Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine375-376

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@TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO Ord. 20 gennaio 2009. Pres. Burzio - Est. Vignera - Imp. B.R

Istituti di prevenzione e pena (ordinamento penitenziario) - Trattamento penitenziario - Qualità di collaboratore - Accertamento - Competenza territoriale - Individuazione.

Poiché la qualità di collaboratore di giustizia va accertata in via incidentale nel procedimento avente ad oggetto la concessione di un beneficio penitenziario, anche ai fini di tale accertamento è territorialmente competente la magistratura di sorveglianza di Roma ex art. 16 nonies, 80 comma, L. 15 marzo 1991, n. 82, allorché l’interessato è persona sottoposta a speciali misure di protezione. (D.L. 15 gennaio 1991, n. 8; L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 58 ter) (1).

    (1) Si veda Cass. pen., sez. I, 27 febbraio 2006, Mazzaferro, in Riv. pen., secondo cui la qualità di collaboratore di giustizia non può formare oggetto di una pronuncia dichiarativa fine a se stessa, mirante al preventivo riconoscimento di una condizione, assimilabile ad uno status, indipendentemente dalla richiesta dei benefici per i quali opera la preclusione derivante dal titolo del reato, ma deve essere, invece, accertata nell’ambito del procedimento di merito, attivato dalla richiesta di uno dei detti benefici, con lo specifico scopo di stabilire se ricorra la particolare situazione derogatoria di cui all’art. 58 ter, comma primo, legge n. 354/75 e successive modifiche, che consente al giudice di superare il divieto dettato, in linea generale, dall’art. 4 bis stessa legge.

IN DIRITTO. – Premesso che:

– B.R. ha chiesto l’accertamento della sua condotta di collaborazione con la giustizia ex art. 58 ter, comma 2, O.P. ai fini della fruizione di permessi premiali;

– «in tema di ordinamento penitenziario, la qualità di collaboratore di giustizia non può formare oggetto di una pronuncia dichiarativa fine a se stessa, mirante al preventivo riconoscimento di una condizione, assimilabile ad uno status, indipendentemente dalla richiesta dei benefici per i quali opera la preclusione derivante dal titolo del reato, ma deve essere, invece, accertata nell’ambito del procedimento di merito, attivato dalla richiesta di uno dei detti benefici con lo specifico scopo di stabilire se ricorra la particolare situazione derogatoria di cui all’art. 58 ter, comma primo, legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche, che consente al giudice di superare il divieto dettato, in linea generale, dall’art. 4 bis stessa legge» (così tra le più recenti Cass. pen. (Ord.), sez. I, 31 gennaio 2006, n. 7267, in Riv. Pen. 2007, 3, 329);

– poiché il B. è titolare di un programma di protezione, il procedimento di merito (nell’ambito del quale si...

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