Grandi locazioni, prime considerazioni su alcune criticità interpretative

AutoreClaudio Cocuzza
Pagine250-253
250
dott
3/2015 Arch. loc. e cond.
DOTTRINA
grAndi loCAzioni, prime
ConsiderAzioni su AlCune
CritiCità interpretAtive
di Claudio Cocuzza
SOMMARIO
1. Considerazioni introduttive. 2. Il canone annuo superiore a
250.000,00 Euro. 3. I locali qualif‌icati di interesse storico da
provvedimenti regionali e comunali. 4. La disciplina di carat-
tere provvisorio contenuta nel secondo comma dell’articolo
18.
1. Considerazioni introduttive
L’11 novembre 2014, a seguito della pubblicazione della
legge n. 262/2014, è stato convertito in legge, con modif‌i-
che, il cosiddetto “decreto Sblocca - Italia” (1) il quale di-
sciplina una vasta gamma di materie che va dalla gestione
delle risorse idriche alla semplif‌icazione amministrativa
riguardante il patrimonio culturale.
L’articolo 18 del decreto presenta una disciplina molto
importante per gli operatori del settore immobiliare, inno-
vando in modo radicale la regolamentazione delle locazio-
ni ad uso commerciale e non abitativo in generale.
Infatti, il sopracitato articolo, rubricato “Liberalizza-
zione del mercato delle grandi locazioni a uso non abita-
tivo”, modif‌ica una fondamentale disposizione della legge
sull’equo canone (legge 392/1978 tuttora in vigore), vale a
dire l’articolo 79 della stessa, denominato “Patti contrari
alla legge”.
Prima dell’entrata in vigore del decreto Sblocca Italia,
l’articolo 79 primo comma della legge sull’equo canone
prevedeva la nullità di ogni pattuizione diretta a limitare
la durata legale del contratto (pari a 6 anni) (2), ad at-
tribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello
previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli al-
tro vantaggio in contrasto con le disposizioni della legge
sull’equo canone.
In buona sostanza, il legislatore, considerando il con-
duttore quale parte debole del rapporto, aveva previsto
una serie di importanti inderogabili tutele a suo vantaggio,
quali – ad esempio - il diritto di prelazione su altri interes-
sati in caso di cessione del diritto di proprietà dell’immo-
bile locato, il diritto a ricevere un’indennità di avviamento
alla cessazione del rapporto di locazione non dovuta a
recesso del conduttore o a un suo inadempimento, l’immo-
dif‌icabilità del canone nel corso del rapporto (fatta ecce-
zione per l’adeguamento all’aumento del costo della vita),
la f‌issazione di un limite massimo - pari a 3 mensilità - del
valore del deposito cauzionale, la possibilità di cedere il
contratto di locazione congiuntamente all’azienda eserci-
tata, anche senza il consenso del locatore (3).
La novità introdotta dal decreto Sblocca Italia consen-
te, legittimamente di derogare e superare i limiti negoziali
sopra esposti, in quanto il nuovo comma 3 dell’articolo
79 della legge equo canone prevede che: “In deroga alle
disposizioni del primo comma, nei contratti di locazione
di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione,
anche se adibiti ad attività alberghiera, per i quali sia
pattuito un canone annuo superiore ad euro 250.000, e
che non siano riferiti a locali qualif‌icati di interesse sto-
rico a seguito di provvedimento regionale o comunale, è
facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e
condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge.
I contratti di cui al periodo precedente devono essere
provati per iscritto”.
È pertanto ora possibile – ad esempio - concordare la
rinuncia da parte del conduttore all’indennità per la per-
dita dell’avviamento nonchè al diritto di prelazione in caso
di cessione della proprietà o di nuova locazione dell’immo-
bile, così come sarà possibile prevedere il diritto di reces-
so libero per il locatore e la pattuizione di un canone c.d.
“a scaletta”. Del pari, i contratti di locazione liberalizzati
potranno avere una durata inferiore a 6 anni e potranno
essere “blindati”, nel senso che si potrà pattuire il preven-
tivo consenso scritto del locatore alla cessione dello stes-
so anche qualora il contratto sia ceduto congiuntamente
all’azienda esercitata nei locali.
Le deroghe sono ammesse al ricorrere di due condizio-
ni: la prima è rappresentata dalla previsione di un canone
annuo superiore a 250.000 Euro; la seconda è costituita
dalla natura dell’immobile locato, in quanto non sono
derogabili le locazioni aventi ad oggetto “locali qualif‌icati
di interesse storico a seguito di provvedimento regionale
o comunale”.
Inf‌ine il comma 2 dell’articolo 18 del decreto Sblocca
Italia precisa che la nuova norma non si applicherà né a
ai contratti né ai giudizi “in corso alla data di entrata in
vigore” della legge di conversione.
Il presente articolo si pone il f‌ine di elaborare alcune os-
servazioni generali relative a tre prof‌ili problematici della
liberalizzazione delle grandi locazioni, precisamente della
nozione di “canone annuo superiore ad Euro 250.000,00”,
del riferimento ai locali considerati di interesse storico in
virtù di un provvedimento del Comune o della Regione e
della disciplina transitoria dettata dal secondo comma.
2. Il canone annuo superiore a 250.000,00 Euro
Come noto, nell’ambito del contratto di locazione, il
canone rappresenta il corrispettivo dovuto dal conduttore
al locatore a fronte della concessione del godimento dei
locali (4). Precedentemente l’entrata in vigore del decreto
Sblocca Italia la determinazione dell’ammontare del ca-
none era rimessa alla volontà delle parti e non incontrava
alcun limite, fatta eccezione per gli aumenti dello stesso
successivamente alla conclusione del contratto, che non
potevano superare il 75% dell’indice del costo della vita
ISTAT (5). Tuttavia, prima del novembre 2014 la durata

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