Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine841-849

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@CORTE DI APPELLO CIVILE DI CATANIA 10 febbraio 2009, n. 175. Pres. Pirrone - Est. Grasso - Pezzillo (avv. Incognito) c. Navale Assicurazioni Spa (avv. La Porta ) e Reitano (avv.ti Bonanno Feldman e Crisafi)

Assicurazione obbligatoria - Contratto di assicurazione - Spese processuali - Rimborso - Diritto dell’assicurato nei confronti della propria compagnia ex art. 1917, comma 3, c.c. - Sussistenza.

In tema di R.C.A., la costituzione in giudizio dell’assicurato, pur non essendo ovviamente obbligatoria, non può essere considerata una libera scelta, quasi voluttuaria, bensì un atto determinato dall’esigenza di difendersi in giudizio nel quale si è chiamati. Pertanto l’assicurato ha diritto al rimborso da parte della propria compagnia assicuratrice delle spese sostenute per stare in giudizio e ciò ai sensi e per gli effetti dell’art. 1917 comma 3 c.c., che riconosce il detto diritto al recupero, ponendo solo il limite di 1/4 della somma assicurata. (C.c., art. 1917) (1).

    (1) Questione singolare relativamente alla quale si rinviene un solo, lontano, precedente: Cass. civ. 26 giugno 1998, n. 6340, pubblicata con motivazione in questa Rivista 1998, 864, sentenza con la quale viene riconosciuto il diritto dell’assicurato al rimborso da parte della propria società assicuratrice delle spese sostenute per resistere alle pretese avverse.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con atto di citazione iscritto dell’1 febbraio 2006 Pezillo Luigi proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale, depositata il 24 novembre 2005.

Resisi necessari integrazioni di notifica, mutato il relatore, all’udienza del 20 ottobre 2008, come sopra anticipato, le parti precisavano le rispettive conclusioni.

Con l’impugnata sentenza il Tribunale di Acireale, in relazione all’incidente occorso il giorno 8 gennaio 2000, nella via Zia Lisa di Catania, tra il motociclo Honda 600, di proprietà di Pezzillo Antonino, condotto dall’odierno appellante e l’autovettura Audi A68W, condotta dal proprietario, Reitano Antonino, in applicazione dell’art. 2054, comma 2, c.c., aveva condannato quest’ultimo, in solido con la compagnia, che copriva il rischio derivante dalla circolazione della detta autovettura, «al pagamento in favore di Pezzullo Luigi della somma che risulterà, decurtando l’importo di euro 15.493,706 come sopra specificato ricevuto in data 28 marzo 2001, quale residua parte delle seguenti somme: euro 10.514,00 (a titolo di danno biologico e morale) da devalutarsi al momento del fatto (secondo gli indici Istat) e rivalutato di anno in anno sulla base degli indici Istat e fino alla pubblicazione della sentenza e sulla quale vanno conteggiati gli interessi al saggio legale e di poi solo questi fino al soddisfo; euro 301,50 per spese sanitarie sostenute da parte attrice, oltre interessi su tale somma di anno in anno e rivalutazione sulla base degli indici Istat a far tempo dalla data dei singoli esborsi fino alla data di pubblicazione della presente decisione e poi solo gli interessi legali».

L’appellante proponeva plurime censure, intese, alla riforma sotto più profili, della statuizione.

Il Reitano, costituitosi, oltre a chiedere il rigetto dell’appello, avanzava impugnazione incidentale, sia nei confronti del Pezzillo, che dell’assicurazione, odierna Navale.

Quest’ultima, chiesto il rigetto dell’appello principale e di quello incidentale di cui sopra, a sua volta, enunciava impugnazione incidentale nei confronti del Pezzillo.

MOTIVI DELLA DECISIONE. – Con il primo e il terzo motivo l’appellante, in sintesi, lamenta che il primo giudice, travisando i fatti e le risultanze istruttorie, aveva reputato che l’autovettura si trovasse ferma, invece che pericolosamente arrestata, al sopraggiungere del motociclo, al centro delle due corsie di marcia, ove la detta era impegnata in una manovra d’inversione ad «U»; senza tener conto che il motociclista era stato costretto a spostarsi verso il centro della carreggiata dalla improvvisa presenza dell’autovettura, che gli tagliava la strada.

Con il secondo e quarto motivo la sentenza viene criticata per non avere tenuto conto del danno patrimoniale patito dall’appellante, il quale, a causa dei postumi residuati non avrebbe più potuto dare naturale sfogo alle sue elevate competenze sportive (giocatore di pallavolo), così male recependo i risultati della C.T.U. medico-legale, la quale aveva evidenziato che «i postumi hanno impedito la denunciata attività agonistica..., la quale, pur potendo essere svolta, può ben essere causa di un facile affaticamento rispetto ad un soggetto normale». Di talché come ingiusta veniva denunciata la decisione del Tribunale di non ammettere la prova testimoniale del responsabile tecnico della squadra, per la quale l’appellante militava nel campionato di serie «D», sulle potenzialità atletiche del predetto.

