Brevi note in tema di gravi indizi di reato rilevanti ai fini delle intercettazioni dopo la sent. S.U. 17-23 Novembre 2004, n. 45189

AutoreGiovanni Fruganti
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  1. - Solo in questi ultimissimi tempi la questione dei gravi indizi di reato in materia di intercettazioni ha assunto autonomia concettuale, essendo stata in passato presa in considerazione solo alla luce riflessa di altre tematiche, in particolare quella della motivazione del decreto, specie se per relationem.

    Se ne parlava, in sostanza, dando di fatto per scontato il contenuto del relativo concetto, quasi si trattasse di una categoria pregiuridica prestata al diritto per importarvi un'unità di misura, la cui dimensione rappresentava oggetto più di intuizione che non di definizione, e le cui connotazioni venivano desunte solo in negativo, a livello di comparazione con l'attigua categoria della sufficienza indiziaria.

    A fronte della consistente elaborazione di categoria analoga, quella dei gravi indizi di reità (e non di reato), in materia cautelare, che ha concluso il suo percorso con la sentenza Costantino 1, tuttora condivisa, allora e anche successivamente le prime timide pronunce sembrano piuttosto lineari e conformi all'impostazione più consolidata, manifestando la mancanza, a monte, di riflessioni mirate allo specifico settore. Così 2 si precisa che l'intercettazione deve riguardare un reato per il quale siano stati già raccolti gravi indizi, cioè elementi probatori idonei a determinare una valutazione di ragionevole probabilità della sussistenza di un fatto-reato e della sua riferibilità a un determinato soggetto; in altra pronuncia 3 si specifica poi che il requisito dei gravi indizi di reato riguarda «la rilevanza della questione penale oggetto del procedimento occorrendo, ai fini della limitazione della riservatezza delle comunicazioni, la emersione di una seria e concreta ipotesi criminosa»; in altra pronuncia ancora 4 si fa riferimento alla probabilità dell'avvenuta consumazione di un reato, in relazione al quale devono essere sommariamente esposti nel decreto autorizzativo gli elementi fondanti la probabilità, senza che sia peraltro necessario il relativo esame critico.

    Affrontandosi specificamente la questione se la soglia della gravità indiziaria rilevante ex art. 267 c.p.p. possa essere raggiunta e superata allorché gli indizi siano rappresentati da elementi raccolti nell'ambito di intercettazioni disposte ed eseguite in altro procedimento, e al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 270 c.p.p. si è proceduto in altra occasione 5 aggirando impegni di tipo definitorio e limitandosi a enunciare che non è all'uopo sufficiente «la nuda notizia di reato», essendo invece necessario un quid pluris.

    Sembra soffermarsi in quel periodo l'attenzione della giurisprudenza, oltreché sull'estensione dell'apparato motivazionale, sulla specifica questione della riferibilità soggettiva dei gravi indizi 6, pervenendosi peraltro univocamente alla conclusione che riguardando essi il reato e non la colpevolezza (indizi di reato, non di reità), non è necessario che debbano necessariamente appuntarsi nei confronti di taluno, meno che mai a carico di colui nei cui confronti le intercettazioni vengono disposte.

    Nulla di nuovo, poi, con Cass., sez. I, 10 agosto 2000, n. 4979, ove si fa il punto della situazione dicendo che «l'apprezzamento di tali condizioni [gravi indizi di reato e...

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