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 299 del 28 ottobre 2006 e' stato pubblicato il riferimento della norma CEN 13000: 2004 come norma armonizzata alla direttiva 98/37, accompagnato con l'avvertenza che l'applicazione dei punti 4.2.6.3.1, 4.2.6.3.2 e 4.2.6.3.3 di tale norma non conferisce presunzione di conformita' al requisito di sicurezza 4.2.1.4. (controllo delle sollecitazioni) - in connessione con i punti 1.1.2c) (situazione di utilizzo anormale prevedibile), 1.2.5 (selettore modale), 1.3.1, 4 e 1.2.1 1 (stabilita) e 4.1.2.3 (resistenza meccanica) - dell'All. I della direttiva 98/37.
In sostanza, la Commissione europea ha riconosciuto che la norma in questione non prevede misure adeguate per prevenire il rischio di uso improprio (da parte dell'operatore) del dispositivo di by-pass del limitatore di carico o di momento, quando il costruttore decida di applicarlo.
In effetti, l'uso di tale by-pass - la cui installazione puo' essere prevista per consentire l'effettuazione di manovre molto particolari (montaggio-smontaggio, manutenzione del braccio, ecc.) o per superare condizioni di emergenza - comporta praticamente una drastica esclusione di uno specifico dispositivo di sicurezza fondamentale contro alcuni rischi caratteristici (cedimento strutturale per sovraccarico meccanico, perdita di stabilita' e conseguente rovesciamento/ribaltamento) di tali macchine e pertanto deve poter avvenire nel quadro dell'adozione di un complesso di contromisure che garantiscano che, al momento dell'azionamento:
da una parte, vi sia la ragionevole certezza che l'operatore abbia piena consapevolezza delle condizioni di rischio maggiorato - per se' e le altre persone - in cui opera, e delle gravi responsabilita' (in rapporto alle possibili conseguenze del proprio comportamento) che si assume, e dall'altra, risulti ridotta l'entita' dei rischi conseguenti all'esclusione di...
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