Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine231-247

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@CORTE DI APPELLO CIVILE DI MILANO Sez. III, 14 febbraio 2008, n. 460. Pres. Mariani - Est. Lo Cascio - P.F. (avv. Nastasi) e Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni S.p.a. (avv. Foti) c. Azienda Trasporti Milanesi S.p.a. (avv. Zucchetti)

Contratti in genere - Contratto atipico - Parcheggio - Non custodito - Furto di autovettura parcheggiata - Dovere di custodia - Esclusione.

Il Comune o l’azienda a cui venga affidata la gestione di area di parcheggio sono liberi di scegliere nell’ambito dell’autonomia contrattuale, il tipo di parcheggio (se custodito o non) da evidenziare nel regolamento da affiggere all’ingresso ed a varie parti della infrastruttura, sicché l’utente che superi col proprio veicolo il dispositivo d’accesso e lo parcheggi all’interno di parcheggio non custodito conclude un contratto atipico di locazione di area. (Nuovo c.s., art. 7; L. 24 marzo 1989, n. 122, art. 6; L. 24 marzo 1989, n. 122, art. 15).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con atto di citazione, ritualmente notificato, P.F. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano ATM-Azienda Trasporti Milanese Spa chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito di furto della propria autovettura Cherokee, sottratta da ignoti mentre era stata lasciata, regolarmente chiusa, nel parcheggio di Lampugnano, gestito dall’ATM, il giorno 27 ottobre 1998. Precisava che il veicolo contenente beni per L. 20.000.000 era assicurato contro il rischio furto dalla ITAS Assicurazioni Spa che aveva provveduto a rimborso dell’importo di L. 47.000.000, non sufficiente, però, a coprire i danni subìti, pertanto chiedeva il ristoro da parte della convenuta ATM Spa dei danni patrimoniali non coperti dal predetto rimborso.

Si costituiva ATM negando ogni responsabilità per essere il parcheggio di Lampugnano parcheggio di interscambio non custodito.

Con separato atto di citazione ITAS Spa, assicuratrice per il rischio furto del P., chiedeva a ATM agendo in rivalsa,il rimborso dell’importo erogato a favore del proprio assicurato a seguito del furto della autovettura di sua proprietà, subìto mentre detto veicolo era parcheggiato nell’area di parcheggio di Lampugnano gestita dall’ATM.

Si costituiva ATM Spa, negando la propria responsabilità.

Espletato il corso istruttorio il G.U. del Tribunale di Milano dott. M. Alessi con sentenza 2660/04 del 5 febbraio 2004/26 febbraio 2004 respingeva le domande degli attori ritenendo, per le caratteristiche del rapporto inter partes, che lo stesso fosse da inquadrare nella fattispecie di locazione di area.

Avverso detta sentenza proponevano separati appelli sia P.F. che ITAS Spa chiedendo,in riforma dell’impugnata sentenza, il P. la condanna di ATM al risarcimento degli ulteriori danni subiti e l’ITAS Spa il rimborso della somma versata all’assicurato.

Si costituiva ATM chiedendo il rigetto degli appelli – nelle more riuniti – e la conferma della sentenza impugnata. Dopo alcuni rinvii per la sostituzione del relatore, la Corte all’udienza del 24 ottobre 2007 tratteneva le cause in decisione assegnando alle parti termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE. – Premesso che è pacifico in fatto che il giorno 27 ottobre 1998 la vettura Cherokee di proprietà di T.F. è stata sottratta da ignoti ladri mentre era parcheggiata nel parcheggio di interscambio di Lampugnano in Milano, gestito dall’ATM, osserva questa Corte che il primo giudice ha qualificato il rapporto instauratosi tra il P. e l’ATM come locazione di area (così escludendo ogni obbligo di custodia in capo all’ATM e, dunque, la responsabilità della stessa circa le conseguenze del furto in questione) prendendo le mosse dalla considerazione che l’art. 7 D.L. 285/93 (nuovo codice della strada) prevede la possibilità per i Comuni di stabilire aree destinate al parcheggio, anche senza custodia, sulle quali la sosta di autovetture è subordinata al pagamento di un pedaggio a tempo (di durata della sosta) e poi valutando le concrete modalità del caso ossia che nel parcheggio di Lampugnano non è prevista la custodia, che il personale si limita a riscuotere il pedaggio, che l’accesso al parcheggio è automatico, che l’apertura delle sbarre in entrata e uscita è regolata dall’utente il quale, inoltre, sceglie il punto ove lasciare l’auto e che copia del regolamento, in cui si chiarisce che non vi è custodia e che l’ATM non risponde del furto, è esposta sia all’interno che all’esterno del parcheggio, elementi questi che hanno portato il primo giudice a concludere che la fattispecie non era inquadrabile nell’ipotesi del deposito.

