Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186, recante disposizioni urgenti per l'erogazione gratuita di medicinali antitumorali in corso di sperimentazione clinica, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 26 maggio 1998

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge: Art. 1.

  1. Il decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186, recante disposizioni urgenti per l'erogazione gratuita di medicinali antitumorali in corso di sperimentazione clinica, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 26 maggio 1998, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186.

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 luglio 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Con siglio dei Ministri Bindi, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: Flick

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CON VERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1998, N. 186.

All'articolo 1: al comma 1, dopo le parole: "dal Ministro della sanita'" sono inserite le seguenti: "con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale"; all'allegato 1, previsto dal comma 1, lettera a), all'ottavo capoverso, la parola "molto" e le parole: "e con aspettativa presunta di vita non superiore a tre mesi" sono soppresse; al comma 1, lettera b), le parole: "sotto la propria responsabilita' e sulla base di elementi obiettivi, che non esistono valide alternative terapeutiche tramite l'impiego di medicinali o trattamenti gia' autorizzati per tale patologia" sono sostituite dalle seguenti: "in base a dati documentabili, la inefficacia, nello specifico caso, di medicinali o trattamenti gia' autorizzati o sperimentati"; al comma 2, quarto periodo, le parole: "gli elementi obiettivi" sono sostituite dalle seguenti: "i dati documentabili"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi indicati dal precedente periodo il medico curante puo', in alternativa, indirizzare il paziente ad un altro centro fuori dalla regione di appartenenza"; il comma 6 e' soppresso; il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Alla copertura degli oneri...

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