Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine243-262

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@TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO EMILIA 2 marzo 1998. Pres. Parmeggiani - Est. Pagliani - Mitrone (avv.ti Barazzoni e Furnari) c. Lusuardi ed altri (avv.ti Rinaldi, Silvestri e Sutich)

Veicoli - Pubblico registro automobilistico - Omessa registrazione - Disciplina di cui all'art. 1156 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Applicabilità della disciplina sui beni mobili ordinari.

Agli autoveicoli che non risultino di fatto registrati presso il P.R.A. non si applica la norma di cui all'art. 1156 c.c., con la conseguenza che la loro proprietà può acquistarsi, col concorso delle condizioni di cui all'art. 1153 c.c., in virtù del principio del «possesso vale titolo». (C.c., art. 1153; c.c., art. 1156) (1).

    (1) Sempre nel senso dell'applicabilità della disciplina sui beni mobili ordinari nel caso di acquisto di autoveicoli privi di registrazione, v., ex multis, Cass. civ. 6 ottobre 1997, n. 9714, in Arch. civ. 1998, 993; Cass. civ. 16 maggio 1997, n. 4328, ivi 1998, 346 e Trib. civ. Milano 13 giugno 1992, in questa Rivista 1993, 630.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. - Con ricorso depositato il 23 aprile 1990 Mitrione Fiore chiedeva ed otteneva in data 24 aprile 1990 sequestro giudiziario su veicolo «Ferrari 328 Gts», telaio n. ZFFWA 20B000060469 incidentata.

Il sequestro veniva concesso senza audizione delle parti in data 24 aprile 1990.

  1. - Con atto di citazione notificato in data tra 11 e 15 maggio 1990 Mitrione Fiore conveniva avanti al Tribunale di Reggio Emilia Barone Angelo, Ferraroni Carolina, Rossi Attilio e Lusuardi Dino, iniziando così il giudizio per la convalida del sequestro e per l'accertamento della proprietà dell'autovettura con conseguente rivendica.

    All'udienza 28 giugno 1990 si costituivano i convenuti Barone e Ferraroni nonché Lusuardi, che contrastavano le domande attoree adducendo, i primi, difetto di legittimazione passiva e comunque la necessità di sospendere il giudizio civile per la pendenza del processo penale per appropriazione indebita, ed il terzo la buona fede nell'acquisto della vettura, e chiedendo il rigetto delle domande attoree.

    All'udienza 8 novembre 1990 si costituiva il convenuto Rossi che contrastava le domande attoree adducendo la regolarità dei vari passaggi di proprietà dall'attore a Ferraroni, da questa a Rossi, e da quest'ultimo a Lusuardi, ed invocando, in ipotesi di soccombenza, la garanzia per evizione nei confronti di Ferraroni.

  2. - Veniva esperita l'istruttoria, con ammissione delle produzioni documentali ed espletamento delle prove orali richieste ed ammesse.

    All'udienza del 23 dicembre 1993 venivano quindi precisate le conclusioni sopra trascritte; la causa si interrompeva tuttavia davanti al collegio per morte del procuratore dell'attore e veniva successivamente riassunta nei confronti di tutte le parti; all'udienza del 19 febbraio 1998 la causa veniva quindi posta in decisione.

    MOTIVI DELLA DECISIONE. 4. - L'attore sostiene di essere proprietario dell'autovettura incidentata da lui acquistata in Belgio il 7 luglio 1988, e fatta entrare in Italia affidandola all'impresa della convenuta Ferraroni, che ha svolto le pratiche doganali, e che poi avrebbe abusato del possesso della vettura vendendola all'autosalone del convenuto Rossi. Da qui è sorta la decisione di querelare per appropriazione indebita Ferraroni e Barone, e per ricettazione Rossi.

    Dal punto di vista civilistico l'attore deduce poi la simulazione del contratto di vendita del 13 dicembre 1988, che sarebbe servito al solo scopo di espletare le pratiche doganali.

    Infine, l'ulteriore alienazione a Lusuardi, secondo parte attrice sarebbe invalida per l'insussistenza del presupposto della buona fede in capo all'acquirente.

  3. - Va anzitutto osservato che parte attrice ha chiesto esclusivamente l'accertamento del proprio diritto di proprietà della vettura, la convalida del sequestro, e l'accertamento della simulazione del contratto di trasferimento della vettura a Ferraroni, in funzione dell'accertamento della proprietà in capo all'attore.

    Con la riferita impostazione, l'attore ha incentrato deliberatamente la vertenza in punto alla titolarità del bene, senza alcuna richiesta risarcitoria nei confronti dei convenuti, con la conseguenza di potere ottenere, all'esito della presente causa, esclusivamente la restituzione della vettura, possibile alla duplice condizione che Ferraroni abbia abusato del possesso della vettura, e che l'acquirente Lusuardi si trovi effettivamente in mala fede (o manchi qualche altro presupposto per l'acquisto della proprietà); ma con l'ulteriore conseguenza di precludersi qualunque pretesa risarcitoria, nel caso che la restituzione non sia possibile.

    La presente vertenza si è infatti incentrata, anche a livello istruttorio, sulla validità dell'acquisto di Lusuardi. Mentre in tale ottica assume ben scarso rilievo ogni altra acquisizione, compresa quella degli atti dell'indagine penale, che tra l'altro si è conclusa con archiviazione per amnistia, e quindi senza la formazione di alcun giudicato vincolante, e che comunque sarebbe maggiormente pertinente in presenza di istanze risarcitorie per fatto illecito.

