Giurisprudenza processuale penale europea

AutoreStefano Maffei
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@1. Testimoni anonimi e diritto al confronto

CORTE EUR. DIR. UOMO Sez. III, 28 marzo 2002. Birutis e altri c. Lituania, ricorso n. 47698/99, pres. Ress.

Diritti dell'uomo - Giusto processo - Procedimento penale - Diritto di interrogare o fare interrogare i testimoni a carico - Contributo testimoniale anonimo di compagni di detenzione - Utilizzo di dichiarazioni testimoniali anonime a fini di prova - Impiego di tali dichiarazioni come elemento di prova unico o decisivo a fondamento della sentenza di condanna - Mancata verifica giudiziale circa le modalità di raccolta delle testimonianze anonime - Violazione dell'art. 6 comma 1 in combinato disposto con l'art. 6 comma 3 lett. d) CEDU.

FATTO. - I ricorrenti Birutis, Bula e Janutenas erano detenuti all'epoca dei fatti presso il carcere lituano di Pravieniskes. Il 15 gennaio 1997 scoppiò una rivolta all'interno di tale istituto penitenziario; i ricorrenti furono accusati di avervi preso parte insieme a numerosi altri imputati. In sede di indagini preliminari due testimoni furono sentiti su richiesta del sig. Janutenas il quale si avvalse della facoltà di citarne un terzo durante il processo. I sigg. Birutis e Byla, invece, non richiesero la citazione di alcun testimone nel corso del procedimento. Con sentenza emessa il 3 novembre 1997, il Tribunale di Kaunas condannò i sigg. Birutis e Byla quali organizzatori della rivolta ad una pena di 10 anni di reclusione. Il sig. Janutenas fu riconosciuto colpevole di aver partecipato alla rivolta e condannato a sei anni di reclusione.

In relazione alla posizione del sig. Birutis, il Tribunale di Kaunas fondò il proprio giudizio di condanna sulle dichiarazioni che 17 testimoni anonimi, per lo più compagni di detenzione, avevano rilasciato alla pubblica accusa durante le indagini preliminari. Le dichiarazioni indicavano il sig. Birutis quale organizzatore della rivolta. Tale ricostruzione dei fatti era sostanzialmente confermata dalle deposizioni rese in un primo tempo da tre coimputati (i sigg. J., S. e T.). Il tribunale sottolineò come tali deposizioni fossero state successivamente ritrattate e gli autori avessero contestualmente denunciato le indebite pressioni degli organi inquirenti per raccogliere prove a carico dei ricorrenti. Nonostante ciò, il tribunale ritenne attendibili le dichiarazioni accusatorie iniziali, affermando che la successiva ritrattazione fosse da addebitarsi all'intimidazione perpetrata da altri coimputati. In aggiunta, il tribunale utilizzò la testimonianza di un detenuto che aveva denunciato di essere stato aggredito dal ricorrente in occasione della rivolta. Ulteriori elementi di convincimento furono desunti dalle deposizioni di cinque membri del personale dell'istituto di pena - che indicavano il sig. Birutis quale promotore della rivolta - e da una serie di indizi raccolti a seguito di ispezioni e analisi peritali su oggetti rinvenuti all'interno del carcere.

In relazione alla posizione del sig. Byla, il Tribunale di Kaunas fondò il proprio giudizio sulle deposizioni rilasciate agli organi inquirenti da 19 testimoni anonimi. Anche in questo, nessun valore probatorio fu attribuito alla ritrattazione dei sigg. J., S. e T., sulla base della constatazione che le loro testimonianze originali costituissero elementi sufficienti a sostegno della colpevolezza dell'imputato. Il tribunale utilizzò, inoltre, le testimonianze di due compagni di detenzione che accusavano il sig. Byla di aver innalzato barricate all'interno dell'istituto e di aver aggredito numerosi detenuti e membri del personale. Tale ricostruzione era confermata dal racconto di sei impiegati dell'istituto di pena oltre che da una serie di indizi desunti da ispezioni e analisi peritali su oggetti rinvenuti nel carcere.

In relazione alla posizione del sig. Janutenas, invece, il Tribunale di Kaunas fece riferimento esclusivamente alle deposizioni di sei tra i testimoni anonimi sentiti dagli organi d'accusa nel corso delle indagini preliminari.

Il tribunale riconobbe pertanto i sigg. Birutis e Byla colpevoli dell'organizzazione della rivolta del 15 gennaio 197, oltre che di rissa e istigazione a delinquere. Secondo il tribunale, invece, «il livello di partecipazione del sig. Janutenas [era stato] significativamente inferiore».

I ricorrenti promossero appello proclamandosi estranei ai fatti di causa. Sul piano giuridico, denunciarono l'illegittimità dell'utilizzo a fini di prova delle...

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