Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@TRIBUNALE CIVILE DI FOGGIA Sez. II, ord. 11 aprile 2001. Est. Petti - Siccotti (avv. Nardella) c. Ataf (avv. de Rossi).

Concorrenza sleale - Atti di concorrenza - Configurabilità - Azienda speciale - Gestione in concessione di parcheggio pubblico - Esercizio di fatto anche della diversa attività di autorimessa - Offerta di abbonamenti mensili notturni - Sviamento di clientela ai danni di vicina autorimessa privata - Sussistenza.

Integra atto di concorrenza sleale il comportamento di un'Azienda speciale che, ottenuta in concessione dal Comune la gestione di un parcheggio pubblico, di fatto eserciti anche la (diversa) attività di autorimessa - sottoposta ad apposita autorizzazione amministrativa nonché ad orari imposti dall'autorità comunale - offrendo, soprattutto ai residenti della zona, abbonamenti mensili notturni (e, quindi, una struttura aperta 24 ore su 24), con conseguente sviamento della clientela di una vicina autorimessa privata, tenuta ad osservare gli orari di apertura e chiusura imposti con ordinanza sindacale. (C.p.c., art. 700) (1).

    (1) Nulla esattamente in termini.


(Omissis). - Siccotti Bartolomeo, con ricorso del 21 novembre 2000, adì questo tribunale e, dopo avere premesso che gestiva in questa città un'autorimessa denominata Garage Europa per la quale era tenuto ad osservare gli orari imposti con l'ordinanza sindacale del 27 dicembre 1991; che nel maggio del 2000 l'Ataf, dopo avere ottenuto in concessione dal Comune la gestione del parcheggio «Zuretti», sito nelle vicinanze della propria autorimessa, anziché limitarsi a gestire il parcheggio, con l'offerta di abbonamenti mensili anche in ore notturne, aveva di fatto trasformato il parcheggio in autorimessa e, dopo avere aggiunto che tale comportamento aveva determinato il trasferimento di gran parte della propria clientela dalla sua autorimessa al vicino parcheggio, posto che gli utenti a parità di prezzo preferivano beneficiare di una struttura aperta 24 ore su 24, chiese che fossero adottate a norma dell'art. 700 c.p.c. le misure più idonee a garantire gli effetti della sentenza di merito e comunque che fosse imposto all'Ataf l'osservanza degli stessi orari imposti alle autorimesse o alternativamente che fossero applicate nei confronti di tutti gli utenti le tariffe orarie.

L'Ataf resistette al ricorso e ne chiese il rigetto, posto che solo l'autorimessa, appartenendo alla categoria degli esercizi pubblici, è tenuta all'osservanza degli orari imposti dal Comune mentre essa gestiva un parcheggio e non un'autorimessa.

Il decidente, dopo avere assunto le informazioni del caso, ritiene di dovere accogliere il ricorso proprio perché l'autorimessa si distingue nettamente dal parcheggio pubblico. Nella fattispecie l'Ataf aveva ricevuto in concessione dal Comune la gestione di un parcheggio e non quella di un'autorimessa. L'attività di parcheggio consiste nella gestione di un'area attrezzata per la sosta dei veicoli durante il periodo della sospensione della marcia. Essa è quindi destinata a soddisfare esigenze momentanee, anche se ricorrenti nel corso della giornata o della settimana. L'attività di autorimessa consiste invece nella gestione di un'area destinata, non alla sosta dei veicoli, ma alla custodia ed al ricovero dei veicoli stessi per tutto il periodo in cui essi non vengono utilizzati per la circolazione.

Essa quindi è destinata a soddisfare l'esigenza dell'utente di ricovero e custodia del proprio veicolo per tutto il periodo in cui non viene utilizzato. Si tratta di attività destinata a soddisfare esigenze durature. Nella fattispecie, come già accennato, l'Ataf aveva avuto l'autorizzazione a gestire un parcheggio tanto è vero che le tariffe venivano determinate ad ora. È pur vero che nella convenzione era stata prevista la possibilità di stabilire, previ accordi con il Comune, tariffe per soste di più ore, in abbonamento e per servizi notturni, ma si tratta sempre di previsioni relative a soste temporanee ancorché ripetute nell'arco della settimana. È invece accaduto che l'Ataf, oltre a gestire il pubblico servizio di parcheggio, esercita anche di fatto l'attività di autorimessa con offerta di abbonamenti soprattutto ai residenti nella zona, come risulta dai volantini pubblicitari, dal comunicato del consigliere circoscrizionale Antonio Paciello e dalle informazioni assunte. La riprova è costituita dal fatto che la trasformazione del parcheggio in autorimessa aveva dato persino origine ad una interpellanza. In tal modo, mentre le autorimesse della zona erano costrette ad osservare gli orari imposti con l'ordinanza sindacale del 27 dicembre 1991, l'Ataf offriva una struttura aperta 24 ore su 24, con conseguente sviamento della clientela dalle autorimesse private al parcheggio «Zuretti» dove era possibile usufruire di una struttura sempre aperta. In tale modo l'Ataf ha abusato della sua posizione dominante commettendo un illecito che è assimilabile a quello previsto dall'art. 3 primo comma e capoverso lettera c) della legge n. 287 del 1990, per il quale, sia per la misura cautelare che per l'azione risarcitoria, è competente in unico grado la corte d'appello a norma dell'art. 33 comma secondo legge citata. Quello in esame si differenzia dall'abuso di posizione dominante di cui alla norma citata quantitativamente e non qualitativamente giacché, mentre quello in esame incide sul mercato locale e più precisamente su quello di un determinato quartiere, quello previsto dall'art. 3 citato incide sul mercato nazionale o quanto meno su una parte rilevante di esso. La competenza ad esaminare l'abuso perpetrato dall'Ataf appartiene alla cognizione di questo tribunale e non a quella della corte d'appello in unico grado, proprio perché esso non incide sul mercato nazionale.

