Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine71-83

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@TRIBUNALE DI ARIANO IRPINO 4 novembre 2008. Est. Ianniciello - Silano ed altri (avv. Luparella) c. Condominio Petrara (avv. Marraffino)

Azioni giudiziarie del condominio - Controversie tra condomino ed ente condominiale - Regime spese giudiziali - Condomino vittorioso - Imputazione spese - Esclusione.

Nell'ipotesi di controversie tra condomini si determina una separazione di interessi che comporta anche il riparto delle spese di giustizia tra i due gruppi contrapposti. Ne discende che qualora risultino soccombenti i condomini costituenti la maggioranza rappresentata dall'amministratore, soltanto tra essi deve avvenire la suddivisione ed il conseguente esborso delle spese legali in favore della controparte. (C.p.c., art. 91) (1).

    (1) In tal senso si vedano Cass. 25 marzo 1970, n. 801, in Giust. civ. Mass. 1970, 441; Trib. Verona 12 marzo 1991, in questa Rivista 1991, 600; Trib. Milano 13 aprile 1989, ivi 1990, 80.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ricorso depositato in cancelleria in data 4 luglio 2005 e ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe hanno chiesto, previa sospensione, l'annullamento della delibera adottata in data 7 giugno 2005 dall'assemblea ordinaria del Condominio «Petrara».

Hanno, in particolare, dedotto l'illegittimità di detta delibera nella parte in cui imputava il pagamento delle spese legali a tutti i condomini, compresi essi ricorrenti, non tenendo conto che dette spese furono poste dal Tribunale di Ariano Irpino in capo al condominio soccombente, all'esito di due procedimenti civili, aventi sempre ad oggetto annullamento delibere condominiali, promossi da essi ricorrenti, ergo, considerato che le spese del processo non possono gravare sulla parte vittoriosa detta delibera nel ripartire le stesse tra tutti i condomini compresi i ricorrenti - parte vittoriosa negli indicati procedimenti civili - era palesemente illegittima perché contra legem.

Hanno chiesto, pertanto, la declaratoria di nullità dell'impugnata delibera previa sospensiva, con vittoria e distrazione delle spese di lite.

Instauratosi il contraddittorio, il resistente ha contestato la fondatezza della domanda attorea, chiedendone l'integrale rigetto, il tutto con vittoria delle spese del giudizio.

Concessa la sospensione della esecutività della impugnata delibera, la causa veniva istruita mediante documenti ritualmente prodotti dalle parti.

Subiva svariati rinvii, per l'assenza dal servizio dello scrivente magistrato in congedo parentale.

Indi, dopo avere infruttuosamente tentato di conciliare la lite, alla udienza del 26 giugno 2008 la causa veniva assegnata in decisione con concessione degli ordinari termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie e di repliche conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

È circostanza pacifica, non oggetto di contestazione alcuna, che in corso di causa, il Condominio, odierna parte resistente, in data 21 novembre 2006, ha adottato una ulteriore delibera, nella quale esplicitamente è stato disposto che «l'importo accreditato ai condomini che hanno vinto la causa verrà addebitato nel prossimo bilancio a tutti gli altri in proporzione...»; con successiva delibera del 13 aprile 2007 si è proceduto all'attuazione di detto riparto.

Quindi è chiaro che, essendo stata la delibera, oggetto del presente giudizio, revocata, è venuto meno l'interesse dalla parte ricorrente alla declaratoria di annullamento e dunque alla prosecuzione del giudizio.

Tuttavia non essendoci accordo sulla ripartizione delle spese di lite è necessario accertare la fondatezza o meno della proposta domanda.

Il thema disputandum ha ad oggetto la legittimità della delibera di approvazione del bilancio consuntivo approvata in data 7 giugno 2004, con la quale si stabiliva di ripartire tra tutti i condomini, compresi i ricorrenti, in proporzione delle rispettive quote di proprietà, le spese di precedenti contenziosi civili, pur essendo il Condominio parte soccombente e gli odierni ricorrenti-condomini parte vittoriosa.

In buona sostanza i ricorrenti lamentano la palese illegittimità della delibera condominiale per essere state poste, a carico della parte vittoriosa, le spese di giudizio.

La censura è fondata, la tesi difensiva sostenuta dal Condominio di avere semplicemente attuato il dispositivo della sentenza del Tribunale di Ariano Irpino non può essere condivisa, dal momento che il tribunale ha semplicemente fatto applicazione della regola fissata all'art. 91 c.p.c. secondo cui le spese di lite gravano solidamente sulla parte soccombente; nella specie il Condominio non poteva, nella successiva ripartizione interna fra i condomini, accollare le spese in questione anche ai condomini che gli avevano fatto causa e che ne erano usciti vittoriosi, un'interpretazione del genere appare palesemente in contrasto con le norme di legge (art. 91 c.p.c.) e, comunque, in ogni caso elusiva, e non certo attuativa, come ex adverso ritenuto dal Condominio, del dispositivo della sentenza.

