Gli interventi di 'partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio': primi appunti

AutorePaolo Scalettaris
Pagine13-16
13
dott
Arch. loc. e cond. 1/2015
DOTTRINA
Gli interventi
di “pArtecipAzione
delle comunità locAli
in mAteriA di tutelA
e vAlorizzAzione
del territorio”:
primi Appunti
di Paolo Scalettaris
SOMMARIO
1. La nuova norma. 2. Il contenuto della norma. 3. I prof‌ili
soggettivi. 4. I prof‌ili oggettivi. 5. La libertà di iniziativa. 6.
Le esenzioni o riduzioni di tributi. 7. Le ipotesi analoghe nel
diritto statunitense.
1. La nuova norma
“Sblocca Italia”), convertito in legge con modif‌icazioni
dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, contiene numerose
disposizioni in tema di immobili.
Tra le altre si segnala la previsione dell’art. 24 (“Misure
di agevolazione della partecipazione delle comunità locali
in materia di tutela e valorizzazione del territorio”) che
– nel testo che segue alle modif‌icazioni apportate dalla
legge di conversione – dispone quanto segue.
“I comuni possono def‌inire con apposita delibera i criteri
e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti
presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati
in relazione al territorio da riqualif‌icare. Gli interventi pos-
sono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento
di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urba-
no, di recupero e riuso, con f‌inalità di interesse generale, di
aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazio-
ne di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.
In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni
possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti
al tipo di attività posta in essere. L’esenzione è concessa
per un periodo limitato e def‌inito, per specif‌ici tributi e per
attività individuate dai comuni, in ragione dell’esercizio
sussidiario dell’attività posta in essere. Tali riduzioni sono
concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite
in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute”.
2. Il contenuto della norma
Esaminiamo il contenuto della norma. Con essa:
- viene assegnata ai Comuni la facoltà (“i Comuni posso-
no”) di f‌issare – con apposita delibera - delle regole in tema
di “criteri” e di “condizioni” per l’attuazione di interventi
basati su “progetti” proposti da “cittadini singoli” o da grup-
pi o raggruppamenti di cittadini (cittadini “associati”);
- i cittadini in questione devono avere un rapporto con
l’area, con la zona o con il comparto che attraverso l’inizia-
tiva in questione dovrà essere oggetto di “riqualif‌icazione”,
rapporto che costituisce l’elemento di individuazione dei
soggetti medesimi;
- la norma indica poi il possibile contenuto degli
interventi che potranno essere presi in considerazione,
interventi che “possono riguardare” una serie di attività o
prestazioni: la “pulizia” o la “manutenzione” o
l’“abbellimento” di “aree verdi”, di “strade” o di “piazze”
ovvero – più genericamente – “interventi di decoro urbano”
o anche di recupero e di riutilizzo “di aree o beni immobili”
non utilizzati, interventi che peraltro dovranno essere in-
dirizzati a perseguire “f‌inalità di interesse generale”;
- ancora più in generale può trattarsi di interventi indi-
rizzati a conseguire la “valorizzazione” (sotto qualsiasi pro-
f‌ilo) di una precisa e determinata (“limitata”) area (“zona”)
del territorio comunale, sia urbano sia anche extraurbano;
- la norma dispone che i Comuni – dopo avere def‌inito i
criteri e le condizioni anzidette - possano stabilire e f‌issare
riduzioni o esenzioni da tributi specif‌ici che abbiano rife-
rimento con l’attività che i cittadini abbiano intrapreso:
esenzioni o riduzioni di tributi che saranno disposte “in
relazione alla tipologia” degli interventi;
- nel caso in cui si tratti di un’esenzione (si noti: l’ipo-
tesi che si considera a questo riguardo è solo quella del-
l’esenzione, mentre resta esclusa l’ipotesi della semplice
riduzione), questa potrà essere concessa solo “per un pe-
riodo di tempo limitato”, solamente “per specif‌ici tributi”
e solamente in relazione a ben def‌inite attività: essa potrà
essere disposta in relazione al fatto che dell’attività consi-
derata sia effettuato da parte degli stessi cittadini singoli
o associati che abbiano promosso l’iniziativa l’esercizio in
luogo del Comune (la norma parla al riguardo di “esercizio
sussidiario dell’attività”);
- le riduzioni (si noti che a questo riguardo la norma
fa menzione solo delle riduzioni e non delle esclusioni)
dovranno essere concesse in via prioritaria a “comunità di
cittadini costituite in forme associative stabili e giuridica-
mente riconosciute”.
3. I prof‌ili soggettivi
Consideriamo innanzitutto le disposizioni ora viste
con riguardo ai prof‌ili soggettivi. Chi sono i soggetti che
secondo la norma sono abilitati a presentare i progetti cui
la norma fa riferimento?
Al proposito si nota che le iniziative delle quali si di-
scute possono provenire – come si è visto - da “cittadini
singoli o associati”.
Ciò porta a ritenere innanzitutto che i soggetti dai qua-
li le iniziative devono provenire saranno soggetti privati:
resta dunque escluso che possa trattarsi di enti pubblici.
Non solo: il richiamo ai “cittadini” conduce ad escludere
anche che possa trattarsi di persone giuridiche (nell’am-
bito di operatività della disposizione dunque non potranno
rientrare le società di capitali).

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