Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine171-182

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@CORTE DI APPELLO DI BRESCIA Sez. I, 27 giugno 2007, n. 473. Pres. Dessì - Est. Marchetti - Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca (avv. Daminelli e Codignola) c. Boselli (avv. Righi e Balestrieri)

Consorzi - Contributi consortili - Contributi in favore dei consorsi di bonifica - Beneficio - Insussistenza - Immobili posti a monte - Defluvio naturale delle acque superficiali. Consorzi - Contributi consortili - Contributi in favore dei consorzi di bonifica - Beneficio - Insussistenza - Posizione a monte dell'immobile - Esistenza di fognatura. Consorzi - Contributi consortili - Contributi in favore dei consorzi di bonifica - Beneficio indiretto - Irrilevanza.

Nulla è dovuto al Consorzio quando gli immobili, pur essendo ubicati nel comprensorio consortile, non traggono dalle opere di bonifica alcun beneficio particolare, in quanto, per la loro posizione a monte, il defluvio delle acque superficiali avviene naturalmente (1).

Non traggono alcun vantaggio particolare e diretto dall'opera consortile immobili cui, in caso di alluvioni, sia la loro posizione a monte del declivio sia l'esistenza della fognatura garantiscono una sufficiente protezione idraulica (2).

Un valore aggiunto, derivante da un beneficio generale ambientale recato a immobili appartenenti al comparto di bonifica, solo indirettamente si rifletterebbe su tali immobili e non sarebbe pertanto idoneo a legittimare la richiesta di pagamento (3).

    (1) La sentenza ribadisce il principio della sussistenza di un beneficio «particolare» a favore dell'immobile (si veda in particolare Cass., S.U., 14 ottobre 1996, n. 896, in questa Rivista 1996, 683), che si traduca in incremento di valore del bene medesimo, affinché sia esigibile il contributo di bonifica.

    (2) Un ulteriore sviluppo del principio prima considerato riguarda la protezione idraulica garantita anche dalla fognatura, servizio per il quale il proprietario già versa specifica tassa o tariffa all'ente gestore (cfr. Corte app. Brescia, sent. n. 59/2007, in questa Rivista 2007, 71).

    (3) Da condividersi, in quanto si allinea alla costante giurisprudenza che lega il contributo di bonifica a un beneficio «diretto» e non a un beneficio che solo «indirettamente», come nel caso de quo, si riverberebbe sull'immobile (Cass. 5 luglio 1993, n. 7322; Cass. 8 luglio 1993, n. 7511; Cass., S.U., n. 896/1996, già citata).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione notificato in data 5 maggio 1998, la signora Ida Boselli conveniva in giudizio avanti il Giudice di pace di Bergamo il Consorzio di bonifica della Media Pianura Bergamasca, chiedendo l'annullamento della cartella esattoriale n. 8421017 - emissione 1998/2, con la quale era stata iscritta al ruolo la somma di lire 135.860.

A sostegno della propria domanda l'attrice esponeva le seguenti circostanze:

1) che l'importo in questione era stato iscritto nei ruoli esattoriali quale contributo dovuto al Consorzio di bonifica della Media Pianura Bergamasca, per opere di bonifica e miglioramento fondiario relativamente a due appartamenti siti in Bergamo, viale 24 Maggio, n. 2/g (mappali 3870/58, 3870/31, 3870/59 e 3870/34);

2) di aver provveduto al pagamento della cartella (con riserva di ripetizione al Consorzio) al solo fine di evitare l'esecuzione forzata;

3) che il pagamento dell'importo in questione non era dovuto poiché, nel caso di specie, difettava il requisito del diretto beneficio per l'attrice delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario per le quali il contributo era preteso.

Con comparsa di costituzione e risposta del 15 giugno 1998, il Consorzio di bonifica della Media Pianura Bergamasca si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di incompetenza del giudice di pace adito, indicando all'uopo la competenza esclusiva del tribunale in materia di tributi ex art. 9 c.p.c., e, nel merito, il rigetto delle domande.

Deduceva inoltre che gli immobili ricadevano nel comprensorio scaricatore Reggio Serio; che nell'ambito di tale bacino idrografico, il Consorzio convenuto aveva progettato ed eseguito in concessione l'opera «Canale Scolmatore della Roggia Serio» nel fiume Gremb, provvedendo altresì alla sua sorveglianza e manutenzione; che detta opera aveva la funzione di convogliare, allontanandole dalle zone abitate, le acque che i bacini scolanti, pertinenziali al predetto corso d'acqua, recapitavano in esso in caso di pioggia; che l'opera medesima, in varia misura sull'intera superficie del bacino idrografico, recava beneficio in maniera diretta a ciascuno degli immobili dell'attrice, beneficio consistente nella raccolta e conseguente allontanamento del surplus d'acqua che l'impermeabilizzazione delle costruzioni provocava nella zona di alimentazione e nella connessa salvaguardia delle unità immobiliari da eventuali rischi di allagamento.

