Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@TRIBUNALE PENALE DI CAMERINO Uff. del Gip, 7 marzo 2008. Est. Potetti - Imp. S.S

Guida in stato di ebbrezza - Aggravanti - Ipotesi ex art. 186 nuovo c.s., commi 2 e 2 bis - Configurabilità di figure autonome di reato - Esclusione - Circostanze aggravanti del reato base - Fondamento.

Sulla base del criterio distintivo secondo il quale tra reato-base e reato circostanziato intercorre un rapporto di specialità per specificazione o per aggiunta (nel senso che il reato circostanziato include tutti gli elementi essenziali del reato base, con la specificazione o l'aggiunta di elementi circostanziali), i commi 2 (salva la lett. a) e 2 bis dell'art. 186 nuovo c.s., come novellato dal D.L. n. 117 del 2007, prevedono circostanze aggravanti, e non figure autonome di reato (1).

    (1) Nulla in termini. La citata pronuncia delle S.U. del 10 luglio 2002, Fedi, è pubblicata per esteso in Riv. pen. 2002, 755.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - (Omissis), con il consenso del pubblico ministero, chiede applicazione di pena secondo un conteggio che questo giudice condivide nel petitum finale, ma non nei passaggi intermedi (che peraltro non lo vincolano), per i motivi che di seguito brevemente si esporranno.

La richiesta viene quindi accolta seguendo però il conteggio che segue.

Pena base: euro 1.000,00 di ammenda.

Attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., solo equivalenti rispetto alla contestata aggravante di cui alla lettera C) del nuovo art. 186 c.s., considerato da un lato lo scarso carico di cui il casellario, ma dall'altro lato rilevata la specificità del precedente penale ivi iscritto.

Diminuente di cui all'art. 444 c.p.p.: euro 895,00 di ammenda.

Segue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria di cui al dispositivo (la cui misura è giustificata dall'elevato tasso alcolimetrico accertato e dal suddetto precedente specifico), dovendosi precisare che, trattandosi (per testuale espressione normativa) di sanzione amministrativa accessoria, che consegue all'accertamento del reato, la sua entità deve essere parametrata sulla fattispecie base di cui alla lettera A) dell'art. 186 comma 2 c.s., anche se ad essa si perviene per il meccanismo del giudizio di comparazione fra aggravanti e attenuanti.

La suddetta definizione giuridica di aggravante, data da questo giudice alla lettera C) dell'art. 186 comma 2 c.s. (definizione che impedisce di condividere i passaggi intermedi del conteggio proposto dalle parti) deriva dalla condivisione dell'insegnamento delle Sezioni Unite penali in proc. Fedi (S.U., 26 giugno 2002, Fedi, in Dir pen. e proc. 2003, p. 295 ss. e in Giur. it. 2004, p. 374), le quali hanno scelto (per risolvere la tormentata questione della distinzione fra elemento costitutivo e aggravante del reato) il c.d. «criterio strutturale», il quale consiste nel valorizzare il modo in cui il legislatore descrive gli elementi della fattispecie; modo che rivela la volontà di qualificarli come circostanza o come reato autonomo.

Si sostiene, quindi, che quando la fattispecie è descritta attraverso un mero rinvio al fatto-reato tipizzato in altra disposizione di legge, ci si trova in presenza di una circostanza aggravante.

Più precisamente, la descrizione della fattispecie circostanziale non muta gli elementi essenziali del reatobase, né quelli materiali né quelli psicologici, ma introduce soltanto un oggetto materiale specifico (tradizionalmente qualificato come accidentale, e quindi circostanziale).

Tra reato-base e reato circostanziato intercorre quindi un rapporto di specialità unilaterale, per specificazione o per aggiunta, nel senso che il reato circostanziato include tutti gli elementi essenziali del reato base, con la specificazione o l'aggiunta di elementi circostanziali.

A voler seguire la scelta autorevole delle Sezioni Unite, pare evidente che i commi 2 (salva la lett. a e 2 bis dell'art. 186 c.s., come novellato, prevedono circostanza aggravanti).

Essi, infatti, rinviano al reato base previsto dal combinato disposto dei commi 1 e 6, dello stesso art. 186, limitandosi a specificarlo mediante l'aggiunta di elementi specializzanti, quali sono effettivamente i tassi alcolemici più elevati e il provocato incidente stradale. (Omissis).

