Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine439-470

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@CORTE DI APPELLO DI MILANO Sez. I, 5 maggio 1998, n. 1178. Pres. Novità - Est. Ceccherini - Bonino (avv. Vaira) c. Cond. Via Mecenate n. 3/1, Milano (avv. Pirelli).

Assemblea dei condomini - Diritto di voto - Condomini in conflitto di interessi con il condominio - Diritto di partecipare all'assemblea - Sussistenza - Astensione dal voto - Necessità.

Anche i condomini che versano in situazione di conflitto di interessi con il condominio hanno diritto di partecipare all'assemblea, pur dovendo poi astenersi al momento della votazione. (C.c., art. 1136; c.c., art. 2373) (1).

    (1) Sull'estensibilità alla materia condominiale del principio di cui all'art. 2373 c.c. in tema di conflitto di interessi del socio di società per azioni, cfr. Cass. 14 novembre 1997, n. 11254, in Arch. civ. 1998, 1116 e Cass. 6 agosto 1997, n. 7226, in questa Rivista 1997, 787.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione notificato in data 26 giugno 1992, i signori Michele Bonino, Gualtiero Calderini, Ivo Chiesa, Giorgio Pedroncelli ed Elena Villa in Diaferia hanno chiamato in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, il Condominio di via Mecenate n. 3/1 in Milano. Secondo la loro esposizione, essi, con l'eccezione del Pedroncelli e unitamente ad altri condomini, avevano in precedenza promosso un giudizio di impugnazione avverso una deliberazione condominiale assunta il 9 novembre 1990 da una assemblea straordinaria convocata ad iniziativa di alcuni condomini; alla assemblea del 23 febbraio il Condominio aveva deciso di resistere all'azione, ,ma alcuni condomini si erano dissociati, e ad essi se ne erano aggiunti in seguito altri 38, che avevano manifestato all'amministratore la loro volontà di separare le loro responsabilità in ordine alle conseguenze della lite in caso di soccombenza. In data 27 maggio 1992, l'assemblea aveva approvato il riparto delle spese dell'esercizio 1990/1991, nel quale le spese di lite venivano addebitate pro quota ai 42 condomini che si erano dissociati dalla lite; inoltre gli otto condomini vincitori nel giudizio di opposizione si vedevano attribuita, unitamente ai dissenzienti, la quota della spesa di convocazione dell'assemblea dell'1 febbraio 1991 esposta in lire 1.558.108. Gli attori hanno chiesto la dichiarazione di inefficacia della deliberazione 27 maggio 1992 per quanto atteneva alle poste a carico loro e dei dissenzienti dalla lite.

Il Condominio, costituitosi, ha negato che gli attori fossero stati gravati nel piano di riparto 1991 per spese per la lite da loro promossa in precedenza, e ha aggiunto che nessuno dei 42 condomini che si erano dissociati aveva chiesto di essere esonerato dal concorso nelle spese relative alla lite; il Condominio ha poi sostenuto che la convocazione dell'assemblea era atto dovuto per l'amministratore che aveva ricevuto la notificazione dell'atto di citazione, e le relative spese gravavano sul Condominio.

All'esito del giudizio di primo grado il tribunale, con sentenza in data 29 settembre-21 novembre 1994, ha respinto le domande attrici e ha condannato gli attori al pagamento delle spese del giudizio.

Contro questa sentenza, notificata il 26 luglio 1995, hanno proposto appello gli attori, soccombenti, con atto notificato il 20 settembre 1995, nel quale ripropongono le domande respinte in primo grado.

Il Condominio si è costituito e resiste al gravame, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Nell'atto di appello si censura la decisione di primo grado, con la quale si è negata la legittimazione dei condomini attori ad impugnare la deliberazione di approvazione di un piano di riparto, nel quale le spese legali della precedente controversia erano state addebitate anche a quei condomini che avevano dichiarato di voler dissociare la propria responsabilità in ordine all'esito della lite medesima. A questo riguardo si sostiene che - come risulta dalla pagina 5, foglio A, colonna 12 del riparto del 1991 prodotto fin dal primo grado - le spese in questione erano state addebitate pro quota, per lire 22.444, anche all'attore Giorgio Pedroncelli, che figurava appunto tra i condomini dissenzienti.

A sua volta il Condominio, resistendo al gravame, ribadisce tra l'altro la tesi già sostenuta in primo grado, che i condomini dissenzienti non hanno contestato la ripartizione delle spese, e in tal modo contesta anche che l'appellante Giorgio Pedroncelli figuri tra i condomini che si erano dissociati dalla lite. Su questo punto la corte è pertanto chiamata a decidere in fatto, nel contrasto tra le opposte prospettazioni.

