Gli atti giuridici
Autore | Luigi Tramontano |
Pagine | 137-144 |
137
1
GLI ATTI GIURIDICI
1
Atti giuridici dell’Unione
Come visto, per esercitare le competenze dell’Unione, le istituzioni
adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e
pareri. Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri. La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto
riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza
degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. La decisione
è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è ob-
bligatoria soltanto nei confronti di questi. Le raccomandazioni e i
pareri non sono vincolanti.
La procedura legislativa ordinaria consiste nell’adozione con-
giunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da
parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della
Commissione (v. oltre).
Nei casi specifici previsti dai trattati, l’adozione di un regolamento,
di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo
con la partecipazione del Consiglio o da parte di quest’ultimo con
la partecipazione del Parlamento europeo costituisce una procedura
legislativa speciale.
Gli atti giuridici adottati mediante procedura legislativa sono
atti legislativi. Nei casi specifici previsti dai trattati, gli atti legisla-
tivi possono essere adottati su iniziativa di un gruppo di Stati membri
o del Parlamento europeo, su raccomandazione della Banca centrale
europea o su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea
per gli investimenti.
Un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di
adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o
modificano determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo.
Gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto,
la portata e la durata della delega di potere. Gli elementi essenziali
di un settore sono riservati all’atto legislativo e non possono pertanto
essere oggetto di delega di potere.
Atti
legislativi
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA