Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine41-50

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@CORTE DI APPELLO CIVILE DI LECCE Sez. dist. Taranto, 24 maggio 1997. Pres. Fedele - Est. Lanzo - Brugola (avv. Leopardi) c. Brunetti (avv.ti Buonfrate, Mazzeo e De Cesare)

Assicurazione obbligatoria - Risarcimento del danno - Richiesta di risarcimento all'assicuratore - Inesistenza di un valido contratto di assicurazione tra l'assicurato-danneggiante e l'assicuratore - Richiesta di risarcimento all'impresa designata o all'INA - Onere del danneggiato - Sussistenza.

L'inesistenza di un contratto assicurativo valido tra l'assicurato danneggiante e l'assicuratore non esime il danneggiato dall'onere di far precedere l'azione giudiziaria per il risarcimento della richiesta dello stesso all'impresa designata o all'INA Gestione autonoma del Fondo di garanzia, ai quali è concesso il termine di 60 giorni per decidere in ordine a tale richiesta e per evitare, eventualmente l'azione giudiziaria e le conseguenti spese. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 20; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22) (1).

    (1) Nello stesso senso, cfr. Cass. civ. 9 marzo 1991, n. 2502, in questa Rivista 1991, 565. Nel senso che l'onere della preventiva richiesta di risarcimento del danno all'assicuratore costituisce condizione di proponibilità sia dell'azione diretta sia di quella nei confronti del responsabile civile, v. Cass. civ. 27 febbraio 1987, n. 2108, in Arch. civ. 1987, 1258 e Cass. civ. 23 giugno 1984, n. 3693, in questa Rivista 1984, 583.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atti di citazione notificati il 10 febbraio 1978 ed il 21 aprile 1978 Domenico Brunetti conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto Leonardo Grassi ed Irene Brugola, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale avvenuto il 26 settembre 1977 sulla strada statale 172 Taranto-Martina Franca. Precisava l'attore che, viaggiando con la sua moto Laverda 500 targata TA 56781, era diretto verso Martina Franca, quando si era visto tagliare la strada della repentina manovra di inversione di marcia della autovettura targata TA 68168 di proprietà della Brugola e condotta dal Grassi che viaggiava nella stessa direzione di marcia; l'improvvisa manovra, eseguita senza alcuna segnalazione, aveva reso inevitabile l'urto della Laverda contro la fiancata posteriore sinistra della macchina.

I convenuti si costituivano e contestavano la domanda del Brunetti, il quale aveva investito da tergo l'autovettura che stava operando una presegnalata manovra di svolta a sinistra per immettersi in un tratturo.

Acquisito agli atti il rapporto redatto dai carabinieri per il sinistro in questione ed assunto l'interrogatorio formale del Grassi, veniva disposta ed espletata una C.T.U.

Con sentenza 18 maggio 1989 il Tribunale di Taranto condannava i convenuti al pagamento della somma di lire 30.665.725, in parziale accoglimento della domanda del Brunetti.

Ha proposto appello con citazione notificata il 3 novembre 1989 Irene Brugola sostenendo che la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata improponibile in quanto, essendo stato comunicato dalla Transatlantica Assicurazioni al Brunetti che l'autovettura targata TA 68168 era scoperta di garanzia assicurativa al momento del sinistro, la lettera raccomandata prevista dall'art. 22 L. 990/1969 doveva essere inviata all'impresa designata a norma dell'art. 20 della stessa legge o all'INA Gestione autonoma del Fondo di garanzia. Col secondo motivo di gravame la appellante sostiene che difetta in lei la legittimazione passiva in quanto all'epoca del sinistro non era più proprietaria dell'autoveicolo targato TA 68168. Lamenta, quindi, col terzo motivo che il tribunale ha erroneamente applicato all'incidente de quo la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., mentre dal rapporto dei carabinieri e dal grafico allegato risultava chiaro che era stato il Brunetti che spostato sulla sinistra, nonostante l'esistenza di un dosso, aveva investito l'autovettura che aveva attraversato tutta la carreggiata e si trovava ormai già quasi completamente fuori dalla sede stradale immettendosi in un tratturo. Contesta, infine, la appellante la quantificazione del danno effettuata dai primi giudici che dovrebbe essere comunque ridotto nei limiti del giusto.

Domenico Brunetti si è costituito e, contestate le argomentazioni della appellante, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.

Espletata, quindi, la prova testimoniale dedotta dalla appellante, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza collegiale del 4 aprile 1997 sulle conclusioni delle parti sopra trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - L'appello è fondato e deve essere, quindi, accolto. Col primo motivo la Brugola sostiene che la domanda del Brunetti deve essere dichiarata improponibile per il mancato invio, a norma dell'art. 22 L. 990/1969, della lettera raccomandata, prima dell'inizio del giudizio, all'impresa designata a norma dell'art. 20 di tale legge o all'INA Gestione autonoma del Fondo di garanzia. E ciò perché era stato comunicato dalla compagnia Transatlantica Assicurazioni al danneggiato Brunetti che l'autovettura targata TA 68168, guidata dal danneggiante, era scoperta di garanzia assicurativa al momento del sinistro.

