Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine193-196

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@TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO Ord. 20 novembre 2007. Pres. ed est. Vignera - Ric. C.F.

Esecuzione in materia penale - Procedimento di esecuzione - Sospensione - Presupposti.

La sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza impugnata per cassazione ex art. 666, settimo comma, c.p.p. presuppone la compresenza del fumus boni iuris in ordine alla fondatezza dell'impugnazione e del periculum in mora. (C.p.p., art. 666) (1).

    (1) Concorde Trib. sorv. Milano, 29 ottobre 2005, in Foro ambrosiano 2005, 3, 336, secondo cui può essere sospesa ex art. 666 comma 7 c.p.p. l'esecuzione dell'ordinanza di revoca della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale in attesa dell'esito del giudizio di cassazione, ove appaia il fumus boni iuris del ricorso ed ove, essendo stato emesso nuovo ordine di carcerazione, sussista il periculum in mora che il detenuto finisca per espiare interamente la pena prima che la Corte Suprema possa pronunciarsi sul ricorso presentato. Cfr., inoltre, Cass. pen., sez. I, 8 luglio 2003, Di Bari, in questa Rivista 2004, 234, per la quale il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 666, comma 7, c.p.p., non prevede alcuna formalità e, qualora non incida sulla libertà personale, non è impugnabile.

IN DIRITTO. - Premesso che:

- con ordinanza in data 2 ottobre 2007 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza, con la quale C.F. aveva chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale;

- con atto depositato il 24 ottobre 2007 C.F. ha chiesto ex artt. 71 ter, ultima parte, L. 26 luglio 1975 n. 354 e 666, settimo comma, c.p.p. la sospensione dell'esecuzione della superiore ordinanza, da lui impugnata per cassazione;

- è principio generale del nostro ordinamento che la sospensione dell'esecuzione di un provvedimento nelle more del giudizio di impugnazione (c.d. inibitoria) può essere adottata dal giudice solo se viene dimostrato che la sua concessione è giustificata a prima vista in fatto e in diritto (fumus boni iuris circa la fondatezza dell'impugnazione) e che essa è necessaria per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, che verrebbe prodotto prima della decisione definitiva ad opera del giudice ad quem (periculum in mora);

- la compresenza di tali requisiti va, pertanto, verificata anche ai fini dell'eventuale sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza gravata con il ricorso per cassazione ex art. 666, settimo comma, c.p.p.;

- nella fattispecie l'istante ha prospettato motivo di salute attinenti soltanto al periculum in mora («l'esecuzione della carcerazione, anche in relazione allo stato di salute sopra accennato, avrebbe carattere devastante per il sottoscritto»);

- nulla, invece, né è stato allegato né emerge dagli atti in ordine al fumus boni iuris, considerata anche la completezza ed esaustività (in fatto ed in diritto) di quanto rassegnato dell'ordinanza de qua;

P.Q.M. rigetta l'istanza.

@TRIBUNALE DI PISA 26 giugno 2007. Pres. ed est. De Pasquale - Imp. Jin Xu Jin

Difesa e difensori - Patrocinio dei non abbienti - Condizioni di ammissione - Stranieri.

In tema di gratuito patrocinio richiesto dallo straniero, è inammissibile la richiesta di ammissione al beneficio se l'istanza è correlata dal certificato del Consolato che si limiti ad attestare che l'interessato era presente ed ha firmato l'autocertificazione relativa alla sussistenza delle condizioni di reddito previste per la concessione del beneficio, ma senza affermare alcunché circa la veridicità o meno di quanto dichiarato dall'interessato e senza indicare, anche in forma sintetica, i concreti elementi acquisiti in merito, al fine di consentire gli eventuali ed opportuni controlli. (L. 30 luglio 1990, n. 217, art. 5) (1).

    (1) In precedenza Cass. pen., sez. IV, 10 marzo 2003, Gunther, in Rass. forense 2003, 605, aveva statuito che l'accesso dello straniero non residente in Italia al gratuito patrocinio è subordinato al rigoroso controllo del suo reddito da parte dell'autorità consolare che avrà l'onere di verificare nel merito il contenuto dell'autocertificazione, indicando gli accertamenti eseguiti che saranno liberamente valutati dal giudice italiano ai fini dell'ammissione al predetto gratuito patrocinio. Si veda anche Cass. pen., sez. I, 8 marzo 2001, Yu Xiao Bing, in Riv. pen. 2001, 765, per la quale l'attestazione dell'autorità consolare che l'autocertificazione relativa al reddito, da lui prodotta, non risulta mendace, non è, di per sé sola, idonea per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, richiedendosi, in aggiunta, che l'autorità consolare indichi, anche in forma sintetica, quali siano gli elementi concreti acquisiti, tali da confortare quella osservazione, in modo da consentire gli eventuali, opportuni controlli.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Ritenuto che l'opposizione è stata esattamente proposta, da difensore munito di mandatoPage 194 speciale, ex art. 99 D.P.R. n. 115/2002 al presidente dell'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto il rigetto...

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