Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine445-452

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@TRIBUNALE CIVILE DI ROMA Sez. XII, 7 febbraio 2008, n. 2930. Est. Pernigotti - Ottaviani (avv. De Sisto) c. INA Assitalia Spa, Impresa designata dal F.G.V.S. (avv. Lunardi)

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - Permanente - Invalidità specifica - Incidenza sulla capacità lavorativa futura - Sussistenza - Liquidazione del relativo danno - Criteri - Triplo della pensione sociale - Applicabilità.

In tema di risarcimento del danno alla persona, nel caso di sinistro stradale che abbia provocato lesioni permanenti tali da pregiudicare eventuali attività lavorative di natura manuale, l'incidenza delle stesse sull'attività lavorativa futura (nella specie del 20%) può essere presunta ex artt. 2727 e 2729 c.c. tenendo conto dell'età del danneggiato e del tipo di attività lavorativa in grado di svolgere, potendo fare ricorso per la liquidazione del danno conseguente a tale invalidità specifica al criterio del triplo della pensione sociale ex art. 4 L. n. 39/77, qualora il danneggiato sia disoccupato al momento del sinistro. (C.c., art. 2056; L. 26 febbraio 1977, n. 39, art. 4) (1).

    (1) In argomento, v. Cass. civ. 30 novembre 2005, n. 26081, in questa Rivista 2006, 603. Sul ricorso al criterio del triplo della pensione sociale indicato dall'art. 4 L. n. 39/77, v. Cass. civ. 18 settembre 2007, n. 19357, ivi 2008, 136; Cass. civ. 6 agosto 2007, n. 17179, ivi 2008, 34; Cass. civ. 20 gennaio 2006, n. 1120, ivi 2006, 831 e Cass. civ. 25 maggio 2004, n. 10026, ivi 2004, 1098.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - L'attore asseriva di essere stato investito alle 03,00 di notte in Roma il 25 marzo 2001 da veicolo sconosciuto all'interno di un distributore di benzina.

Si costituiva il Fondo resistendo.

Sull'an venivano ascoltati due testi, prodotta querela. Sul quantum svolta C.T.U. medica e prodotta documentazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Dai due testi escussi è risultato che l'incidente è stato provocato da veicolo rimasto sconosciuto, il quale nell'entrare alle 03,00 di notte all'interno di un distributore di benzina a velocità elevata, investiva l'attore, dopo di che il veicolo fuggiva via.

L'attore subiva un grave danno fisico e veniva soccorso anche da un'autoambulanza.

Per il fatto in questione l'attore ha anche depositato una querela presente in atti.

Dalla dinamica dei fatti risulta la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto, pertanto il Fondo sarà tenuto a risarcire i danni fisici e patrimoniali subiti dall'attore.

Quantum. - Ci si riporta alla C.T.U.medica risultata logica, equa e razionale.

In relazione all'età del soggetto all'epoca del fatto pari a 26 anni ed alle tabelle legislative di codesto tribunale anno 2007 aggiornate ad oggi, si liquida: I.P. 16% = 30.852; I.T.T. 180 gg. × 80,00 = 14.400,00; I.T.P. 90 gg. 40,00 = 3.600,00.

L'inabilità temporanea viene così liquidata al fine di adeguarla al caso concreto, poiché il danneggiato è stato sottoposto a varie operazioni chirurgiche, da cui è derivato nel periodo di convalescenza un elevato dolore fisico. Danno morale pari al 40% in conseguenza dell'elevata sofferenza fisica patita dal danneggiato = 19.540,00 e così in totale euro 68.329,00.

Il C.T.U. ha anche rilevato una invalidità specifica affermando in maniera condivisibile che «la menomazione anatomo-disfunzionale riconosciuta a carico dell'arto inferiore sinistro, rendendo difficoltoso il mantenimento della stazione eretta e la prolungata deambulazione, risulta pregiudicare nettamente eventuali attività lavorative che comportino un particolare impegno motorio».