Istruita mediante l'espletamento di una C.T.U., precisate le conclusioni, la causa veniva tratta in decisione con sentenza n. 63/99, depositata in data 10 febbraio 1999 nella quale il giudice di pace declinava la propria competenza a favore di quella del tribunalePage 172 avanti al quale rimetteva le parti per la riassunzione della stessa nel termine assegnato di giorni 90, compensando provvisoriamente le spese legali.

Riassunta la causa, ad iniziativa della Boselli, sulla base delle precedenti argomentazioni costei insisteva per l'accoglimento delle proprie domande; si costituiva in giudizio il Consorzio concludendo per il rigetto.

Senza necessità di ulteriore istruttoria, precisate nuovamente le conclusioni, la causa era tratta in decisione allo spirare dei termini concessi per il deposito degli atti conclusionali.

Con sentenza n. 3008/02 del 23-29 ottobre 2002, il Tribunale di Bergamo accoglieva la domanda e condannava il Consorzio alla restituzione della somma indicata nella cartella esattoriale impugnata, oltre interessi di legge e pagamento delle spese del processo sia per la fase precedente svoltasi avanti al giudice di pace che per quella attuale.

Nella sentenza qui gravata si stabilisce che la pretesa del Consorzio può trovare fondamento solo nell'utilità diretta e concreta che gli immobili derivante dalle opere di bonifica; che nel caso in esame quelli di proprietà dell'attrice, pur essendo ubicati nel comprensorio consortile, non traevano da esse alcun beneficio particolare, in quanto per la loro posizione a monte, il defluvio delle acque superficiali avveniva naturalmente; che pertanto nulla era dovuto al Consorzio.

Con atto di citazione notificato il 13 dicembre 2003, il citato ente proponeva appello avanti a questa Corte affidandolo a due motivi.

Si costituiva in giudizio Boselli Ida resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.

Così incardinato il contraddittorio, la causa perveniva per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15 novembre 2006 alla quale la Corte, spirati i termini concessi per il deposito degli scritti difensivi finali, la tratteneva in decisione nella camera di consiglio del 7 febbraio 2007.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con il primo ed il secondo motivo di gravame, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica-argomentativa, l'appellante consorzio si duole del fatto che il primo giudice abbia negato che l'opera di costruzione «Canale Scolmatore della Roggia Serio nel fiume Grembo» (avente la funzione di convogliare, allontanandole dalle zone abitate, le acque che i bacini scolanti, pertinenziali ai predetti corsi d'acqua, recapitano negli stessi in caso di pioggia) arrecasse uno specifico beneficio agli immobili della Boselli.

Il tribunale, infatti - pur riconoscendo l'esistenza di un beneficio generale a favore dell'intera zona consortile - prendendo spunto al fatto che gli immobili erano situati nel centro edificato della città e posti ai piani alti, aveva ritenuto che detto vantaggio non si spiegasse in modo specifico nei loro confronti.

Sostiene al riguardo che il riconoscimento dell'utilità generale non poteva essere differenziata da quella particolare, in quanto, solo in virtù dell'opera di canalizzazione, in caso di abbondanti precipitazioni meteoriche, gli immobili interessati si troverebbero nelle condizioni di evitare gli allagamenti ai piani bassi e seminterrati (non essendo la fognatura da sola sufficiente all'eliminazione degli esuberi pluviali); oltre al fatto che essa servirebbe anche al defluvio dell'acqua consumata per uso civile.

Conclusivamente il beneficio tratto dai suddetti immobili urbani consisterebbe nella c.d. «protezione idraulica» (che la Suprema Corte, con precedenti pronunce, aveva riconosciuto utile ai fini della legittimità del tributo).

Con il secondo motivo sostiene ancora che le abitazioni dell'(odierna) appellata trarrebbero comunque un vantaggio, consistente nell'incremento del loro valore, per la complessiva protezione idraulica offerta dal canale: ove le opere non fossero esistite, trattandosi di zona alluvionale (l'ultima inondazione risaliva all'anno precedente la costruzione del canale) ciascun proprietario di immobile dovrebbe dotarsi di una propria vasca volano per eliminare l'acqua meteorica in eccesso.

Il motivo, così sinteticamente riportato, non è meritevole di accoglimento.

Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte (S.U., 14 ottobre 1996, n. 8960), in relazione al disposto dell'art. 860 c.c., a tenore del quale i proprietari dei beni situati entro il perimetro del consorzio sono obbligati a contribuire alle spese «in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica» ai fini della legittimità della richiesta non è sufficiente che il proprietario del fondo consortile tragga qualsiasi tipo di vantaggio, ma è necessario che questo sia «di tipo fondiario», ossia capace di incidere direttamente sull'immobile soggetto a contribuzione. In particolare, il beneficio derivante dalla bonifica, secondo i giudici di legittimità, non deve inerire al territorio nel suo complesso, «ma al bene specifico di cui si tratta».

Esso, pur...

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