Gli sfratti delle farmacie ancora davanti alla corte costituzionale

AutoreNino Scripelliti
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Vanno sui giornali e fanno notizia gli sfratti delle caserme dei Carabinieri, degli uffici postali, delle scuole, che colui che dispone di un titolo esecutivo può promuovere liberamente; ma così non è per le esecuzioni di sfratto nei locali destinati a farmacia, per i quali ai sensi dell'art. 35 della L. n. 353/1950, testo base di un cinquantennio di legislazione vincolistica sulle locazioni urbane, «non può essere disposta l'esecuzione di una sentenza di sfratto dai locali adibiti ad esercizio di farmacia senza previa la autorizzazione prefettizia».

Inutile obiettare che da allora, il rapporto utenti/farmacie si è modificato a vantaggio dei primi in modo evidente, che tutte le maggiori città dispongono di una rete di farmacie comunali diffuse sul territorio, per non parlare poi della mobilità delle persone che rispetto al 1950, si è, come minimo, decuplicata (se esistesse un indicatore di questo fenomeno). Nonostante tutto questo, l'art. 35 della L. n. 253/1950, dopo avere passato indenne un primo scrutinio di costituzionalità (Corte costituzionale, sentenza 23 dicembre 1987 n. 579) continua ad essere applicato seppure con gli adattamenti dovuti alla modificazione dell'ordinamento amministrativo dello Stato ed alla seppur remota istituzione degli ordinamenti regionali. Quindi la competenza per il rilascio della autorizzazione è stata trasferita dal prefetto, al quale era originariamente attribuita, alle regioni per effetto della L. n. 833/1978 (istitutiva del servizio sanitario nazionale), le quali, in taluni casi, l'hanno a loro volta attribuita ai comuni (leggi della Regione Toscana n. 79/1983 e n. 16/2000).

Bisogna anche ammettere che nel corso di cinquanta anni la norma non ha suscitato particolare contenzioso, proprio perché in generale attuata con buon senso e senza inutili gravami per la proprietà edilizia, a tal punto che negli ultimi anni le questioni si sono rarefatte. Quanto ai suoi effetti, la giurisprudenza corrente afferma pacificamente, che la mancanza dell'autorizzazione amministrativa incide sulla attuazione dell'azione esecutiva di rilascio di immobile adibito a farmacia, ma non esclude la mora del conduttore nella restituzione della cosa locata ex art. 1591 c.c. (Cass. civ., sez. III, 9 ottobre 1998, n. 10032; Cass. civ., sez. II, 14 agosto 1991, n. 8842) e che l'autorizzazione attiene alla fase esecutiva del provvedimento di rilascio e non rappresenta un presupposto della cessazione del rapporto locativo, con...

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