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@TRIBUNALE CIVILE DI LODI 9 gennaio 2008, n. 6. Est. Gargiulo - Malavasi ed altri (avv. Pellizzola) c. Zurich Insurance Company S.A. (avv. Toninelli) ed altro

Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Richiesta avanzata prima dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 209/2005 - Applicabilità dell'art. 148 D.L.vo n. 209/2005 - Sussistenza.

Alla richiesta di risarcimento danni da sinistro stradale, avanzata in data anteriore all'entrata in vigore del D.L.vo n. 209/2005, è applicabile l'art. 148 del predetto D.L.vo secondo cui la richiesta deve contenere, in caso di sinistro che abbia causato lesioni personali o decesso, l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento, la descrizione delle circostanze in cui si è verificato il sinistro, i dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite. (Nella fattispecie la domanda di risarcimento relativa a sinistro con decesso era stata dichiarata improponibile in quanto non contenente l'indicazione dei dati relativi all'età, all'attività ed al reddito della persona deceduta). (c.p., art. 99999) (1).

    (1) Nulla in termini. Sui requisiti di contenuto e forma della richiesta danni ex artt. 145 e 148 D.L.vo n. 209/2005 v. Giud. pace civ. Lanciano 20 settembre 2007, n. 348, in questa Rivista 2008, 261.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Malavasi Orlando, Leccese Beatrice, Malavasi Riccardo, Malavasi Marco, con ricorso ex art. 3, L. 102/2006, depositato in cancelleria in data 29 dicembre 2006, chiedevano a questo tribunale, di accertare e dichiarare che il sinistro automobilistico, avvenuto nel Comune di Mulazzano, alle ore 1,30 circa, del 24 novembre 2004, in prossimità della chilometrica n. 3+500 della SP 138, in esito al quale è deceduta Malavasi Manuela Benedetta, che era a bordo della sua autovettura, si è verificato per esclusiva responsabilità del sig. Alessandro Rossi, conducente e proprietario dell'autovettura Rover 214 tg. AN 596 LW, assicurata per la R.C. con la Zurich Insurance Company S.A. e per l'effetto condannare i medesimi, in solido tra loro, a corrispondergli a titolo di risarcimento dei danni morali e patrimoniali la somma complessiva di euro 351.346,80.

La Zurich Insurance Company S.A: costituendosi in giudizio eccepiva, preliminarmente, l'improponibilità della domanda per inosservanza degli artt. 145 e 148 D.L.vo 209/2005 e nel merito, previo riconoscimento della responsabilità del proprio assicurato, chiedeva di dichiarare che gli importi corrisposti di euro 160.000,00 a Leccese Beatrice, di euro 100.000,00 a Malavasi Orlando, di euro 40.000,00 a Malavasi Riccardo e di euro 50.000,00 a Malavasi Riccardo coprono le loro ragioni creditorie.

All'udienza del 9 gennaio 2008, all'esito della discussione orale era data lettura del dispositivo della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - La domanda formulata dai ricorrenti è improponibile.

L'articolo 145 del decreto legislativo 209/2005 dispone che nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quella in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dall'articolo 148.

L'art. 148 prevede, viceversa, che la richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima.

Tale norma si applica anche al presente giudizio instaurato dopo l'1 gennaio 2006 ancorché la richiesta di risarcimento del danno sia stata avanzata in data anteriore all'entrata in vigore del D.L.vo 209/2005.

Non è applicabile, infatti, alla costituzione in mora il principio tempus regit actum, in quanto questa non è un atto del processo ma un atto giuridico in senso stretto di natura sostanziale che si pone, pertanto, al di fuori del processo, condizionandone unicamente la proponibilità che deve, di conseguenza, essere valutata in base alla legge processuale vigente all'epoca dell'introduzione del processo stesso.

In altri termini la richiesta di risarcimento danni avanzata prima del 2006 conserva i suoi effetti di natura sostanziale quali quello di interrompere il decorso della prescrizione mentre sotto il profilo processuale la sua valenza deve essere valutata in base alla legge vigente al momento della proposizione della domanda.

La nuova normativa, inoltre, si applica anche ai sinistri verificatisi prima della sua entrata in vigore come si desume chiaramente dall'abrogazione delle norme preesistenti a decorrere proprio dall'1 gennaio 2006 e dal raffronto con le previsioni di cui al regolamento di attuazione del sistema dell'indennizzo diretto, ove il legislatore ha espressamente previsto la sua applicazione ai sinistri verificatisi a far data dall'1 gennaio 2007, successivamente quindi alla sua emanazione.

La...

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