  4. - Nei limiti sopra indicati, l'istruttoria ha consentito di accertare gli aspetti essenziali della vicenda, in quanto è emerso chiaramente che l'acquisto del bene da parte di Lusuardi è valido ed efficace.

    Le risultanze istruttorie hanno portato ad appurare al di là di ogni ragionevole dubbio che l'autovettura è rimasta esposta per qualche tempo nell'autosalone di Rossi (come affermato dallo stesso attore in atto di citazione di convalida); Lusuardi è entrato in possesso dell'autovettura acquistandola da Rossi e la ha detenuta nel proprio garage, usandola in rare occasioni, per tutta l'estate 1989, cioè da maggio ad ottobre 1989 (cfr. testi Bondavalli Augusto, Bondavalli Angelo, Lusuardi Enzo, Mattioli, Fornari); in quel periodo la vettura non poteva ancora circolare perché non an-Page 244cora immatricolata ed era sprovvista di targa (cfr. testi Mattioli, Bondavalli Angelo); infatti la vettura venne sequestrata in ottobre in capo a Lusuardi. L'acquisto da parte dell'autosalone del convenuto Rossi risale al mese di aprile 1989.

    Le circostanze di cui sopra sono decisive in ordine ai rapporti tra l'attore ed il convenuto Lusuardi. L'acquisto di quest'ultimo infatti è valido ed efficace ai sensi dell'art. 1153 c.c. per la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma.

    6.1. - L'autovettura oggetto della vendita è un bene mobile soggetto alla circolazione mediante trasferimento del possesso, che è passato indubbiamente in capo a Lusuardi almeno da maggio 1989.

    Il titolo idoneo (cioè il negozio astrattamente idoneo, ove concluso dal dominus, a produrre l'effetto traslativo), è costituito dal contratto di compravendita concluso con Rossi, che non risulta affetto da vizi di sorta. La mancanza di data certa rilevata dall'attore è superata dal fatto che il possesso è stato con certezza trasferito a Lusuardi in aprile 1989, al più tardi in maggio.

    La buona fede (in ordine alla quale vige il requisito della gravità, e l'irrilevanza della malafede sopravvenuta) consiste nell'ignoranza di acquistare da chi non è proprietario.

    Nel caso di specie l'attore sostiene l'insussistenza del requisito in esame per la natura di bene mobile registrato dell'autovettura, per il prezzo pagato, privo dei requisiti di «verità, realtà, consonanza», ed infine per il fatto che l'immatricolazione fu chiesta da Rossi e soltanto nel marzo 1990 Lusuardi ha fatto pervenire un certificato di residenza a proprio nome, per procedere all'intestazione a suo nome.

    6.2. - In primo luogo l'autovettura in questione al momento dell'alienazione da Rossi a Lusuardi non era soggetta, diversamente da quanto erroneamente ritiene l'attore, al regime dell'art. 1156 c.c. L'esclusione dell'applicabilità dell'art. 1153 c.c. è prevista per la categoria dei beni mobili registrati, che non è una categoria merceologica quanto piuttosto normativa: il presupposto per l'applicazione della norma è che il bene mobile sia effettivamente iscritto nei pubblici registri, in quanto la mancanza di tale pubblicità impedisce all'acquirente di conoscere lo stato attuale dei diritti sulla cosa.

    Ed in effetti la vettura di importazione, oltretutto incidentata, sprovvista di collaudo e di immatricolazione in Italia, si trova nella descritta condizione: pur trattandosi di bene destinato ad essere registrato, non è attualmente iscritto ed è pertanto soggetto alle regole comuni dei beni mobili non registrati. In senso analogo si è pronunciata la giurisprudenza di merito in riferimento al veicolo nuovo non ancora immatricolato: «la norma di cui all'art. 1156 c.c. - secondo cui ai beni mobili iscritti in pubblici registri non si applica l'art. 1153 stesso codice, che prevede l'acquisto a non domino in presenza di un titolo idoneo al trasferimento e della buona fede al momento della consegna - riguarda soltanto i beni mobili realmente iscritti e non anche quelli che non sono stati mai iscritti nei detti registri o la cui iscrizione sia stata successivamente cancellata; pertanto, colui il quale acquista da un concessionario autorizzato un'autovettura nuova non ancora iscritta al P.R.A. e di provenienza furtiva, ne acquista la proprietà a norma del citato art. 1153 c.c., qualora ignori la provenienza illecita del bene» (Pret. Cremona 28 giugno 1990, Foro it., Rep. 1991, voce Possesso, n. 11); «il diritto di proprietà di un autoveicolo, non ancora iscritto al P.R.A., acquistato a norma dell'art. 1153 c.c. in buona fede e mediante il titolo idoneo al trasferimento della proprietà, prevale sul diritto di colui che successivamente risulta dai pubblici registri proprietario» (Trib. Milano 13 luglio 1992, id., Rep. 1993, voce Autoveicolo, n. 12).

    6.3. - In secondo luogo, l'attore ritiene che il prezzo dichiarato di lire 75.000.000 per una vettura del valore, secondo l'attore, di lire 120-130 milioni, escluderebbe di per sè la buona fede. Va...

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