LEGGE 14 febbraio 1974, n. 37 - Gratuita' del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico

Coming into Force21 Marzo 1974
Published date06 Marzo 1974
Enactment Date14 Febbraio 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/03/06/074U0037/CONSOLIDATED/20060303
Official Gazette PublicationGU n.61 del 06-03-1974
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 14 febbraio 1974 LEONE RUMOR - PRETI - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa.

((Al privo della vista e' riconosciuto altresi' il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida.

Ogni altra disposizione in contrasto o in difformita' con la presente legge viene abrogata)).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 14 febbraio 1974 LEONE RUMOR - PRETI - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Art 1.

Articolo unico

Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa.

Al privo della vista e' riconosciuto altresi' il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida.

((I responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma e i titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500.

Nei casi previsti dai commi primo e...

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