Giurisprudenza processuale penale europea

AutoreStefano Maffei
Pagine485-488

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@1. Frequenti interruzioni del giudice nel corso del controesame di un testimone d'accusa.

CORTE EUR. DIR. UOMO Sez. III, 19 dicembre 2001. C.G. c. Regno Unito, ricorso n. 43373/98, Pres. Costa.

FATTO. - Nel mese di aprile 1997, la ricorrente è stata condannata per il furto di circa 3000 sterline commesso nel corso della sua attività di cassiera per una rivendita di frutta e verdura. La pena irrogata dalla Corte ammontava a due anni di reclusione - condizionalmente sospesi - ed alla prestazione di 100 ore di servizio socialmente utile.

Nei motivi d'appello, la ricorrente sostenne di non avere beneficiato di un equo processo a causa delle frequenti interruzioni del giudice e dell'ostilità da questi ripetutamente manifestata nei confronti dell'avvocato difensore. In particolare, affermò che nel corso del contro-interrogatorio del più importante testimone d'accusa, un certo sig. S., il giudice era intervenuto con una tale frequenza da rendere impossibile la verifica dell'accuratezza delle sue dichiarazioni in relazione a taluni conti bancari di importanza cruciale per le allegazioni d'accusa. Le interruzioni avevano, quindi, impedito la completa prospettazione della tesi difensiva secondo cui gli ammanchi di cassa erano preesistenti rispetto ai fatti contestati alla ricorrente. Quest'ultima denunciò, inoltre, l'intensità delle interruzioni subite nel corso del proprio esame diretto, tali da impedire una coerente esposizione dei fatti e la cui ostilità aveva indotto il difensore addirittura ad interrompere l'esame. I motivi d'appello riportavano integralmente il verbale del processo di primo grado in cui risultavano interventi del giudice pressoché in ciascuna pagina del controesame del sig. S. e in ben 22 delle 31 pagine relative all'esame diretto della ricorrente.

Nel mese di febbraio 1998, la corte d'appello respinse l'appello con la seguente motivazione: «La ricorrente la menta l'iniquità del procedimento a suo carico in virtù della condotta tenuta dal giudice a partire dal momento in cui è iniziato l'esame incrociato del sig. S. fino alla conclusione dell'esame diretto della ricorrente medesima. La ricorrente sostiene che le frequenti interruzioni avessero carattere ostile rispetto alle argomentazioni addotte dalla difesa. A suo dire, il loro effetto complessivo è stato quello di disturbare la concentrazione della giuria e della stessa ricorrente, che per questo motivo non è stata in grado di ricostruire accuratamente i fatti di causa. Questa Corte ritiene che tali argomentazioni non siano prive di fondamento. Dalla lettura dei verbali emerge la frequenza delle interruzioni del giudice. A nostro avviso tali interruzioni, seppure sostenute da meritevole motivazione, possono certamente avere avuto l'effetto di confondere e scoraggiare la ricorrente. Parimenti, con riferimento alla testimonianza del sig. S., a seguito di incomprensioni relative agli obiettivi delle domande poste dall'avvocato difensore, il giudice interrompe l'esame incrociato assai più spesso di quanto sia normalmente giustificato [...] Come anticipato, legittime critiche possono avanzarsi sulle modalità di conduzione del processo da parte del giudice, un esperto magistrato tuttora in pensione. Appare con evidenza come in varie occasioni egli sia sceso in campo in prima persona, talvolta senza giustificato motivo. È innegabile che la difesa si sia trovata quindi in grossa difficoltà. [...] Tuttavia, ciò che dobbiamo chiederci è solo se la condanna rimanga o meno affidabile. Questo è il criterio da applicare nei giudizi d'appello. È nostra opinione che le ragioni dell'accusa fossero valide e le prove a sostegno assolutamente decisive. Non abbiamo alcuna esitazione nel sostenere che, a nostro parere, la condanna sia pienamente affidabile. Per questi motivi, l'appello della ricorrente deve essere respinto».

DIRITTO. - Il ricorrente sostiene che le frequenti interruzioni del giudice e il comportamento ostile dimostrato da questi nei confronti dell'avvocato difensore la privarono di un processo equo, in violazione dell'articolo 6 CEDU. Esso dispone, per la parte che qui rileva: «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge» (...) «Ogni accusato in sede penale ha diritto di:» (...) «esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico alle stesse condizioni dei testimoni a carico».

Nel caso di specie, il problema centrale è se la natura e frequenza degli interventi del giudice di primo grado siano stati tali da rendere iniquo il procedimento a carico del ricorrente. La Corte ribadisce che, nella valutazione circa l'equità di un procedimento per gli scopi dell'articolo 6 CEDU, i procedimenti devono essere considerati nel loro complesso, tenendo conto anche della decisione dei giudici d'appello. (Cfr. Edwards c. Regno Unito, 16 dicembre 1992, Serie A n. 247-b, § 34).

La Corte sottolinea che il principale motivo d'appello proposto dalla...

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