La riferita qualificazione giuridica del rapporto in esame quale locazione di area e non come contratto di deposito è contestata sia dall’appellante P. che dall’appellante ITAS, i quali, sulla scorta di nota giurisprudenza della Corte di Cassazione, insistono perché il contratto atipico di parcheggio, quale quello tra le parti del presente giudizio, sia inquadrato nell’ambito della fattispecie del deposito, osservando come chi immetta la propria autovettura in un’area recintata di par-Page 232cheggio abbia specifico interesse a che la stessa venga custodita e non già all’occupazione di uno spazio e come l’affidamento del mezzo al gestore di per sé ingeneri nei confronti del gestore l’obbligo di custodia e di restituzione del mezzo, restando irrilevante la presenza di personale preposto alla vigilanza o al ritiro del mezzo. Sottolinea, ancora, l’appellante ITAS Spa che la struttura del parcheggio: recintato, con sbarre in entrata in uscita e telecamere all’interno dell’area, inducono l’utente a una aspettativa di custodia del mezzo, cui l’ATM è tenuta, restando irrilevante la normativa pubblicistica dal giudice richiamata rispetto al rapporto privatistico concluso per fatti concludenti dal P. con immissione del mezzo attraverso dispositivi automatici, comportamento che ha comportato consegna del mezzo e, dunque, l’obbligo per l’ATM di restituirlo. Entrambi gli appellanti hanno, poi, osservato come la clausola di esclusione di responsabilità facente parte del regolamento, in forza della quale l’ATM afferma che essa non è tenuta a rispondere del furto, è clausola vessatoria predisposta unilateralmente dall’ATM, dunque non valida in assenza di specifica approvazione.

Ciò premesso e considerato che la sostanziale identità del motivi di doglianza del P. e dell’ITAS Spa consente una trattazione unitaria degli stessi, osserva questa Corte come si appalesi del tutto irrilevante il richiamo degli appellanti a giurisprudenza della Suprema Corte, del tutto nota ma che non si attaglia al caso in esame per le peculiari caratteristiche dello stesso.

Invero, il richiamo operato dal primo giudice alla normativa nuovo Codice della strada art. 7 lettera f) da integrare con rimando agli artt. 6 e 15 della Legge 24 marzo 1989 n. 122 che, al fine di decongestionare il traffico, ha imposto ad alcuni comuni, tra i quali Milano, di adibire aree cittadine, poste all’interscambio con sistemi di trasporto collettivo, a parcheggio a pagamento dei veicoli «anche senza custodia» e poi anche alla delibera del Comune di Milano, attuativa della predetta normativa (richiamata anche dal nuovo codice della strada: art. 7 lettera f) che ha individuato le aree per i parcheggi di interscambio «senza custodia» affidati alla gestione ATM, quale quello di Lampugnano ove è avvenuta la sottrazione del veicolo del P., appare del tutto significativo e per nulla irrilevante in quanto volto a sottolineare, come nel nostro ordinamento, nell’ambito del contratto di parcheggio di veicoli, venga riconosciuta anche la figura del parcheggio incustodito che si affianca a quella, pure riconosciuta, del parcheggio custodito, figure distinte dalla causa che, nella prima ipotesi, è costituita dal godimento dell’area di sosta e, nella seconda, dalla custodia del veicolo.

In particolare ritiene questa Corte che il parcheggio senza custodia corrisponda a interesse pubblicistico, degno di tutela, rappresentato dall’esigenza di decongestionare il traffico nei grandi centri urbani mediante l’offerta di spazi ove parcheggiare le autovetture con costi sicuramente contenuti e inferiori a quelli dei parcheggi custoditi e che il Comune, o l’azienda cui la gestione venga affidata dal Comune, siano liberi di scegliere, nell’ambito dell’autonomia contrattuale, la tipologia di parcheggio senza custodia. Nel caso in esame, Lampugnano è pacificamente un parcheggio di interscambio per il quale il gestore ha scelto la formula del parcheggio non custodito e tale proposta al pubblico del gestore ATM è chiaramente evidenziata nel regolamento del parcheggio affisso in varie parti dell’infrastruttura e anche all’ingresso prima della sbarra che immette nell’area recintata sicché l’utente che decida liberamente di superare tale dispositivo di accesso e di parcheggiare all’interno dell’area, accetta la proposta, delimitativa dell’oggetto del contratto, per come formulata e dunque accetta la mancanza di servizio di custodia, concludendo in quel momento un preciso contratto atipico di parcheggio privo di servizio di custodia e proprio per questo assimilabile non al deposito, ma alla locazione di area. Di ciò si trae conferma considerando, come dal primo giudice correttamente effettuato anche sulla base delle deposizioni acquisite che ingresso e uscita avvengono con modalità automatizzate gestite dal cliente, che la collocazione del mezzo è effettuata sempre dal cliente, del tutto liberamente, nella zona che esso preferisce, che non vi è affidamento in custodia del mezzo ad alcuno, che il biglietto rilasciato manca di qualsiasi identificazione del mezzo e risulta funzionale solo a registrare l’orario di ingresso (onde calcolare il corrispettivo a tempo della sosta) e che gli impianti video servono a registrare l’afflusso dei mezzi e l’uso ordinato dello spazio e non a controllare i mezzi che vi si introducono. A giudizio di questa Corte poi anche l’esiguità dell’entità...

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