Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine405-415

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@TRIBUNALE DI VENEZIA Sez. dist. Chioggia 6 marzo 2000, n. 33. Est. Marzella - M.S. (avv. Lionello) c. Prefetto di Venezia (n.c.)

Patente - Revoca e sospensione - Sospensione ex art. 223 nuovo c.s. - Provvedimento relativo - Termine di emissione - Previsione - Omissione - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 218 nuovo c.s. - Sussistenza.

Poiché l'art. 223 nuovo c.s. non commina un termine di decadenza per l'esercizio del potere prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida, per tale aspetto non disciplinato espressamente da tale norma deve farsi riferimento a quanto statuito in maniera generale dall'art. 218 nuovo c.s., non potendosi opinare che l'autorità amministrativa sia tenuta al rispetto di un termine molto ristretto in ipotesi quali quelle regolate dall'art. 218 e non lo sia, viceversa, per le fattispecie prese in considerazione dal successivo art. 223, comunque attinenti a sanzione accessoria della medesima portata. (Nuovo c.s., art. 218; nuovo c.s., art. 223) (1).

    (1) Cfr. Cass. civ., 25 ottobre 1999, n. 11959, in questa Rivista 2000. 21, pronuncia con la quale la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, fondata sull'erroneo presupposto che il provvedimento di sospensione provvisoria della patente potesse essere emesso senza limitazione di tempo dal prefetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ricorso depositato presso gli uffici di questa cancelleria in data 13 novembre 1999, M. S. - premettendo che il 14 ottobre gli veniva notificata l'ordinanza di prot. n. 99/2876, emessa dal Prefetto della Provincia di Venezia il precedente 12 ottobre, con la quale si disponeva la sospensione della sua patente di guida per la durata di due mesi e quindici giorni a titolo di sanzione amministrativa accessoria per essere incorso in un sinistro stradale nel quale altre persone rimanevano ferite mentre si trovava alla guida di una vettura in stato d'ebrezza - proponeva opposizione avverso il suddetto provvedimento rilevando essergli stata ritirata la patente contestualmente all'elevazione del verbale di contestazione per asserita violazione dell'art. 186, secondo comma, c.s. in data 28 luglio 1999; osservando quindi di non aver più avuto notizia del documento ritiratogli sino a quando, in risposta telefonica a specifica missiva di sollecito alla restituzione dello stesso datata 29 settembre 1999, un funzionario della Prefettura gli comunicava il 12 ottobre 1999 essere stata infine reperita la patente all'interno di un altro fascicolo ove era stata erroneamente inserita; precisando essersi solo allora dato corso alla emissione e notifica del provvedimento di sospensione, del tutto illegittimo giacché emanato ben oltre il termine previsto dall'art. 218 c.s. e lesivo dei propri interessi in quanto idoneo ad essere annotato sul documento di guida.

E così instava per l'annullamento dell'ordinanza opposta con vittoria di spese.

Non costituitosi in giudizio il Prefetto di Venezia - che pure dimetteva copia della documentazione inerente la pratica ed una nota scritta nella quale precisava doversi a suo avviso ritenere disciplinata la fattispecie dal disposto dell'art. 223 c.s., non prevedente alcun termine per l'emanazione dell'atto - la causa veniva quindi discussa all'udienza del 17 febbraio 2000 ed era contestualmente decisa con la lettura di separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Preliminarmente, spetta a questo giudice di ribadire la propria competenza a conoscere della controversia, anche ove unicamente finalizzata a contestare profili meramente amministrativi dell'atto opposto, atteso che per pacifica giurisprudenza il legislatore ha inteso attribuire al giudice civile la cognizione del merito del rapporto intercorso fra il privato e la pubblica amministrazione, e quindi del fondamento della pretesa di quest'ultima, anche attraverso il controllo della legittimità dell'atto (Cass. 19 dicembre 1989, n. 5721).

Venendo al merito, l'opposizione appare fondata e deve pertanto essere accolta.

Sebbene infatti non possa essere messo in dubbio che la fattispecie in esame rientri nella sfera di operatività del terzo comma dell'art. 223 c.s. - il quale appunto prevede che si proceda al ritiro della patente a cura dell'agente accertatore ed alla sua successiva sospensione da parte del prefetto laddove sia contestata la commissione di un illecito di per sè costituente reato, qual è appunto il caso della guida in stato d'ebrezza - è pure innegabile che la disciplina di carattere procedurale dettata dal codice in tema di irrogazione della sanzione accessoria in oggetto risulti a sua volta dettata dal precedente art. 218 c.s.

Apparendo quindi logico opinare che - per tutti gli aspetti formali e sostanziali non espressamente disciplinati in maniera specifica dalla prima delle citate norme - debba farsi riferimento a quanto statuito in maniera generale dall'art. 218 c.s.