Con il quinto motivo la statuizione viene sottoposta a critica per aver fatto applicazione della presunzione di cui all’art. 2054, comma 2, c.c. Le numerose violazioni del codice della strada operate dal Reitano, ilPage 842 quale si era immesso nel flusso veicolare, senza accordare la precedenza, con pericolosa manovra ad «U», attraversando le due corsie di marcia e in presenza di strisce pedonali, erano state la causa esclusiva, o, per lo meno, prevalente, dell’incidente (l’asserto sull’eccessiva velocità del motociclista trovava base solo nelle contraddittorie dichiarazioni del teste Scialfa, il quale, dopo aver affermato che la detta velocità non gli era apparsa elevata, stimò la stessa in 80-90 Km. orari).

Con il sesto ed ultimo motivo l’entità delle spese legali liquidate in favore del Pezzillo viene giudicata esigua, anche tenuto conto dell’ammontare degli esborsi.

Infine, in sede di conclusum, si richiamano gli asserti della comparsa conclusionale di primo grado in ordine alla somma «pretesa e ricevuta» dal p.a. Infantino (lire 4.000.000).

Nessuno degli esposti motivi può trovare accoglimento.

Il giudice di prime cure non fa discendere attenuazione di responsabilità dell’automobilista per il fatto che costui, fosse riuscito ad arrestare il proprio mezzo in manovra prima dell’impatto, così come vorrebbe l’appellante. La ratio decidendi è stata altra: posto che sulla base della deposizione dell’unico teste di una qualche attendibilità (punto non avente formato oggetto di critica delle statuizioni), Scialfa Giuseppe, aveva reputato che, a fronte della responsabilità dell’automobilista, nel compiere manovra d’immissione nel flusso veicolare, a sua volta, il motociclista, sopraggiungente a velocità eccessiva e quasi al centro della carreggiata, non mostrandosi in grado di porre in essere utile manovra d’emergenza, non aveva dato prova di aver fatto il possibile per evitare l’evento.

Il detto ragionamento va pienamente condiviso. Dalle dichiarazioni del detto teste, certamente disinteressato e giustificatamente presente sui luoghi (titolare di negozio), emergono esattamente le superiori circostanze, rese evidenti dallo schizzo redatto dal medesimo nel corso dell’esame: l’automobilista aveva posteggiato il proprio mezzo davanti al negozio dello Scialfa (civico n. 190), con la parte anteriore rivolta nel senso opposto a quello di marcia, per immettersi nel flusso aveva avviato manovra d’invasione dell’intera carreggiata (all’epoca non risultava segnata la linea orizzontale di mezzeria), a questo punto sopraggiungeva il motociclo, quasi al centro della detta carreggiata, in un tratto rettilineo (la curva distava 200-250 mt.), a velocità certamente non moderata, in zona ampiamente urbanizzata e in presenza di strisce pedonali, poiché al di là della stima effettuata dall’osservatore (certamente ammissibile, trattandosi, come insegna la S.C., di percezione sensoriale comune, che non richiede l’impiego di conoscenze tecniche o di settore), la lunga frenata (nitidamente percepita dallo Scelfo) non risultò bastevole ad impedire l’impatto.

La circostanza, poi, siccome risulta dalle stesse dichiarazioni rese nell’immediatezza, alla polizia municipale dai due conducenti, che il Reitano, piuttosto che immettersi con direzione di marcia verso Gelso Bianco, e, quindi, verso nord (direzione nella quale viaggiava il motociclista, provenendo da sud), stava tentando, mediante inversione, di prendere direzione di marcia verso sud, non assume rilevanza decisiva sull’eziologia dell’evento, dovuto al concorso parimenti colposo dei due conducenti e, comunque, addebitabile ad entrambi, a mente dell’art. 2054, comma 2, c.c. Né, davanti ad una manovra di tal fatta, risulta ragionevole reputare che il motociclista, per evitare l’impatto, ebbe a spostarsi veerso il centro della carreggiata, invece che, ovviamente accostarsi quanto il più possibile alla propria destra.

Quanto al preteso pregiudizio per perdita di chance, con riguardo a futura brillante carriera agonistica pallavolistica, devesi osservare, in primo luogo, che l’entità dei postumi, rientranti sotto la soglia della micropermanenza (otto punti), secondo l’indirizzo consolidato della S.C., fa escludere in radice, in linea di principio, il residuare di un danno alla capacità lavorativa specifica (come noto il pregiudizio generico resta assorbito nel danno biologico).

In ogni caso, lo svolgimento di attività sportiva, a livelli agonistici certamente modesti (tale dovendosi considerare la serie «D» nei campionati nazionali di pallavolo) non consente l’approntamento di qualsivoglia previsione di un futuro sviluppo tale da permettere all’interessato di giungere a livelli di abilità professionale tali da permettergli remunerazione economica, specie in settore sportivo notoriamente «povero», al quale gli amanti si accostano, salvo rarissimi casi di vertice, per puro spirito ricreativo.

In sostanza, l’ipotesi che l’appellante, abbia perso la concreta possibilità, a causa dei postumi, di avviarsi ad una futura carriera siffattamente rara e fortunata appare del tutto remota e inipotizzabile...

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