Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine287-289

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@PRETURA DI S. MARIA CAPUA VETERE Sez. distaccata di Trentola Ducenta Ord. 18 marzo 1999. Est. Pilla - Imp. Tanzi ed altri.

Parte civile - Costituzione - Associazione a tutela di interessi collettivi - Atto di costituzione - Requisiti - Individuazione - Fattispecie.

L'atto di costituzione di parte civile di una associazione che si pone a tutela di interessi collettivi (nella specie l'Associazione Consumatori) deve essere idoneo ad individuare con precisione quale diritto dell'associazione sia stato leso e quale il danno che concretamente sia derivato come conseguenza immediata e diretta del comportamento antigiuridico altrui, non potendosi ritenere sufficiente, per individuare la causa petendi, il riferimento generico al capo di imputazione. (C.p.p., art. 76) (1).

    (1) L'ordinanza in epigrafe è stata emessa nell'ambito del procedimento penale relativo alla nota vicenda del mascarpone Giglio con «botulino». In generale, per riferimenti sulla costituzione di parte civile di un'associazione, v. Cass. pen., sez. VI, 11 ottobre 1990, Santacaterina, in questa Rivista 1991, 759 e Pret. Napoli, 15 novembre 1982, Puri, ivi 1983, 315.


(Omissis). - In primo luogo vanno considerate le eccezioni di inammissibilità relative alla costituzione quali parti civili delle Associazioni Co.d.a. Cons. Calabria, Co.d.a. Cons. Campania, Feder Consumatori Calabria, Feder Consumatori Campania. Al riguardo le difese lamentano vizi formali (indeterminatezza dei requisiti di cui alle lettere B e D dell'art. 78 c.p.p. e mancata autenticazione nelle forme prescritte dalla sottoscrizione della procura speciale) nonché la carenza di legittimazione in capo alle associazioni suindicate ad agire in siffatto procedimento.

Quanto alla legittimazione va osservato che: il petitum dell'azione civile svolta all'interno del processo penale trova un'enunciazione implicita nell'art. 185 c.p., secondo cui è possibile agire esclusivamente per il risarcimento dei danni derivanti dal reato materiali o morali che siano, ovvero per la restituzione dei beni. Al contrario di quanto avviene quando l'azione civile si è svolta nella sua naturale sede, nel processo penale non possono esistere ulteriori domande, quali ad esempio domande dichiarative e di accertamento. Siffatta considerazione risulta rilevante per valutare l'incidenza della legge 30 luglio 1998 n. 281 ai fini della costituzione delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui alla citata legge quali parti civili nel processo penale. Pur nella importanza e novità della normativa, il riconoscimento e l'attribuzione della potestas agendi per la tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori è avvenuta con precisi limiti soggettivi ed oggettivi: in primo luogo l'art. 3 riconosce la legittimazione ad agire per ottenere provvedimenti di natura inibitoria e cautelare volti a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate con conseguente pubblicazione dei relativi provvedimenti giurisdizionali; in secondo luogo, subordina l'esperibilità dell'azione giudiziaria ad una preventiva richiesta stragiudiziale al soggetto ritenuto responsabile; infine, l'ultimo comma, del citato articolo fa comunque salva l'azione individuale del consumatore che sia danneggiato dalla medesima violazione. Appare evidente che tutto ciò non comporta alcuna modifica all'interno del processo penale in ordine alle modalità ed ai limiti con cui...

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