Tale tesi è conforme alle norme vigenti in materia e deve essere condivisa. Dalla testimonianza resa all'udienza 3 gennaio 1996 da Vito Carbotti, all'epoca dei fatti agente della società Transatlantica di Assicurazioni, risulta che l'autovettura targata TA 68168 era assicurata con l'indicata compagnia presso l'agenzia del Carbotti; lo stesso teste ha precisato che l'incidente per cui è causa avvenne quando la rata della polizza era scaduta, aggiungendo che alla persona che si presentò presso l'agenzia per trattare la pratica di risarcimento fu risposto che la richiesta veniva respinta perché la macchina, al momento del sinistro, «non era coperta da garanzia assicurativa».

Premesso quanto sopra, è consequenziale riconoscere, come ha avuto occasione di puntualizzare con chiarezza la Suprema Corte in un caso simile a quello in esame, che il danneggiato Brunetti, non risultando il predetto autoveico-Page 42lo coperto da assicurazione (art. 19, primo comma, lett. B, della legge 990/1969), prima di proporre l'azione per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della circolazione dello stesso veicolo, avrebbe dovuto chiedere, a norma dell'art. 22 della suddetta legge il risarcimento del danno all'impresa designata a norma dell'art. 20 della medesima legge o all'INA, Gestione autonoma del Fondo di garanzia e, soltanto dopo il decorso di sessanta giorni dalla data della suddetta richiesta, avrebbe potuto promuovere l'azione giudiziaria per il risarcimento (v. la motivazione di Cass. 9 marzo 1991 n. 2502, in Arch. giur. circol. 1991, 565). Infatti, come ha testualmente osservato la Suprema Corte nella indicata decisione, l'inesistenza di un contratto assicurativo valido tra l'assicurato danneggiante e l'assicuratore non esime il danneggiato dall'onere di far precedere l'azione giudiziaria per il risarcimento dalla richiesta dello stesso all'impresa designata o all'INA, nella citata qualità, ai quali è concesso il termine summenzionato di sessanta giorni per decidere in ordine a tale richiesta e per evitare, eventualmente, l'azione giudiziaria e le conseguenti spese. Tale onere, invero, costituisce condizione per la proponibilità tanto dell'azione diretta contro l'assicuratore ovvero, se il veicolo non è coperto da assicurazione, contro l'impresa designata o contro l'INA, nella qualità, quanto dell'azione risarcitoria nei confronti del responsabile civile, ai sensi dell'art. 2054 c.c. (v. Cass. 9 marzo 1991 n. 2502, già citata, nonché Cass. 27 febbraio 1987 n. 2108 e Cass. 23 giugno 1984 n. 3693).

Va, pertanto, dichiarata l'improponibilità della domanda del Brunetti, il quale a p. 2 della comparsa 16 gennaio 1993 ha sostenuto esattamente il contrario, e cioè che «la asserita condizione di procedibilità deve essere osservata solo nell'eventualità che il danneggiato intenda rivalersi direttamente contro la compagnia assicuratrice».

Può aggiungersi che anche il secondo motivo di gravame è fondato in quanto, come è emerso dalle testimonianze Sammarco e Del Piano, al momento del sinistro de quo, l'autovettura in questione non era più di proprietà della attuale appellante Brugola, la quale, quindi, non poteva essere chiamata a risarcire il danno per cui è causa.

Tale circostanza, peraltro, trova piena conferma nella attestazione 28 febbraio 1977 della Questura di Taranto, dalla quale risulta che in data 22 febbraio 1977 (e cioè prima del sinistro in esame avvenuto il 26 settembre 1977) Leonardo Grassi, nato a Taranto l'11 settembre 1948, ha denunziato che dalla «sua» autovettura targata TA 68168, parcheggiata in via Toscana a Taranto, erano stati asportati il libretto di circolazione col foglio complementare, il talloncino del blocco della tassa di circolazione, nonché quello della assicurazione; dallo stesso documento, ripetesi precedente al sinistro, risulta altresì che il denunziante Grassi ha pure precisato che detta autovettura era «tuttora intestata alla vecchia proprietaria signora Brugola Irene».

Per quanto riguarda, infine, le spese processuali sussistono giusti motivi per dichiararne l'intera compensazione atteso che le due questioni sopra esaminate sono state prospettate dalla Brugola soltanto con l'atto di appello (Omissis).

@TRIBUNALE CIVILE DI TRANI 28 settembre 1998. Pres. Paulangelo - Est. Gentile - Valente (avv. Gentile) c. Soc. Reale Mutua Assicurazioni (avv. Spina) ed altro

Assicurazione obbligatoria - Modulo di constatazione amichevole - Efficacia probatoria - Confessione stragiudiziale - Valenza - Attestazione delle modalità del sinistro.

La sottoscrizione del modulo di constatazione amichevole, se completo, compilato correttamente e non viziato da errore di fatto o da violenza, ha natura di confessione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2735 c.c.,...

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