Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine761-767

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@CORTE DI APPELLO CIVILE DI LECCE Sez. dist. Taranto 23 giugno 1998, n. 133. Pres. Fedele - Est. Lanzo - Insinga (avv. Caliandro) c. Soc. Ras (avv.ti Fortunato)

Prova civile - Giuramento - Decisorio - Oggetto - Fatto illecito - Portata. Prova civile - Giuramento - Suppletorio - Potere discrezionale del giudice di merito - Richiesta della parte - Irrilevanza.

Il limite di ammissibilità del giuramento decisorio, che non può essere deferito sopra un fatto illecito, deve essere inteso nel senso che esso si riferisce non solo all'illecito penale, ma comprende anche ogni azione contraria all'ordine pubblico, al buon costume od a norme imperative. E tra queste norme rientrano anche quelle che disciplinano la circolazione dei veicoli. (C.c., art. 2739) (1).

Il giuramento suppletorio è un mezzo di prova che è sottratto alla disponibilità delle parti ed è affidato alla discrezione del giudice di merito che è libero nell'apprezzare se la domanda o l'eccezione sia sorretta dalla semiplena probatio e non è affatto tenuto a deferirlo, e tanto meno a deferirlo alla parte che ne faccia richiesta. (C.c., art. 2736) (2).

    (1) In senso conforme, cfr. Cass. civ. 7 marzo 1987, n. 2418, in Arch. civ. 1988, 118 e Cass. civ. 30 novembre 1977, n. 5218, in Foro it. 1978, I, 2268.

    (2) Principio giurisprudenziale consolidato. Oltre alle decisioni citate nella motivazione della sentenza che si annota, v. Cass. civ. 18 luglio 1966, n. 1944, in Giust. civ. Mass. 1966, 1103; Cass. civ. 25 maggio 1966, n. 1366, ivi 1966, 779; Cass. civ. 26 settembre 1953, n. 3082, in Foro it. Mass. 1953, 531.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione notificato il 24 ed il 16 gennaio 1991 Felice Insinga conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto Pietro D'Elia e la Compagnia Ras Spa chiedendone la condanna in solido al pagamento della somma di lire 5.027.500 per risarcimento del danno subito in un incidente stradale avvenuto il 29 settembre 1990 sulla strada provinciale Grottaglie-San Marzano. Precisava l'attore che la sua autovettura Alfa Romeo 33 targata CO 786926 era stata violentemente tamponata dalla Volvo targata TA 397415 di proprietà del D'Elia ed assicurata dalla compagnia Ras.

Dei convenuti si costituiva soltanto la Ras che contestava la domanda chiedendone il rigetto.

Assunti la prova per testi e l'interrogatorio formale dell'attore, il tribunale, con sentenza 10 febbraio 1995, rigettava la domanda condannando l'attore al pagamento delle spese processuali.

Con citazione notificata il 15 ed il 18 aprile 1995 ha proposto appello Felice Insinga censurando la decisione impugnata perché erroneamente ha negato l'esistenza del sinistro e non ha ammesso il giuramento decisorio deferito al D'Elia, che riguardava soltanto il fatto storico e le sue modalità, e non un fatto illecito.

Si è costituita la compagnia Ras che ha contestato le affermazioni dell'appellante, chiedendo il rigetto dell'impugnazione: con appello incidentale, peraltro, ha chiesto che venga corretto l'errore materiale contenuto nella sentenza del tribunale, nella quale l'attore è indicato erroneamente con il nome di Insigna, e non con quello reale di Insinga.

La causa, infine, è stata riservata per la decisione all'udienza 17 aprile 1998 sulle conclusioni delle parti sopra trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - L'appello proposto da Felice Insinga è infondato e deve, quindi, essere respinto.

Ha carattere di priorità logica l'esame della critica mossa alla mancata ammissione da parte dei primi giudici del giuramento decisorio deferito al convenuto D'Elia. La decisione del tribunale è del tutto corretta in quanto il limite di ammissibilità del giuramento decisorio, che non può essere deferito sopra un fatto illecito, deve essere inteso nel senso che esso si riferisce non solo all'illecito penale, ma comprende anche ogni azione contraria all'ordine pubblico, al buon costume od a norme imperative (Cass. 7 marzo 1987, n. 2418, in Arch. civ. 1988, 118). E tra queste norme rientrano, come ha avuto occasione di chiarire la giurisprudenza, anche quelle che disciplinano la circolazione dei veicoli (nella fattispecie in esame: la distanza di sicurezza tra veicoli), in quanto ispirate alla necessità, di ordine pubblico, di tutelare l'incolumità delle persone (Cass. 30 novembre 1977, n. 5218, in Foro it. 1978, I, 2268; Cass. 9 agosto 1960, n. 2344, ivi 1961, I, 301; App. Milano 11 gennaio 1980, in Resp. civ. e prev. 1980, 606; Trib. Napoli 17 novembre 1980, in Arch. giur. circ. 1981, 352).

Va aggiunto, come già osservato nell'ordinanza 16 ottobre 1996, che il predetto divieto riguarda in generale «il fatto» illecito e, pertanto, non può avere alcuna rilevanza una questione semplicemente terminologica di sostituzione della parola «tamponamento» con altre eventuali espressioni come «scontro nello stesso senso di marcia» o «urto a tergo» o «collisione nella parte posteriore»: la norma del codice della strada in esame mira, comunque, a garantire la distanza di sicurezza tra veicoli.

Passando all'esame dell'altro motivo di gravame proposto dall'appellante non può non riconoscersi che la domanda risulta sfornita di prova in quanto i testi escussi hanno precisato di essere intervenuti dopo l'asserito sinistro, come ha esattamente osservato il tribunale, e quindi non hanno potuto riferire alcunché sull'incidente (se è avvenuto, se c'è stata collisione fra la macchina dell'attore e quella del convenuto, e con quali modalità).

E va aggiunto, ove occorra, che questo collegio dà l'opportuna rilevanza in ordine al convincimento della infondatezza sia dell'appello che della domanda proposta dall'Insinga al comportamento processuale dello stesso. L'appellante, infatti, sebbene nel paragrafo 1, lettera B, dell'atto di impugnazione, si dolga del fatto che il tribunale abbia dato rilevanza alla mancata produzione della ricevuta delle ripa-Page 762razioni che egli, in sede di interrogatorio formale, aveva dichiarato di aver già fatto eseguire con riferimento ai danni subiti dalla sua autovettura nella parte laterale-posteriore destra in un precedente sinistro, non ha provveduto a depositare la predetta ricevuta nemmeno nel giudizio di appello, sebbene la possibilità di tale produzione sia espressamente ammessa dal secondo comma dell'art. 345 c.p.c.

E in ordine alla valutazione del predetto comportamento dell'Insinga è utile ricordare che la Suprema Corte di Cassazione ha più volte avuto occasione di puntualizzare con grande chiarezza che il comportamento delle parti, in difetto di una gerarchia tra i vari mezzi di prova, può costituire unica e sufficiente fonte di...

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