Il danneggiato al momento della visita medica non lavorava ed ha dichiarato nei propri atti di aver collaborato fino a prima dell'incidente all'attività del padre di distributore di benzina, chiusa a seguito dell'incidente stradale (vedi citazione) per la mancanza di collaborazione del figlio nella suddetta attività.

L'attore ha dimostrato documentalmente solo la cessazione dell'attività lavorativa del padre, ma non le altre circostanze.

Comunque sia, vista l'età del soggetto, 26 anni all'epoca del fatto e la circostanza che lo stesso può dedicarsi solo ad attività manualistiche, non possedendo alcun titolo di studio per lo svolgimento di attività intellettuali, si può presumere ex artt. 2727 e 2729 c.c. avvalendosi della nozione di comune esperienza (art. 115/2 c.p.c.), che con molta probabilità il trauma riportato nell'incidente limita notevolmente l'espletamento di qualsiasi mansione lavorativa di natura manualistica, nella misura che risulta equo valutare ex art. 1226 c.c. pari al 20% come incidenza specifica e negativa sull'attività lavorativa futura.

Non essendo occupato attualmente il danneggiato, come parametro reddituale annuale di riferimento verrà preso, ex art. 4 legge n. 39 del 1977, il triplo della pensione sociale pari ad euro 21.600 di cui il 20% diPage 446 incidenza negativa per la inabilità specifica ivi residuata dà luogo ad euro 4.320 ×18,614 (coefficiente di capitalizzazione in relazione all'età di 26 anni) = euro 80.412.

Sulla somma così ottenuta non viene applicata la decurtazione che va dal 10 al 30% al fine di considerare lo scarto tra vita lavorativa e l'età del soggetto, in quanto il coefficiente di capitalizzazione applicato rilevato dalle tabelle di sopravvivenza della popolazione italiana in base ai censimenti del 1901 e del 1911 non è aggiornato ad oggi.

Nulla a titolo di interessi legali poiché le somme liquidate sono aggiornate ad oggi. (Omissis).

@GIUDICE DI PACE CIVILE DI GIARRE 7 gennaio 2008, n. 870. Est. Fisichella - T.A. (avv. Incognito) c. Soc. Assic. X (avv. Chisari)

Assicurazione obbligatoria - Condizioni di polizza - Clausola bunus-malus - Denuncia di sinistro da parte del proprio assicurato in via cautelativaProva dell'esclusiva responsabilità dell'altro conducente nella causazione del sinistro - Automatica applicazione della clausola malus - Conseguenze - Maggiorazione del premio di polizza - Illegittimità.

In tema di assicurazione obbligatoria R.C. auto, è illegittima l'applicazione automatica della clausola malus da parte di compagnia di assicurazione, con conseguente maggiorazione del premio di polizza alla scadenza, qualora il proprio assicurato abbia presentato denuncia di sinistro in via cautelativa ed abbia fornito valida prova alla propria compagnia di assicurazione dell'esclusiva responsabilità dell'altro conducente nella causazione di incidente stradale. (Nella fattispecie l'attore aveva presentato alla propria compagnia di assicurazione sentenza di altro giudice di pace con la quale veniva riconosciuta l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro che, invece, era stato inspiegabilmente attribuito in concorso ex art. 2054, comma 2, c.c., anche a lui stessi. Il giudice de quo ha, pertanto, condannato la compagnia di assicurazione dell'attore alla restituzione delle somme illegittimamente riscosse per aver aumentato il premio). (C.c., art. 2054) (1).

    (1) Interessante sentenza con la quale viene stroncata una prassi assicurativa che ben può configurare gli estremi del reato di truffa: l'illegittimo comportamento tenuto dalle compagnie di assicurazione che al fine di lucrare un indebito arricchimento aumentano i premi di polizza applicando il malus ingiustamente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con citazione notificata il 26 gennaio 2007, tramite il servizio postale, il sig. T.A. conveniva in giudizio la Snc Assic. X, nella persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo:

- che l'attore ha stipulato la polizza assicurativa n. 156496612/12 per la propria autovettura Peugeot 306, targata AX 530 DD, presso l'agenzia di Giarre della Soc. Assic. X;

- che...

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