Giurisprudenza di merito
Autore | Casa Editrice La Tribuna |
Pagine | 193-196 |
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@TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Ord. 26 gennaio 1999. Pres. Aglietti - Imp. Arena ed altri.
Parte civile - Costituzione - Procura contenuta nell'atto di citazione - Delega a costituirsi parte civile - Necessità - Delegazione autenticabile dal difensore - Sussistenza - Esclusione.
La procura contenuta nell'atto di costituzione di parte civile non può consistere in una generica procura ad litem, ma deve contenere anche una delega a costituirsi parte civile. Comunque tale tipo di delegazione non è autenticabile dal difensore, la cui potestà certificatoria è limitata appunto alle deleghe di carattere processuale. (C.p.p., art. 78).
(Omissis). - Il tribunale rilevato che la procura contenuta nell'atto contestato costituisce una generica procura ad litem e non anche una delega a costituirsi parte civile e che comunque tale tipo di delegazione non sarebbe autenticabile dal difensore, la cui potestà certificatoria è limitata appunto alle deleghe di carattere processuale, ritenuto pertanto che la costituzione di parte civile non è avvenuta nel rispetto delle regole di legge, la dichiara inammissibile (Omissis).
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@TRIBUNALE DI SPOLETO Ufficio del Gip 12 dicembre 1998. Est. Borsini - Imp. A.
Indagini preliminari - Udienza preliminare - Richiesta di rinvio a giudizio - Nullità - Operatività.
La nullità della richiesta di rinvio a giudizio è comminata dall'art. 416 c.p.p. se la richiesta non è stata preceduta dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, c.p.p. e non anche, per il principio della tassatività delle nullità, dalla effettiva esecuzione dell'interrogatorio. (C.p.p., art. 416) (1).
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(1) Cfr. Cass. pen., sez. III, ord. 3 giugno 1995, Dubbini, in questa Rivista 1996, 293.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - All'esito delle indagini preliminari il P.M. chiedeva il rinvio a giudizio dell'odierno imputato per rispondere dei reati in rubrica ascrittigli.
Nel corso dell'udienza preliminare l'A. chiedeva di essere giudicato con il rito abbreviato e questo giudice, acquisito il consenso del P.M., e ritenuto di poter decidere allo stato degli atti procedeva in conformità alla richiesta delle parti.
All'esito del procedimento speciale, il P.M. ha chiesto la condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per i reati di cui ai capi A), B) e D), unito dal vincolo della continuazione e il proscioglimento dal reato di cui al capo C) e il difensore ha chiesto...
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