E ciò, in particolare, per quel che attiene ai termini di emissione del provvedimento sanzionatorio, non potendosi certo opinare che l'autorità amministrativa sia tenuta al rispetto di un termine molto ristretto in ipotesi quali quelle regolate dall'art. 218 c.s. e non lo sia, viceversa, per le fattispecie prese in considerazione dal successivo art. 223 c.s., comunque attinenti a sanzione accessoria di medesima portata.

Nemmeno potendo argomentarsi a contrario dal rilievo della mancata indicazione di un qualsiasi termine in quest'ultima disposizione, giacché la più recente giurisprudenza di legittimità è ormai giunta ad affermare il principio che ogni procedimento amministrativo debba necessariamente prevedere dei termini iniziali e finali a tutela dell'interesse del cittadino ad una pronta e sollecita definizione della pratica che lo interessa.

Tanto da essere stato in proposito sancito che lo stesso provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria deve essere emesso nel termine di trenta giorni stabilito per l'esaurimento dei procedimenti amministrativiPage 406 dall'art. 2 della legge n. 241/90, giacché tale norma risulta applicabile in assenza di diverso termine specifico statuito per legge o per regolamento.

Derivando dalla inosservanza di tale prescrizione non l'inesistenza stessa dell'atto rilevabile d'ufficio da parte del giudice ma una violazione di legge legittimamente censurabile da parte dell'opponente con apposito motivo di ricorso (Cass. 15 giugno 1999 n. 5936).

Ora, in applicazione dei suesposti principi e rilevato che nella specie il ritiro del documento di guida è avvenuto in data 28 luglio 1999 mentre l'emissione del provvedimento di sospensione della sua validità risale al 12 ottobre successivo, non può che rilevarsi la violazione di legge denunciata dal ricorrente e, conseguentemente, annullarsi l'atto opposto.

Attesa la novità della questione trattata e del principio esposto, appare equo compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio. (Omissis).

@TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE 27 dicembre 1999, n. 339. Pres. Russo - Est. Scarpa - Santitoro (avv. Gagliardi) c. Lauro (avv. Schettino)

Vendita - Consegna della cosa - Cosa diversa da quella pattuita - Risoluzione - Vendita di autoveicolo - Sprovvisto delle targhe di identificazione - Vendita di aliud pro alio - Configurabilità.

Nell'ambito della vendita di autoveicoli, si ritiene sussistente l'ipotesi di vendita di aliud pro alio, e quindi con successo esperibile l'azione generale di risoluzione ex art. 1453 c.c., quando, avuto riguardo allo stato della cosa al momento della conclusione del contratto o della consegna, l'autoveicolo non possa assolvere (nella specie, perché ormai sprovvisto delle targhe di riconoscimento contenenti i dati di immatricolazione) alla funzione economico-sociale sua propria della circolazione sulle pubbliche vie a causa del difetto di requisiti amministrativi o strutturali di cui per legge debba essere dotato. (C.c., art. 1453; c.c., art. 1477) (1).

    (1) V. nello stesso senso, Cass. civ. 1 luglio 1996, n. 5963, massimata in Arch. civ. 1997, 5963.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con citazione per l'udienza del giorno 11 febbraio 1999 Santitoro Alfonso ha appellato la sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore n. 725/1998 emessa in data 15 giugno 1998, conseguente alla domanda per la dichiarazione di nullità ovvero per la risoluzione proposta da Lauro Giovanni, con riguardo a contratto di vendita di un autoveicolo tipo Alfa 33 concluso nel novembre 1993 per il corrispettivo di lire 4.000.000. Il Lauro aveva esposto in citazione di non aver potuto compiere le operazioni di intestazione del veicolo rivendutogli dal Santitoro, venendo poi a scoprire che le targhe dello stesso risultavano consegnate al P.R.A. di Mantova sin dal 19 aprile 1993. Il Santitoro contesta al provvedimento impugnato di aver ignorato le insufficienze probatorie della impugnativa contrattuale, non avendo i testimoni escussi confermato che il trasferimento del veicolo avvenne con assunzione dell'«impegno di effettuare il passaggio di proprietà»; anzi, ne risulterebbe confortata la prospettazione difensiva secondo cui l'autovettura venne acquistata dal Lauro «in condizioni tali da poter essere soltanto rottamata». A quest'ultima conclusione condurrebbero, secondo l'appellante, anche il rilievo dell'esiguo prezzo convenuto, lo stato d'inefficienza dell'autovettura e l'esonero di responsabilità del venditore rilasciato in atto notorio dal compratore. Il Lauro sosteneva la generale infondatezza dell'impugnazione. Le parti precisavano le conclusioni all'udienza davanti al collegio del giorno 8 ottobre 1999, provvedendosi alla decisione a norma dell'art. 352 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Si controverte dunque in tema di risoluzione di un contratto di compravendita di autoveicolo, in ordine al quale l'acquirente lamenta di non aver potuto compiere le formalità di intestazione, per essere state le targhe di identificazione consegnate al competente P.R.A. già alcuni mesi prima dell'alienazione dedotta in lite, mentre il...

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