Giurisprudenza di merito

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@TRIBUNALE DI PIACENZA Ord. 21 febbraio 2000. Pres. ed est. D'Onofrio - Imp. Cremonini ed altri.

Giudizio penale di primo grado - Dibattimento - Richieste di prova - Acquisizione al fascicolo del dibattimento - Accordo delle parti - Limiti.

Con riferimento all'art. 493, terzo comma, c.p.p., così come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479, per quanto concerne il profilo degli eventuali limiti entro i quali è richiesto l'accordo delle parti, deve ritenersi che lo stesso debba intervenire necessariamente e solo tra le parti direttamente interessate al singolo rapporto processuale, per cui deve ritenersi irrilevante l'eventuale dissenso espresso dagli altri soggetti processuali, in quanto il simultaneus processus non fa venire meno l'autonomia di ogni singolo rapporto processuale. (C.p.p., art. 493; L. 16 dicembre 1999, n. 479) (1).

    (1) Non risultano editi precedenti giurisprudenziali che abbiano affrontato la medesima questione. Per considerazioni critiche sulle innovazioni apportate dalla legge n. 479/1999 alla norma in oggetto, v. F. BARTOLINI e P. CORSO, Il codice di procedura penale dopo il giudice unico con il commento alle riforme, Ed. La Tribuna, Piacenza 2000, p. 562 ss.

(Omissis). - Richieste di prove testimoniali. In ordine alle richieste di prove testimoniali, osserva il tribunale che le liste presentate dalle parti risultano prima facie manifestamente sovrabbondanti, in quanto concernenti capitoli di prova da ritenersi, allo stato, irrilevanti ai fini della decisione, ovvero talmente generici nel loro contenuto, da non consentire un fondato giudizio di rilevanza.

Inoltre, anche sui singoli fatti rilevanti, appare opportuno limitare il numero delle persone chiamate a deporre.

Deve procedersi, pertanto, alle seguenti limitazioni: - Richieste del pubblico ministero: non ammette i testi da 17) a 93) e da 95) a 107) ed ammette i restanti testi;

- Richieste difese degli imputati:

1) difesa La Rosa (avv. Mancini) ammette i testi richiesti;

2) difesa Triglia (avv.ti Lemme e Alibrandi) ammette i testi richiesti;

3) difesa Tiberi (avv. Dinacci) ammette i testi richiesti;

4) difesa Maestrini (avv.ti Piazza e Agatau); ammette i testi Biolzi, Pasqualini, Dalbuoni, Stillo, Valea, Romei, Franchi, Volpe;

5) difesa Venturi (avv. Sgubbi) ammette i testi richiesti;

6) difesa De Barbieri (avv. Garaventa) ammette il teste Natale;

7) difesa De Cesaris (avv. Della Sala) ammette il teste Franchi;

8) difesa Crocè (avv. Castaldo) ammette i testi Stillo, Laziz Ahmed;

9) difesa Daddio (avv. Castaldo) ammette i testi Stilo, Laziz Ahmed;

10) difesa Rizzotti (avv. Biffa) ammette i testi Stillo, Valea, Biolzi e Pasqualini;

11) difesa Cinelli (avv. Isolabella) ammette i testi richiesti;

12) difesa Maraini (avv. Seganti) ammette i testi già ammessi dalla lista del P.M.;

13) difesa Punzo (avv. Fiori) ammette il teste Palermo; - ammette l'esame degli imputati, dei coimputati e degli indagati in procedimento connesso;

- ammette il C.T. di parte, indicati dalle difese limitando i medesimi al numero di due per ogni specifico accertamento tecnico disposto dal P.M., riservando a ciascuna parte la specificazione ed indicazione dei C.T. che dovranno deporre;

- ammette il consulente tecnico a controprova ex art. 468 quarto comma c.p.p., Gianfranco Rossi richiesto dall'avv. Della Sala;

- respinge - allo stato - la richiesta di ammissione di tutti gli altri testi.

Richieste di prove documentali.

Ammette tutte le prove documentali indicate dalle parti, salva ed impregiudicata ogni valutazione di utilizzabilità all'esito dell'istruttoria dibattimentale; riserva ogni decisione sulla richiesta relativa alla visione del CD indicato dalle difese Maestrini e De Barbieri, all'esito della effettiva produzione del supporto magnetico.

Richieste ex art. 493 comma 3 c.p.p.

Dispone l'acquisizione al fascicolo del dibattimento dei verbali di SIT richiesti dal P.M. limitandone l'utilizzabilità ai soli soggetti che hanno fornito il loro consenso.

Sul punto, con riferimento all'art. 493 terzo comma c.p.p. così come modificato dalla legge 479/99, osserva il tribunale che per quanto concerne il profilo degli eventuali limiti entro i quali è richiesto l'accordo delle parti, deve ritenersi che lo stesso deba intervenire necessariamente e solo tra le parti direttamente interessate al singolo rapporto processuale, per cui deve ritenersi irrilevante l'eventuale dissenso espresso dagli altri soggetti processuali, in quanto il simultaneus processus non fa venire meno l'autonomia di ogni singolo rapporto processuale.

