Giusto processo e criteri di valutazione della prova

AutoreGiulia Giuseppina Milione
Pagine33-53
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PARTE PRIMA
IMPARZIALITA’ E GIUSTO PROCESSO.
CAPITOLO II
Giusto processo e criteri di valutazione della prova.
SOMMARIO: 1. Prove e mezzi di prova. – 2. Giudizio di fatto e
giudizio di valore. – 3. L’iter di acquisizione delle prove. – 4. Il
regime di disciplina dell’inutilizzabilità. – 5. Il diritto alla prova
come fulcro del processo.
1. Prove e mezzi di prova.
Il “giudicare” nel campo penale consiste in un’operazione
complessa, nella quale, di norma, si combinano aspetti
conoscitivi e aspetti valutativi.
Nell’espletare l’attività di accertamento dei dati fattuali, il
giudice non ha la percezione diretta di quanto accaduto, così
come, del pari, non l’hanno la generalità degli altri soggetti
coinvolti da qualche interesse alla comprensione del
meccanismo processuale(69). Questa percezione deve essere
filtrata da una catena più o meno lunga di mediazioni, con la
conseguenza che i passaggi intermedi costituiscono una serie
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praticamente infinita e ricca di varianti. In particolare, il giudice
deve formarsi un sapere concreto in ordine a determinati
accadimenti e a determinate situazioni, sulla base di questa
catena.
Ciò che si richiede, nell’ambito di un potere che voglia essere
“giusto”(70), è che il giudice acquisisca, se non incontrovertibili
certezze, quantomeno convinzioni non aprioristiche né
artificiosamente costruite, ma tali da essere credibili anche da
chi voglia sottoporre a critica i risultati del suo giudizio.
L’esigenza di credibilità dimostrativa delle convinzioni maturate
dal giudice induce a mettere l’accento sulle prove che tendono a
stare a fondamento delle decisioni giudiziali: a venire in primo
piano, quindi, è il diritto delle prove, di cui tratteremo
successivamente(71), che nel vigente codice di procedura penale
ritroviamo in un apposito libro(72).
Il concetto di prova è spesso legato all’idea del dimostrare e,
con riferimento alle problematiche della conoscenza, si associa
all’idea della manifestazione di qualcosa che possa ritenersi vero
o, quantomeno, credibile(73).
Ciò posto, nel linguaggio giuridico è prova ciò che si assume
come dimostrazione dell’ esistenza, sia pur sempre con
riferimento alla tematica della conoscenza e dell’accertamento
di situazioni e accadimenti(74).
Con l’espressione mezzo di prova si vuole indicare quello
strumento processuale che permette di acquisire quel particolare
elemento di prova(75): il codice prevede sette mezzi di prova
tipici, e cioè regolamentati dalla legge nelle loro modalità di
assunzione (artt. 194 – 243) e sono considerati dal codice idonei
a permettere l’accertamento dei fatti. Essi sono, nello specifico,

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