Giusto processo ed informazione di garanzia

AutoreElio Zaffalon
Pagine593-595

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@I. I precedenti

a) Dopo l'avviso di procedimento, introdotto dall'art. 8 L. 5 dicembre 1969, n. 932, che modificava l'art. 304 del codice di procedura abrogato, quest'ultima norma veniva ulteriormente modificata dall'art. 3 L. 15 dicembre 1972, n. 773, che introduceva la comunicazione giudiziaria: la norma disponeva che, sin dal primo atto di istruzione, il giudice istruttore è obbligato ad inviare, a coloro che vi possono avere interesse come parti private, una comunicazione giudiziaria con indicazione delle norme di legge violate e della data del fatto addebitato e con l'invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore. Si intendeva con ciò soddisfare l'esigenza di una sollecita informazione dell'imputato (e degli altri soggetti che possono avervi interesse), nello spirito della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6 n. 3 lett. a) e del Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 14 n. 3 lett. a, d), con lo scopo pratico di rendere possibile e concreto tanto l'esercizio della difesa tecnica quanto quello dell'autodifesa.

La 1 giurisprudenza, dopo una prima fase in cui aveva stentato a riconoscere gli effetti della mancata o tardiva comunicazione giudiziaria, per la mancanza nell'art. 304 di un'esplicita sanzione, successivamente si consolidava nel ricollegare la violazione della norma nei confronti dell'indiziato o dell'imputato alla sanzione della nullità prevista dall'art. 185 n. 3 c.p.p. previgente (v. p. es. Cass. pen., 12 giugno 1974, in Cass. pen. 1975, 878; Cass. pen., 27 febbraio 1978, ivi 1979, 1559; Cass. pen., 18 febbraio 1981, ivi 1982, 1366): con la precisazione che, nell'istruzione preliminare, l'obbligo dell'avviso di procedimento sorge nel momento in cui il pubblico ministero ha acquisito elementi probatori od indizianti che gli consentano di indicare la persona contro cui si deve procedere; l'omissione iniziale della comunicazione giudiziaria non travolge l'intero giudizio, bensì solo quella parte dell'istruzione compiuta illegittimamente, ed assume rilevanza nell'ulteriore corso del giudizio nei limiti in cui gli atti invalidamente acquisiti vengano utilizzati in successivi atti; in particolare, qualora l'ordinanza di rinvio a giudizio trovi fondamento in atti legittimamente acquisiti, la nullità degli atti compiuti in violazione dell'art. 304 c.p.p. resta circoscritta agli atti stessi (Cass. pen., sez. VI, 18 febbraio-4 agosto 1981, Milana, cit.; all.); e che, al contrario, la nullità anche di un singolo atto istruttorio si comunica all'ordinanza di rinvio a giudizio, quando l'atto nullo sia assunto a fondamento della motivazione dell'ordinanza (Cass. pen., 6 febbraio 1976, in Cass. pen. 1977, 166). La dichiarazione di nullità dell'ordinanza ovviamente comportava il regresso del procedimento alla fase istruttoria (Cass. pen., 20 marzo 1972, in Cass. pen. 1973, 1109).

Per riassumere, la comunicazione giudiziaria andava emessa quando l'indiziato veniva raggiunto da consistenti indizi; l'omissione o la tardività determinava la nullità degli atti ciò nonostante espletati; la nullità di questi atti determinava la nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio secondo i principi della nullità derivata; la nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio determinava la regressione del processo alla fase precedente.

b) Sono note le controindicazioni della suddetta disciplina, sotto il profilo del danno all'immagine cagionato agli indiziati dalla pubblicizzazione selvaggia sui mass media della comunicazione giudiziaria, trasformata da strumento di garanzia a pubblica gogna. L'art. 369, comma 1, del codice attuale ha quindi preferito ritardare l'invio della comunicazione al compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere; comunicazione resa solo eventuale dalla modifica introdotta con l'art. 19 L. 8 agosto 1995, n. 332, secondo cui solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con l'indicazione...

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