Pertanto ogni singolo imputato può fornire il consenso all'utilizzabilità esclusivamente nei propri confronti, della documentazione da cui ritiene possa trarre benefici dal punto di vista processuale; diversamente opinando, e cioè condizionando al consenso di «tutte le parti» (id est tutti gli imputati) l'acquisibilità al fascicolo del dibattimento, di atti dell'indagine contenuti nel fascicolo del P.M. si verificherebbe una palese violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. del soggetto che di detti atti intenda usufruire processualmente.

Dispone l'acquisizione della nota Polfer 14 aprile 1997 come richiesto dalla difesa Cassino con il consenso del P.M. ai sensi e nei limiti dell'art. 493 comma 3 come sopra specificato.

Riserva al P.M. la facoltà di fornire prova documentale contraria in ordine ai fatti del 19 giugno 1999, già oggetto di produzione documentale da parte di alcune difese (Omissis). Page 188

@TRIBUNALE DI PARMA Ord. 21 gennaio 2000. Est. Brusati - Imp. De Lutiis.

Giudizio in contumacia - Dichiarazione di contumacia - Rinvio dell'udienza davanti a tribunale in composizione collegiale - Celebrazione davanti al giudice monocratico - Mancata comparizione dell'imputato - Dichiarazione di contumacia - Legittimità.

Con riferimento alla disciplina di cui all'art. 222, comma 2, del D.L.vo n. 51/1998, nel caso in cui venga disposto il rinvio del giudizio a successiva udienza e quest'ultima - già fissata davanti al tribunale in composizione collegiale e della quale l'imputato aveva ricevuto rituale e diretto avviso - venga celebrata, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 479/1999, nello stesso giorno davanti al giudice monocratico, legittimamente è dichiarata la contumacia dell'imputato ingiustificatamente non comparso. (D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51; L. 16 dicembre 1999, n. 479) (1).

    (1) Non risultano editi precedenti giurisprudenziali che abbiano affrontato la stessa questione.

(Omissis). - Il giudice monocratico, vista l'eccezione sollevata dalla difesa della imputata in ordine alla insussistenza delle condizioni per procedere alla dichiarazione di contumacia della stessa, sentito il P.M. nonché il difensore della parte civile; osserva.

Tale eccezione non pare essere fondata. Dal testo dell'art. 484 c.p.p. come modificato dall'art. 39 della legge n. 479/1999 pare emergere confermato (v. espresso riferimento all'art. 420 quater, ivi compreso ovviamente, il primo comma di tale articolo) che per procedere alla dichiarazione di contumacia dell'imputato occorre:

a) che l'imputato (ovviamente non comparso) sia stato ritualmente citato nei termini di legge (v. riferimento all'art. 420 comma 2 c.p.p.) con citazione da ritenersi valida;

b) che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza di tale citazione (v. riferimento all'art. 420 bis c.p.p.);

c) che l'imputato non sia legittimamente impedito (v. riferimento all'art. 420 ter comma 1 e 2 c.p.p.).

A quanto è dato capire la difesa della imputata ha eccepito la insussistenza della condizione sub a) in ordine alla rituale citazione in giudizio della imputata in quanto alla udienza del giorno 4 giugno 1999 era stato disposto rinvio del presente giudizio davanti al tribunale in composizione collegiale (come da normativa esistente in quel momento) mentre l'odierno dibattimento viene tenuto dal giudice monocratico.

Tale eccezione non sembra condivisibile e ciò in quanto l'imputata era regolarmente presente alla predetta udienza del giorno 4 giugno 1999 non materialmente tenutasi per adesione alla astensione dalla udienza del difensore della predetta imputata, così come proclamata dalle camere penali.

L'imputata pertanto in tale udienza ha ricevuto rituale e diretto avviso della odierna udienza.

La circostanza che nel frattempo sia entrata in vigore la sopra ricordata legge n. 479/1999 non sembra essere sufficiente, ad avviso di questo giudice, a fondare l'eccezione sollevata dalla difesa della imputata.

Innanzitutto i casi di nullità della citazione in giudizio sembra che continuino ad essere rappresentati da quelli previsti dall'art. 429 secondo comma c.p.p. che non risulta modificato dalla predetta normativa e nessuno dei casi tassativi e specifici ivi indicati pare essere attinente a quanto eccepito dalla difesa della imputata.

Né sembra sussistere una ipotesi di nullità ai sensi dell'art. 178 primo comma lett. a) c.p.p. e ciò sulla base di quanto dispoto dall'art. 33 terzo comma c.p.p. secondo il quale non si considerano altresì attinenti alla capacità del giudice né al numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante le disposizioni sull'attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico.

Una conferma in tal senso sembra desumersi da quanto previsto dall'art. 222 secondo comma D.L.vo n. 51/1998 secondo il quale:

- in buona sostanza ed in sintesi - nel caso in cui (come è quello oggetto del presente giudizio) l'udienza - già fissata davanti al tribunale in composizione collegiale - deve essere tenuta a seguito della entrata in vigore della predetta legge dal giudice monocratico, tale udienza può tenersi - ove possibile - nello stesso giorno davanti al predetto giudice monocratico.

A tale riguardo è sufficiente un provvedimento del presidente che - ad avviso di questo giudice - in mancanza di ogni specificazione al riguardo, deve intendersi come presidente del tribunale, stante le specifiche competenze allo stesso in...

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