La gestione di un'autorimessa richiede apposita autorizzazione amministrativa ed è sottoposta agli orari imposti dall'autorità comunale. Le leggi citate dall'informatore Antonio Stanchi non si riferiscono in particolare alle autorimesse, ma ad alcuni esercizi pubblici e più particolarmente a quelli dove si somministrano bevande ed alimenti. In ogni caso i gestori delle autorimesse sono tenuti ad osservare l'ordinanza sindacale, come riconosciuto dalla stessa Ataf con la nota del 3 novembre 2000.

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Ciò premesso nella fattispecie ricorrono tutti gli elementi per la concessione della misura cautelare avuto riguardo al fatto che in questa fase il ricorrente ha dimostrato, sia pure sommariamente, per mezzo degli informatori da lui indicati di avere subito una contrazione del proprio volume degli affari e che la situazione è destinata a peggiorare a mano a mano che prosegue l'illecita attività posta in essere dall'Ataf.

Il provvedimento d'urgenza invocato può essere adottato anche nei confronti dell'Ataf perché non riguarda l'attività pubblica dell'ente, ma l'esercizio di un'attività privata qual è appunto la gestione di un'autorimessa.

Alla stregua delle considerazioni svolte deve essere ingiunto all'Ataf di astenersi dall'esercizio dell'attività di gestione di autorimessa e limitarsi alla gestione di un parcheggio pubblico ed in particolare deve essere ingiunto di non effettuare, specialmente ai residenti nella zona, abbonamenti mensili notturni, trattandosi di comportamenti univocamente diretti a trasformare un parcheggio in autorimessa. (Omissis).

@TRIBUNALE CIVILE DI LODI 8 marzo 2001, n. 130. Est. Conti - Codecà (avv. Cortesini) c. Zurigo Assicurazioni ed altri (avv. Toninelli) c. Fata spa ed altro (avv. Fede Pellone).

Distanza di sicurezza - Tamponamento - A catena - Presunzione di eguale colpa a carico dei conducenti di ciascuna coppia di veicoli tamponato e tamponante - Limiti.

Nel tamponamento a catena di veicoli in movimento trova applicazione, con riguardo ai veicoli intermedi (con esclusione del primo e dell'ultimo veicolo della colonna) il secondo comma dell'art. 2054 c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura a carico di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli tamponato e tamponante, fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia da essi fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. (C.c., art. 2054) (1).

    (1) L'orientamento condiviso dall'estensore è quello espresso da Cass. civ. 26 gennaio 1995, n. 935, ivi 1995, 823; Cass. civ. 10 maggio 1988, n. 3415, ivi 1989, 342 e Cass. civ. 9 maggio 1987, n. 4294, ivi 1987, 679. In dottrina v. A. ALIBRANDI, Sull'applicabilità della presunzione bilaterale di colpa ex art. 2054, secondo comma, c.c., in caso di tamponamento, ivi 1981, 641.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione in data 21 gennaio 2000, Codecà Anna Maria adiva il Giudice di pace di Lodi riferendo di aver subito danni alla propria autovettura Ford Escort tg. AR 621 YZ a seguito di un tamponamento a catena avvenuto sull'Autostrada A1 il giorno 22 febbraio 1999; l'attrice esponeva di essere stata tamponata da tergo a successive sequenze dall'autovettura Golf tg. AZ 403 DE e dal Camper Fiat tg. AD 1202, senza peraltro andare a collidere con altre vetture precedenti alla sua.

Conveniva, pertanto, in giudizio Del Fanti Vittorio, Fata Ass.ni spa, quali conducente e proprietario dell'autovettura Golf tg. AZ 403 DE il primo ed Ente assicuratore della stessa la seconda, nonché Mobilelevetia Designy srl, La Penta Giuseppe e Zurigo Ass.ni spa, nelle rispettive qualità di proprietaria, conducente ed Ente assicuratore del Camper Fiat tg. AD 1202. Si costituivano in giudizio Del Fanti Vittorio e Zurigo Ass.ni spa negando ogni propria responsabilità; gli altri convenuti venivano dichiarati contumaci. Alla prima udienza parte attrice produceva copia dell'incidente stradale redatto dalla polizia stradale di Lodi intervenuta sul luogo dell'incidente e chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di Caputelli Domenico, conducente di un autocarro Scania tg. BA B05003, che dal...

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