Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@TRIBUNALE CIVILE DI ROMA Sez. XII, 18 febbraio 2008, n. 3259. Est. Pernigotti - Coscino (avv.ti Fontanella e Panzetta) c. Comune di Roma

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Non immediata - Indicazione dei motivi dell'impossibilità della contestazione - Necessità - Motivazione generica ed insufficiente - Conseguenze.

La motivazione generica ed insufficiente «per la necessità di non intralciare il servizio pubblico di trasporto» addotta da ausiliare del traffico che non abbia provveduto a contestare immediatamente al conducente di cicolomotore la circolazione in corsia riservata ai mezzi pubblici, determina l'annullamento della relativa contravvenzione. (Nuovo c.s., art. 201; D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 384) (1).

    (1) Con riferimento a fattispecie analoga a quella in esame, v. Cass. civ. 27 agosto 2007, n. 18071, in questa Rivista 2008, 234 e Cass. civ. 7 dicembre 2006, n. 26311, ivi 2007, 243, anch'essa affermativa del principio in base al quale il ciclomotore che circoli sulla corsia riservata ai mezzi pubblici non costituisce, in considerazione del ridotto ingombro, un intralcio allo svolgimento del relativo servizio di pubblico trasporto e, pertanto, non può essere sanzionato. Nel senso che l'elenco dei casi enumerati dall'art. 384 reg. c.s. di impossibilità della contestazione immediata ha valore solo esemplificativo e non tassativo, v. Cass. civ. 24 novembre 2005, n. 24827, ivi 2006, 1107 e Cass. civ. 5 aprile 2005, n. 7090, ivi 2005, 1066.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - L'appello è meritevole di accoglimento poiché veniva contestata al ciclomotore la circolazione in corsia riservata ai mezzi pubblici. Violazione accertata da ausiliario del traffico il quale non provvedeva a contestare immediatamente l'infrazione, adducendo come motivazione generica ed insufficiente «per la necessità di non intralciare il servizio pubblico di trasporto».

Trattandosi di ciclomotore, era onere dell'agente indicare in maniera precisa e concreta per quale motivo il ciclomotore intralciava la circolazione, quando è fatto notorio che non ha bisogno di prova ex art. 115, comma 2, c.p.c., che il ciclomotore, per la sua esile sagoma, normalmente non è in grado di intralciare il servizio pubblico di trasporto.

Su tale questione si è già pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 8457 dell'11 aprile 2006, con la quale è stata annullata identica multa per violazione degli artt. 201, comma 1, c.d.s. e 384 Regolamento esecuzione al c.d.s., in quanto l'agente accertatore non ha indicato le circostanze concrete che hanno reso di fatto impossibile la contestazione immediata. (Omissis).

@GIUDICE DI PACE CIVILE DI CHIVASSO 30 aprile 2007, n. 212. Est. Tardugno - Crivellaro c. Comune di Volpiano

Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Cause di esclusione della responsabilità - Errore sul fatto - Configurabilità - Segnaletica stradale contraddittoria - Erronea convinzione della liceità della sosta.

Sussiste l'esimente dell'errore sul fatto non determinato da colpa del soggetto attivo nel caso di segnaletica disarmonica e male integrata che abbia ingenerato negli utenti della strada l'erronea convinzione della liceità della sosta in una determinata area. (Nella fattispecie si trattava di una pluralità di cartelli relativi alla sosta dei veicoli, apposti nella stessa area, corredati da pannelli integrativi contraddittori). (Nuovo c.s., art. 7; nuovo c.s., art. 39; D.P:R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 77; D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 81) (1).

    (1) In genere, nel senso che l'errore sul fatto esclude la responsabilità dell'agente solo quando non si tratti di errore determinato da colpa, con la conseguenza che la valenza esimente del suddetto errore deve essere valutata alla stregua dell'ordinaria diligenza e fondarsi su elementi positivi idonei a determinare un errore scusabile dovendo la prova dell'esistenza dell'errore incolpevole essere fornita dal soggetto che l'invoca v. Giud. pace civ. Foggia 11 gennaio 2002, in questa Rivista 2002, 947.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ricorso depositato il 22 gennaio 2007 e ritualmente notificato, Crivellaro Adriano evocava in giudizio, avanti a codesto giudice di pace, il Comune di Volpiano, chiedendo l'annullamento del verbale di contestazione n. 3291 elevato dalla Polizia Municipale il 18 gennaio 2007 e notificato brevi manu al predetto in qualità di trasgressore e proprietario del veicolo, con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di Euro 36,00 per la violazione dell'art. 7 primo comma, lett. a) c.d.s.

A fondamento dell'opposizione svolta eccepiva l'errore incolpevole nel quale era incorso a causa della contraddittoria segnaletica presente sul luogo dell'accertamento.

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Asseriva, inoltre, il ricorrente, che il convincimento in ordine alla liceità della sosta nell'area asseritamente vietata risultava rafforzato dalla presenza sul terreno di tracce di una linea di demarcazione di posteggio.

A riprova delle proprie asserzioni allegava documentazione fotografica dei luoghi.

Il Comune di Volpiano depositava gli atti relativi alla controversia in data 1 marzo 2007.

Il giudice di pace, rilevata l'ammissibilità del ricorso, con decreto del 2 febbraio 2007 fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 2 aprile 2007 ore 10,00, ordinando a parte resistente di depositare 10 giorni prima dell'udienza fissata copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o notificazione della violazione.

All'udienza di comparizione era presente il ricorrente personalmente e l'Agente di Polizia Municipale Paolo Busso per l'Amministrazione opposta, che si costituiva in giudizio, confermando la consuetudine a non sanzionare la sosta nell'area indicata nel verbale opposto, prima dell'apposizione del divieto, e riconoscendo la possibilità che la presenza di due segnali stradali recanti il medesimo divieto, posti peraltro a breve distanza l'uno dall'altro, avesse potuto ingenerare ragionevoli dubbi in ordine al contegno conforme alla segnaletica presente nella via Carlo Botta.

Il Giudice, sentite le parti, esaminati gli atti, chiudeva il dibattimento dando lettura in udienza del dispositivo della presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

L'art. 3 L. 689/81 prescrive per le violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa l'accertamento della responsabilità dell'agente, che sussiste in presenza di un'azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, mentre deve ritenersi esclusa nell'ipotesi in cui l'infrazione sia stata commessa per errore sul fatto non determinato da colpa del soggetto attivo.

L'errore in questione è quello che cade su un elemento materiale dell'illecito e consiste in una difettosa percezione della realtà o in una difettosa ricognizione della percezione che altera il presupposto del processo volitivo, indirizzandolo verso una condotta viziata alla base.

Esso esime dalla punibilità, giacché si traduce nel difetto di uno dei presupposti su cui si fonda l'imputazione dell'evento illecito, escludendo la responsabilità per il venir meno del necessario nesso psichico tra la condotta posta in essere e il suo agente.

L'esimente de qua deve ritenersi sussistente in presenza di segnaletica disarmonica e male integrata, tale da ingenerare negli utenti l'erronea convinzione della liceità della condotta posta in essere, come nel caso di una pluralità di cartelli apposti nella stessa area, se corredati da pannelli integrativi contraddittori, giacché in netto contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 39 c.d.s., 81 primo comma e 77...

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