Ora, dalla copia del rendiconto relativo all'esercizio 1991 approvato il giorno 1° febbraio 1991 dall'assemblea, prodotto dall'appellante, risulta in effetti che furono addebitate a «Pedroncelli G.F.» lire 22.444 a titolo di quota per «Pratica annullamento assemblea dell'8 novembre 1990». Quanto al punto effettivamente controverso, che cioè il Pedroncelli avesse tempestivamente dichiarato di voler separare le sue responsabilità in ordine alle conseguenze della lite in questione, esso dovrebbe risultare dal documento prodotto ancora dall'appellante, datato 30 gennaio 1991 e ricevuto per posta il giorno 11 febbraio 1991 dall'amministratore: in esso, i nomi dei condomini che intendono dissociarsi compaiono sulla colonna a sinistra, mentre le sottoscrizioni sono apposte in perfetta corrispondenza, accanto, su una colonna a destra. Tra i nomi figura in effetti tale «Pedroncelli Casoni», e la sottoscrizione corrispondente è quella di «Casoni Maria»: dell'autrice della sottoscrizione, tuttavia, non si sa né se sia condomina, e - in tal caso - di una unità diversa da quella del Pedroncelli (potrebbe trattarsi anche di una sorella, sposata Casoni) ovvero della medesima in comunione, né se sia la moglie dell'odierno appellante Giorgio Pedroncelli (da identificare con il condomino Pedroncelli G.F. nel piano di riparto, come già si è ricordato), né, in tal caso, se sia comproprietaria della stessa unitàPage 440 immobiliare a titolo eventualmente di comunione legale, ovvero se la stessa abbia inteso sottoscrivere in nome e per conto dell'appellante Pedroncelli (di cui non ha speso il nome), ciò che peraltro avrebbe potuto fare validamente solo in base a una procura avente forma scritta non prodotta in giudizio (e della quale d'altra parte non è mai stata da alcuno allegata l'esistenza). In tale situazione si deve escludere che sia stata data la prova che l'appellante Giorgio Pedroncelli abbia mai manifestato la sua volontà di dissociarsi dalla lite, le cui spese legali gli sono state addebitate pro quota.

Per ciò che riguarda le spese di convocazione dell'assemblea che deliberò di resistere alla lite alla quale si riferiscono le spese legali, gli appellanti censurano l'affermazione del tribunale, che l'argomento della resistenza alla lite non era stato l'unico posto all'ordine del giorno. L'argomento in questione, si sostiene, era l'unico che comportava una delibera dell'assemblea, mentre per gli altri punti le comunicazioni dell'amministratore non richiedevano votazione di sorta, ma chiarimenti irrilevanti ai fini della deliberazione. Anche questo motivo è infondato, e sotto diversi profili.

Innanzi tutto non può darsi per pacifico che i condomini, i quali avevano promosso la lite nei confronti del Condominio, e che non avevano diritto di votare in assemblea sulla decisione se il Condominio dovesse resistere o meno alla loro stessa azione, non potessero neppure partecipare alla discussione nell'assemblea appositamente convocata. In questi casi sembra invece preferibile ritenere che anche coloro che versano in situazione di incompatibilità abbiano diritto di intervenire in assemblea, pur dovendo poi astenersi al momento della votazione per la sussistenza di un conflitto di interessi. Anche solo sotto questo profilo, la doglianza per l'addebito pro quota delle spese di convocazione dell'assemblea sarebbe priva di fondamento.

Ma, come hanno osservato i primi giudici, l'assemblea non era affatto convocata esclusivamente per deliberare su quel punto, in ordine al quale può fondatamente dubitarsi che gli appellanti (e precisamente tutti, ad eccezione del Pedroncelli, che non figurava tra i promotori della lite in discussione) avessero diritto di voto. L'ordine del giorno comprendeva invece cinque diversi punti. Né ha alcuna rilevanza il fatto che in concreto nell'assemblea in questione l'assemblea abbia o meno adottato altre deliberazioni, giacché né questa valutazione a posteriori elideva l'interesse dei condomini (compresi gli odierni appellanti) di partecipare alla assemblea e conoscere direttamente il contenuto delle comunicazioni dell'amministratore e lo svolgimento della relativa discussione, né comunque il diritto di partecipazione alla assemblea condominiale è condizionato al fatto che nella assemblea siano poi adottate o meno delle deliberazioni vincolanti.

In conclusione l'appello è infondato e deve essere rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza, e si liquidano in complessive lire 2.068.000 (due milioni sessantottomila), di cui lire 726.000 per diritti e lire 1.265.000 per onorari, come da nota depositata (Omissis).

@CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sez. III, 7 gennaio 1998, n. 1. Pres. ed est. Iacono - Società per il risanamento di Napoli (avv. Zefilippo) c. Della Rosa ed altri (n.c.) e Magistri (avv.ti Capasso e Provera).

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