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È fin troppo chiaro, non dovendo il giudice nella citata sentenza specificare alcunché che le spese di lite, allorquando vengono poste a carico del soccombente e la parte soccombente è un «soggetto», con una propria autonomia, diverso dalle singole persone fisiche che lo compongono, vanno imputate a detto soggetto, nella successiva ripartizione interna, poiché l'unità condominiale, in caso di lite tra il Condominio e alcuni condomini, viene a scindersi, dovrà tenersi conto della formazione di due distinti gruppi - in posizione di conflitto - per cui le spese vanno accollate al «gruppo» sostanzialmente soccombente.

Né vale obiettare che gli odierni resistenti, in corso di causa, accettarono di transigere la lite e di compensare le spese relative alla questione sub iudice e non vi è prova di un accordo del genere, ed invero nella delibera successivamente approvata - a rettifica di quanto precedentemente disposto -, si decide sostanzialmente di ripartire le spese di lite tra i condomini ad esclusione di coloro che «vinsero la causa»; ma non viene fatto alcun riferimento ad accordi, a transazioni o a decisioni relative alla compensazione delle spese di lite afferenti il presente giudizio.

In conclusione, per quanto detto, dovendo essere acclarata l'illegittimità del modus operandi del Condominio e della relativa delibera, le spese di lite, per il principio della soccombenza virtuale, liquidate e distratte come da dispositivo, vanno poste a carico del Condominio. (Omissis).

@TRIBUNALE DI SALERNO Sez. I, 8 febbraio 2008. Est. Scarpa - Guerra (avv. Montesanto) c. Schillaci Franza (avv. Egidio)

Procedimenti sommari - Convalida - Per morosità Clausola risolutiva espressa - Prevista dal contratto nel caso di mancato puntuale pagamento del canone alla scadenza - Accertamento della risoluzione di diritto - Ricorso alla procedura ex art. 658 c.p.c. - Ammissibilità.

Con la procedura dell'intimazione di sfratto per morosità ex art. 658 c.p.c. ben può concretarsi pure l'azione tesa a far accertare l'avvenuta risoluzione di diritto della locazione, per essersi verificata la condizione risolutiva espressa prevista dal contratto per l'ipotesi di mancato puntuale pagamento del canone alla scadenza. (C.c., art. 1456; c.p.c., art. 658) (1).

    (1) Questione quasi sconosciuta nella giurisprudenza di merito edita, se si eccettua Trib. Modena 15 giugno 2006, in questa Rivista 2006, 670, conforme alla massima.Sembra, invece non condividere l'assunto Cass. 14 novembre 2006, n. 24207, ivi 2007, 423, secondo cui in tema di risoluzione del contratto di locazione di immobile, perché la risoluzione stessa possa essere dichiarata sulla base di una clausola risolutiva espressa, è richiesta la specifica domanda, con la conseguenza che, una volta proposta l'ordinaria domanda ai sensi dell'art. 1453 c.c., con l'intimazione di sfratto per morosità, non è possibile mutarla in domanda di accertamento dell'avvenuto risoluzione ope legis in cui all'art. 1456 c.c., in quanto quest'ultima è ontologicamente diversa dalla prima, sia per quanto concerne il petitum - perché con la domanda di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 si chiede una sentenza costitutiva mentre quella di cui all'art. 1456 postula una sentenza dichiarativa - sia per quanto concerne la causa petendi - perché nella ordinaria domanda di risoluzione, ai sensi dell'art. 1453, il fatto costitutivo è l'inadempimento grave e colpevole, nell'altra, viceversa, la violazione della clausola risolutiva espressa.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Alessandra Guerra, con citazione per l'udienza del 6 giugno 2007 ha intimato sfratto permorosità nei confronti di Gianluigi Schillaci Franza, in relazione all'immobile sito in Salerno, corso Garibaldi, n. 194, locato a destinazione di studio professionale con contratto del 1º aprile 2003, per il mancato pagamento dei canoni mensili (pari ad euro 671,39) da marzo a maggio 2007, per un importo complessivo arretrato di euro 2.014,17 (come chiarito nel verbale di udienza), nonché di oneri condominiali; l'attrice aggiungeva di volersi avvalere altresì della clausola risolutiva espressa contenuta nella scrittura contrattuale. Il conduttore Gianluigi Schillaci Franza opponeva all'udienza dell'8 giugno 2007 di aver disposto bonifico bancario per il pagamento delle tre mensilità oggetto di intimazione. Il conduttore aggiungeva che l'immobile locato era stato oggetto dal 22 gennaio 2007 fino al 31 marzo 2007 di un complesso intervento di manutenzione straordinaria alla colonna fecale e pluviale, per la presenza di copiose infiltrazioni di acqua. Di tali lavori lo Schillaci Franza aveva sostenuto i costi, per un importo pari ad euro 2.300,00, convenendo con la Guerra di detrarre questa spesa dai successivi canoni locativi. Queste infiltrazioni avrebbero comunque del tutto pregiudicato il godimento dell'immobile, con ciò giustificandosi l'inesigibilità dei canoni da parte della...

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